Sentenza 8 ottobre 2002
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen.(abusivo esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Ne consegue che le attività contenute nella seconda parte della previsione di cui all'art.1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n.1068 (che disciplina l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioè riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen., in quanto esse comprendono anche quelle "relativamente libere", previste nella prima parte del succitato art.1 D.P.R. n.1068 del 1953, le quali integrano, comunque, l'esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all'esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente, e richiedono pertanto l'iscrizione nell'albo professionale.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen., non ha rilievo scriminante la circostanza di un presunto consenso della clientela, destinataria della prestazione abusiva, in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma in questione è solo lo Stato, con la conseguenza che l'eventuale consenso del privato è del tutto irrilevante ex art.50 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2002, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/10/2002
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1151
3. Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 33658/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO MA, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 22.06.2001 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, in ordine al capo D, perché il fatto non sussiste nel resto del ricorso;
Udito il difensore avv. E. Allegro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 22.06.2001, confermava quella in data 22.06.2000 del Pretore di Busto Arsizio - Sez. di Saronno -, che aveva dichiarato MA NO colpevole dei delitti di cui agli art. 348 e 81 c.p.v. - 646/61 n. 7 e n. 11 c.p. e l'aveva condannata a pene ritenute di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. In particolare, alla NO si era addebitato di avere esercitato abusivamente la professione di ragioniere commercialista o di consulente del lavoro, non essendo iscritta nell'apposito albo professionale (capo sub D), e di essersi appropriata, abusando della relazione di prestazione d'opera instaurata con i clienti, della documentazione e delle somme di denaro consegnatele dagli stessi, per fare fronte agli adempimenti fiscali e ai versamenti dei contributi previdenziali di loro spettanza (capi sub A, E, F, G, I, L, M, O, P, R, S).
Riteneva la Corte territoriale che le emergenze processuali, e più specificamente il testimoniale escusso, la documentazione acquisita, gli accertamenti della Guardia di Finanza e la perizia contabile espletata, avevano dato conforto alla postulazione d'accusa, nel senso che avevano evidenziato elementi di fatto indicativi dell'abusivo esercizio della professione di commercialista da parte della NO (priva addirittura del diploma di ragioniera) e dell'appropriazione da parte della medesima di notevoli somme di denaro che, invece, avrebbero dovuto utilizzare per il pagamento di imposte o di contributi previdenziali dovuti dai suoi clienti. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputata e ha dedotto: a) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di acquisire tutta la documentazione sequestratale, sulla cui base potere esercitare fino in fondo il proprio diritto di difesa;
b) violazione di legge, con riferimento agli art. 197, 468/4^, 495/2^ c.p.p., perché, disattendendo la richiesta di rinnovazione del dibattimento, le si era in sostanza negato il diritto alla controprova;
c) violazione della legge penale (art. 348 c.p.) e vizio di motivazione sulla configurabilità del delitto di abusivo esercizio della professione, considerato che le attività da lei poste in essere per conto della clientela non rientravano tra quelle "riservate", ex art. 1 D.P.R. n. 1068/53, agli ascritti nell'albo dei ragionieri commercialisti e che contraddittoriamente si era dato atto della piena consapevolezza da parte della citata clientela della circostanza che ella non era commercialista;
d) violazione degli art.640 e 646 c.p., posto che le condotte qualifiche come appropriazione indebita dovevano più correttamente essere inquadrate nello schema della truffa.
Il ricorso non ha pregio.
