Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 1182
CASS
Sentenza 17 ottobre 2007

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.

In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 1182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1182
Data del deposito : 17 ottobre 2007

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