Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, tra le "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte" di cui all'art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate come "inesistenti" ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto erroneo l'assunto del giudice di merito che, in relazione ad alcune operazioni di finanziamento dissimulato da acconti su forniture oggetto di false fatturazioni, ne aveva escluso la natura di operazioni inesistenti).
Commentario • 1
- 1. Reati tributari: il Decreto fiscale innalza le pene e abbassa le soglieAccesso limitatoFabio Di Vizio · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 13975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13975 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 272
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 42026/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento;
avverso la sentenza n. 207/07 del 24/5-13/6/2007, pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Trento nei confronti di:
RC UC, nato ad [...] il [...];
AR BE, nata a [...] il [...];
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udito il difensore, avv. Piccioni D., che insiste per il rigetto del ricorso.
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in premessa, il G.U.P. presso il Tribunale di Trento assolveva, assieme ad altri, RC UC e RI EB "perché il fatto non costituisce reato" rispettivamente dal delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere l'IVA) e da quello di cui all'art. 2 dello stesso decreto (utilizzazione delle predette fatture nella dichiarazione annuale IVA).
Avverso tale sentenza ricorreva il P.M., premettendo che, nonostante il G.U.P. si fosse pronunziato ex art. 530 c.p.p., la decisione nei confronti degli imputati RC e RI, che non hanno chiesto - a differenza degli altri - alcun rito alternativo, doveva ritenersi adottata ai sensi dell'art. 425 c.p.p., contro la quale è ora ammesso ricorso per cassazione ex art. 428 c.p.p., nella formulazione introdotta dalla L. n. 46 del 2006. Ciò premesso, deduce il ricorrente:
1) violazione della legge penale, e segnatamente del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
b);
2) mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dalla lettera del provvedimento impugnato, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
3) mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dagli atti del procedimento, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Sotto un primo profilo rileva che le somme erogate dalla TA RC IU s.p.a.", di cui ER era legale rappresentante, in favore della "S.C.G. s.r.l.", di cui RC era legale rappresentante, erano in realtà mascherati finanziamenti, per cui le relative fatture emesse dalla seconda società con la dizione "acconto per forniture" devono ritenersi a tutti gli effetti "relative ad operazioni inesistenti", finalizzate chiaramente a consentire alla prima società di evadere l'IVA, donde la sussistenza dei contestati reati.
Sotto un secondo profilo, evidenzia che il giudice, assumendo che dagli atti non emergono elementi per ritenere che quanto indicato in fattura non corrisponda alle reali operazioni poste in essere, dimostra di non aver effettuato alcun vaglio del materiale probatorio raccolto;
la mancanza di motivazione emerge ancor più, a detta del ricorrente, dalla disamina di una serie di dati probatori presenti nel fascicolo processuale, che elenca specificamente. Con memoria depositata il 18/2/2007 la difesa, premesso che la TA RC IU s.p.a.", insieme ad altra ditta, deteneva l'intero capitale della "S.C.G. s.r.l.", che eseguiva lavori di stampaggio per loro conto, assume sostanzialmente che, in un momento di difficoltà economiche della S.C.G., entrambe le società, per mantenerla in vita, le corrisposero "acconti su lavorazioni future" in relazione ai quali la ditta percettrice emise regolari fatture, come peraltro consentito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art.
6. Pertanto le fatture in questione non si riferiscono ad operazioni inesistenti, come ipotizzato dall'accusa, ma a veri e documentati esborsi, dell'esatto importo dichiarato;
neppure è ravvisabile una impropria qualificazione giuridica di movimentazioni finanziarie realmente effettuate ("acconti" anziché "finanziamenti"), come ritenuto nella gravata decisione, per cui non possono ritenersi sussistenti i reati de quibus.
All'odierno dibattimento, il P.G. e il difensore concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Secondo l'impianto accusatorio, la movimentazione di denaro tra le due società sopra indicate, facenti capo alle stesse persone fisiche, trovava la sua causa non nell'esistenza di un accordo commerciale di forniture di beni o servizi, come risultante formalmente, bensì in un dissimulato finanziamento di una società in favore di un'altra dello stesso "gruppo", con non trascurabili vantaggi fiscali, consistenti nella realizzazione di un "risparmio" (evasione) di IVA da parte della società destinataria delle fatture, senza alcun corrispondente aggravio per quella emittente, in quanto creditrice d'imposta per il periodo in riferimento. Comunque, a detta del ricorrente, sicuramente le operazioni poste in essere sono diverse da quelle indicate in fattura ("acconti su forniture"), come tali - quindi - inesistenti, non risultando individuate e concordate le future forniture, ossia la controprestazione, con riferimento cioè ad una definita tipologia di beni o servizi e con fissazione dei relativi prezzi, tempi di consegna, modalità di trasporto ed altro.
Il Collegio ritiene affatto condivisibili le argomentazioni su cui fonda il ricorso, reputandole adeguate e corrette sotto il profilo logico-giuridico.
Invero, anche se si trattasse di finanziamenti dissimulati da acconti su forniture, ipotesi comunque non esclusa dal G.U.P. alla luce delle risultanze delle indagini preliminari, essendo evidente che di acconti non può seriamente parlarsi per le ricordate ragioni, le fatture in questione devono egualmente considerarsi relative ad operazioni inesistenti, e cioè "non realmente effettuate in tutto o in parte", ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, n. 1, lett. a).
Il finanziamento infatti è cosa ben diversa dall'acconto su future forniture, perché prescinde del tutto da queste e quindi non è correlato ad alcuna controprestazione;
le due operazioni hanno in comune soltanto la movimentazione di fondi, ma tutto il resto è differente: il regime fiscale (le operazioni di finanziamento sono esenti da IVA, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, n. 1), quello contabile, quello civilistico (avendo tutt'altra natura e oggetto il contenuto dell'accordo).
Da tali considerazioni non può che discendere la assoluta condivisione delle conclusioni cui perviene il ricorrente, e cioè che le fatture in questione furono emesse "a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte", come recita il richiamato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1 contrariamente a quanto ritenuto dal G.U.P. di Trento, secondo cui il legislatore del 2000, nel riformulare la disciplina de qua, ha inteso riferirsi soltanto alle operazioni non realmente effettuate, con esclusione quindi di quelle aventi qualificazione giuridica diversa, come le operazioni in esame, e cioè solo "giuridicamente inesistenti".
In conclusione non appare corretto l'assunto del G.U.P. per il quale anche il finanziamento dissimulato costituirebbe un'operazione esistente;
infatti, se non si può disconoscere che lo sia dal punto di vista fenomenico, è altrettanto evidente che non è l'operazione riferita dalle fatture, mai posta in essere, e dunque inesistente. Insomma: è vero che un'operazione esiste, ma non quella documentata, che è la sola presa in considerazione, agli effetti penali, dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione del materiale probatorio in atti, nel rispetto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008