Le prime due doglianze, strettamente connesse tra loro, ripropongono un tema già oggetto del gravame avverso la sentenza di primo grado e in ordine al quale la decisione d'appello ha dato già adeguata e corretta risposta, immune da qualunque vizio di legittimità:
l'imputata, invero, non ha mai indicato e neppure nel ricorso indica la rilevanza, ai fini della decisione, della documentazione alla quale ha fatto e fa genericamente riferimento, sicché i motivi di gravame incentrati sulla mancata acquisizione di tale documentazione si rivelano generici ed inidonei ad attivare, sul punto, il sollecitato sindacato di legittimità. D'altra parte, è fuori luogo prospettare un'asserita violazione o comprensione del delitto di difesa, considerato che tutta la documentazione utilizzata risulta regolarmente acquisita agli atti e sulla stessa la prevenuta e la sua difesa sono state poste in condizione di interloquire;
ne va sottaciuto che circostanze fattuali oggetto d'imputazione sono sostanzialmente specifiche, nel senso che la stessa imputata non le ha mai contestate e non le contesta, se non sotto il solo profilo della loro riconducibilità nei paradigmi criminosi contestati. Correttamente la Corte di merito ha ravvisato nella condotta tenuta dalla NO gli estremi del delitto di cui all'art. 348 c.p.. In punto di fatto, il giudice di merito ha accertato che la NO aveva posto in essere una vera e propria struttura operativa - con una sede fissa, personale dipendente, le attrezzature necessarie - in grado di presentarsi all'esterno come un efficiente studio di commercialista;
aveva agito in veste professionale, acquisendo e custodendo presso di sè libri sociali e scritture contabili obbligatorie, si da convincere i propri clienti della regolare tenuta di tale documentazione e dell'espletamento di ogni incombente amministrativo, contabile e fiscale connesso all'attività esercitata;
aveva assunto l'incarico di gestire le posizioni contributive e fiscali dei suoi assistiti e di provvedere ad ogni adempimento ad esse collegato, inclusi la redazione delle denunce obbligatorie e il versamento di quanto dovuto all'erario ovvero agli enti previdenziali;
aveva percepito un compenso, per lo più su base annuale, per le proprie prestazioni. È stato accertato anche che la NO non era iscritta nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, non avendo mai conseguito neppure il diploma di scuola media superiore. Ciò posto, la previsione, penalisticamente sanzionata, dell'abusivo esercizio di una professione è imposta dalla necessità di tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell'esercizio della professione o indegni di esercitarla.
A tal fine, lo Stato disciplina le diverse professioni, ivi compresa quella di ragioniera commercialista o di consulente del lavoro, in modo da richiedere, per accedere al relativo esercizio, un idoneo titolo di studio e un esame di abilitazione;
per portare, poi, a conoscenza della collettività quali siano le persone autorizzate ad esercitare una determinata professione, è previsto l'obbligo di iscriversi in un apposito albo, diverso per ciascuna professione, il c.d. albo professionale. In caso di esercizio indegno, sono gli ordini professionali a disporre la sospensione o la cancellazione dall'albo, e, in caso di reati commessi con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti a una professione, è applicata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dalla professione stessa (artt. 30 e 31 c.p.). La libera professione, per la sua naturale attitudine a soddisfare bisogni collettivi rilevanti anche per l'interesse generale della comunità e per la funzione di mediazione che spesso svolge tra lo Stato e il cittadino, incapace di confrontarsi con esso se non attraverso il professionista, ha una rilevanza sociale e pubblica ed è questa la ragione per la quale il legislatore ha previsto un complesso di norme a garanzia delle capacità tecniche e morali occorrenti per il retto esercizio della professione, imponendo l'abilitazione (con un esame di stato) e l'iscrizione nell'albo. Esercitare una professione significa compiere atti caratteristici della stessa. "Professione" è una attività umana, caratterizzata da continuità e svolta a fine lucrativo e con autonomia da parte di persona dotata di un adeguato corredo di cognizioni tecnico- scientifiche.
Una determinata professione si concretizza in atti caratteristici, che vanno distinti in due categorie. Vi sono gli atti "tipici" o "propri" o "riservati", che sono quelli il compimento dei quali è riservato agli appartamenti alla professione, con l'effetto che al quinque de populo e inibito il compimento anche di uno solo di questi atti. Esistono, poi, gli atti che, pur essendo caratteristici della professione, rimangono "relativamente liberi", nel senso che anche altri possono compierli, purché si tratti di compimento occasionale e gratuito.
