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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 8.
(Tutela del nome per ragioni familiari).
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione puo' essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
(Tutela del nome per ragioni familiari).
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione puo' essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
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- 1. Art. 8 del Codice civile: tutela del nome per ragioni familiariChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 agosto 2023 · 287.43967
La norma di cui all'art. 8 del Codice civile contiene una disciplina relativa alla tutela del nome per ragioni familiari. L'art. 8 c.c. così dispone: “Art. 8. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Siena, sentenza 18/07/2025, n. 340Provvedimento: […] Ricordiamo nuovamente la convalida avvenuta il 10/4/2021 con conseguente validazione definitiva e conseguente utilità, secondo la previsione, cit., in materia di GPS dell'art. 8, cc. 7-8, ordinanza ministeriale 2020/n. 60 e art. 8, cc. 7-8, ordinanza ministeriale 2022/n. 112 (“7. […]Leggi di più...
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