Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
La gestione non autorizzata di rifiuti consistenti nella raccolta e nello smaltimento di carcasse di autoveicoli e di parte di essi è ancora prevista come reato, anche dopo l'abrogazione del D.P.R. 915 del 1982, dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Acquarone Presidente del 24.11.1999
1.Dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
2.Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N.3731
3.Dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
4.Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere N.25529/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza pronunciata del Tribunale di Napoli in data 26.05.1999 che ha annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso la Pretura di Napoli, delle aree site in Napoli locate alla s.n.c. LI LY, di cui è amministratore LY NZ, nato a [...] il [...], indagato per i reati di cui all'art. 28 e 51 d. lgs. n. 22/1997; 3 e 14, comma 3, d. lgs. n. 95/1992; 2 e 10 d.P.R. n. 691/1982;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva dell'indagato;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Wladirniro De Nunzio, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con esclusione delle auto sequestrate;
osserva
Con ordinanza del 26.05.1999 il Tribunale del riesame di Napoli annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso la Pretura di Napoli, delle aree site in Napoli locate alla s.n.c. LI LY, di cui è amministratore LY NZ, indagato per i reati di cui all'art. 28 e 51 d. lgs. n. 22/1997; 3 e 14, comma 3, d. lgs. n. 95/1992; 2 e 10 d.P.R. n. 691/1982. Riteneva che il reato di cui all'art. 51 d. lgs. non fosse astrattamente configurabile poiché non possono costituire discarica abusiva le aree destinate al deposito ed alla custodia di autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario, dovendosi escludere che i beni sequestrati costituiscano rifiuti ed essendo irrilevante la presenza sui luoghi di altre cose non sottoposte a sequestro.
Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli deducendo l'erroneità della decisione, che aveva illegittimamente esaminato il mento, sia in ordine alla qualificazione delle cose giacenti sulle aree in sequestro, per la presenza, insieme agli automezzi, di rifiuti di vario tipo (parti di autoveicoli, materiale ferroso, accumulatori usati, oli esausti, ferodi di vari tipi di autoveicoli e carcasse d'auto) sia in ordine alla modalità di accumulazione degli autoveicoli allocati, senza protezione sul piano di campagna e sovrapposti gli uni sugli altri, si da determinare l'inquinamento del suolo a causa della rottura delle coppe dell'olio e della presenza delle batterie sulle autovetture, donde la manifesta volontà di disfarsi del bene, stante l'impossibilità del riutilizzo.
La presenza del vincolo del sequestro rafforzava tale soluzione poiché il custode è tenuto a garantire idonee modalità di conservazione del bene per il riutilizzo e a non disinteressarsene consentendone il deperimento.
Sussisteva la discarica abusiva anche per la presenza sui luoghi di numerosi oggetti costituenti rifiuti, nonché per l'assenza di titolo autorizzativo.
Denunciava anche difetto assoluto di motivazione in ordine alla violazione della normativa sugli oli esausti, il cui sversamento al suolo risultava dai rilievi fotografici.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il principio che la competenza del pubblico ministero è collegata con quella dell'ufficio giudiziario presso il quale è costituito l'organo dell'accusa, affermato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza 31.05.1991 n. 8, AC (che comporta che solo questo può partecipare all'udienza e proporre eventualmente ricorso per cassazione), ha subito una sostanziale modifica in forza della legge 23.12.1996 n. 652, che ha stabilito, soltanto per le misure cautelari personali, che "il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7" dell'art. 309 c.p.p. e che contro le decisioni emesse in sede di riesame sulle misure personali coercitive ex art. 309, oltre all'imputato e al suo difensore, può proporre ricorso per cassazione sia il p. m. che ha chiesto l'applicazione della misura sia quello del tribunale del riesame.
In tema di misure cautelari reali, invece, non è stato modificato, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 652 per le misure cautelari personali (con riferimento al
"pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura"), il principio generale per cui la partecipazione all'udienza e la possibilità di impugnare, con ricorso per cassazione, i provvedimenti emessi dal tribunale in sede di riesame o d'appello competono solo al procuratore della Repubblica presso l'organo decidente.
Nel caso di specie, risulta che, all'udienza 26.05.1999 di trattazione della richiesta di riesame proposta dal LY avverso il decreto di sequestro preventivo di due aree site in Napoli, il p. m. non ha partecipato e che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 2 giugno 1999, quando ormai, a seguito dell'accorpamento delle preture presso i tribunali, non ha alcuna rilevanza la distinzione tra i p. m. perché appartenenti al medesimo ufficio di Procura.
Va premesso che i requisiti richiesti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario e la concretezza ed attualità dell'esigenza di prevenzione.
Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che un bene sia suscettibile di essere oggetto o strumento per aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità delle cose sequestrate può fare presumere che l'indagato possa proseguire nel reato o nei reati.
Il ricorso è fondato essendo il provvedimento impugnato inficiato da errori di diritto sulla ritenuta insussistenza del fumus dell'ipotizzato reato previsto dall'art. 51 comma 3 d. lgs n. 22/1997 per avere l'indagato gestito senza la prescritta autorizzazione la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi, nonché da carenza di motivazione in ordine alla astratta configurabilità del reato di cui agli art. 3 e 14 d. lgs. n.95/1992. La questione non autorizzata di rifiuti consistenti nella raccolta e nello smaltimento di carcasse di autoveicoli e di parte di essi è ancora prevista come reato, anche dopo l'abrogazione del d. P.R. n.915/1982, dall'art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 22/1997.
Nel concetto di attività di gestione di rifiuti sono comprese tutte le fasì dell'impiego degli stessi consistenti in: operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione) ed operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo).
Qualsiasi attività volta alla eliminazione dei rifiuti, comprendente tutte le fasi che vanno dalla raccolta alla discarica, sono soggette all'autorizzazione regionale, sicché per gli esercizi nei quali viene effettuato continuativamente il deposito di carcasse e di rottami di autoveicoli, nonché lo smaltimento degli stessi è indispensabile ottenere la prescritta autorizzazione. La discarica si realizza quando vi sia l'allestimento, di un'area con effettuazione di opere a ciò occorrenti (spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, recinzione) e si effettui sulla stessa il ripetuto accumulo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività in considerazione della quantità dei rifiuti e dello spazio occupati.
Nella specie, è stato accertato, mediante sopralluogo, che il ricorrente ha accumulato abusivamente, disordinatamente e continuativamente su due aree site in Napoli, acquisite in locazione, - un ingente numero di autoveicoli, sottoposti a sequestro, i quali, per le modalità della loro collocazione, in diretto contatto col piano di campagna ed in sovrapposizione su vari strati sì da determinare sversamento al suolo di liquidi inquinanti, rientrano nel concetto normativo di rifiuto per esser divenuti concretamente inidonei ad assolvere le finalità connesse all'apposizione del vincolo;
- rifiuti di vario tipo, quali parti di autoveicoli, materiale ferroso, accumulatori usati, oli esausti, ferodi di vari tipi di autoveicoli e carcasse d'auto prive di parti meccaniche e di carrozzeria , donde la configurabilità del reato di cui all'art. 51 n. 1 d. lgs. n. 22/1997, nonché di quella relativo alla dispersione e degli oli esausti,
donde la legittimità del sequestro delle aree interessate alla discarica abusiva, sequestro che non è stato esteso ai veicoli sottoposti a quello giudiziale.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, sicché rivive l'originaria misura cautelare illegittimamente annullata dal Tribunale.
PQM
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999