Sulla base di questa distinzione, può affermarsi, con sufficiente tranquillità, che il compimento anche di un atto "riservato", persino se a titolo gratuito, costituisce esercizio della professione;
mentre, se si tratta di atti caratteristici, ma "relativamente liberi", esercita la professione solo chi abitualmente li compie, facendosi retribuire per il loro compimento. L'esercizio di attività professionale è condotta tutelata dal diritto e in tanto può considerarsi illecita, con conseguente attivazione della sanzione penale, in quanto sia contrassegnata dall'abusività. L'art. 348 c.p., infatti, punisce chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. L'abusività, pur collegata, in via immediata, alla mancanza di abilitazione statale, in realtà è un concetto più ampio, che comprende l'esercizio della professione da parte di chi è sfornito del necessario titolo (diploma, laurea) o manchi dell'abilitazione prescritta oppure non abbia adempiuto alle formalità richieste (iscrizione all'albo) oppure ancora sia decaduto o sia stato sospeso o interdetto dall'esercizio della professione. Il richiamato art. 348 c.p. è norma penale in bianco, quanto meno in relazione al concetto di "abusitività", perché presuppone l'esistenza di altre disposizioni speciali extrapenali che prescrivano una particolare abilitazione per l'esercizio di alcune professioni e con le quali operare in simbiotica concorrenza, proprio per definire i contorni dell'abusività. Il concetto, invece, di "esercizio di una professione", nucleo-base della condotta considerata dall'art. 348 c.p., è definibile in base al linguaggio comune e ad esso soltanto deve farsi richiamo, sicché non ha senso l'indirizzo ermeneutica secondo cui gli atti rilevanti, ai fini della configurabilità del reato in esame, sarebbero soltanto quelli riservati in via esclusiva a soggetti dotati di speciale abilitazione, i c.d. "atti tipici" della professione, ma deve darsi rilievo anche gli atti c.d. caratteristici a quella strumentale connessi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, perché anche in questa seconda ipotesi si ha "esercizio della professione", per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo.
Con particolare riferimento all'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, l'art. 1 del D.P.R. 27.10.1953 n.1068 statuisce che "a coloro che sono iscritti nell'albo...è
riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi"; puntualizza quindi che "in particolare formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie contabili e le consulenze tecniche;
c) la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;
d) i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
e) le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;
f) le divisioni di patrimoni , la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
g) i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
h) le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa".
È vero che l'elencazione specifica contenuta nella seconda parte dell'articolo testè riportato è indicativa di una riserva di competenza, cioè individua la competenza tipica riservata ai ragionieri e ai periti commerciali, ma ciò non significa che anche le attività indicate nella prima parte del medesimo articolo ("è riconosciuta competenza tecnica in materia di..."), pur se "relativamente libere", non integrino il concetto di esercizio della professione in esame, se poste in essere in modo continuativo, sistematico e organizzato e presente all'esterno come rivenienti da professionista qualificato tecnicamente e moralmente, e non richiedano, per non essere considerate abusive, l'iscrizione del professionista nel relativo albo (art. 2 D.P.R. citato). La conferma dell'esattezza di questa tesi, che non circoscrive gli atti rilevanti, ai fini che qui interessano, a quelli "tipici" o "riservati", è data dal rilievo che, ai sensi dell'ordinamento professionale dei consulenti del lavoro (art. 1 legge n. 12/79), i ragionieri iscritti nell'albo possono compiere "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti".
Trattasi, in questo caso, di attività non "propria" di tali professionisti. Essendo consentita anche ad altre categorie professionali (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti), nonché a privati cittadini, quali i dotati di lavoro e i lavoratori dipendenti. Non v'è dubbio che una lettura coordinata della legge n. 12/79 e del D.P.R. n. 1068/53 induce a ricomprendere tale attività in quella genericamente indicata, dall'art. 1 p.p. del D.P.R. citato, come "materia di amministrazione e di tributi".
Conclusivamente, la condotta ascritta alla prevenuta e accertata in sede di merito ha integrato il reato di cui all'art. 348 c.p.. Nè alcun rilievo scriminante può assumere la circostanza di un presunto consenso della clientela, che sarebbe stata consapevole della mancanza dei requisiti richiesti della legge per l'esercizio della professione da parte della imputata. Titolare dell'interesse protetto dalla norma penale è, infatti, solo lo Stato, sicché l'eventuale consenso del privato è del tutto irrilevante ex art. 50 c.p.. Quanto al delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata, la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di tale illecito e non ha offerto alcun elemento che possa far pensare ad un atteggiamento fraudolento ed ingannevole dell'agente e quindi legittimare la qualificazione del fatto come truffa.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003