Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2002, n. 49
CASS
Sentenza 8 ottobre 2002

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen.(abusivo esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Ne consegue che le attività contenute nella seconda parte della previsione di cui all'art.1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n.1068 (che disciplina l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioè riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen., in quanto esse comprendono anche quelle "relativamente libere", previste nella prima parte del succitato art.1 D.P.R. n.1068 del 1953, le quali integrano, comunque, l'esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all'esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente, e richiedono pertanto l'iscrizione nell'albo professionale.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen., non ha rilievo scriminante la circostanza di un presunto consenso della clientela, destinataria della prestazione abusiva, in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma in questione è solo lo Stato, con la conseguenza che l'eventuale consenso del privato è del tutto irrilevante ex art.50 cod. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2002, n. 49
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49
Data del deposito : 8 ottobre 2002

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