Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 2
La graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 17/10/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 2441
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giuseppe - Consigliere - N. 31404/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RI, n. a Comiso il 13.1.1953, e RA ON, n. Comiso l'11.3.1957;
avverso la sentenza del 5.4.2007 della Corte d'appello di Catania;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 5 aprile 2007, depositata in data 14 maggio 2007, notificata agli appellanti contumaci in data 29 maggio 2007, la Corte di appello di Catania, 1 sezione Penale, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 9 maggio 2005, con la quale CI RI e IN ON venivano condannati alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, nonché veniva ordinata la demolizione dei manufatti abusivi, per i reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art.20, lett. b), art. 110 c.p. (capo A), L. n. 1086 del 1971, artt. 1,
2, 4, 13 (capo B), nonché per i reati di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 3, 17, 18 e 20 (capo C) avendo essi realizzato abusivamente due immobili di pianta rettangolare di circa 135 mq e 405 me ciascuno con sviluppo su due livelli;
la Corte d'appello aveva anche disposto la sospensione condizionale della pena inflitta e concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli imputati con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata è inficiata da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1. Infatti, in data 27 marzo 2007 il difensore dell'imputato inviava via fax, per l'udienza pubblica del 5 aprile 2007, istanza di rinvio del procedimento per concomitante impegno professionale avanti il Tribunale di Ragusa, Sezione distaccata di Vittoria, quale difensore di altro imputato, in un procedimento penale che aveva già subito diversi rinvii ed in cui vi era presenza di numerosi testi del P.M. e della difesa. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello non ha riformato la sentenza di 1^ grado in punto di determinazione della pena;
deducono che, nonostante la concessione delle attenuanti generiche, è stata inflitta una pena in misura eccessiva, senza alcuna valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Va ribadito (Cass., sez. 5, 20 settembre 2005, Ornaghi) che in tema di impedimento del difensore (art. 420 ter c.p.p.), è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si da ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge;
ne' il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta. Cfr. anche Cass., sez. 6, 1 ottobre 2003, Amoroso, secondo cui il difensore ha l'onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonché di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio;
da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato con quelle dell'amministrazione della giustizia, accertando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie. Nella specie peraltro non risulta neppure che l'istanza del difensore - inviata, come già detto, via fax - sia mai pervenuta alla Corte procedente. Deve ribadirsi in proposito quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. 5, 11 ottobre 2005, Mancini) secondo cui è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza proposta a mezzo fax, in quanto in relazione alle comunicazioni e alle notificazioni dei privati e dei difensori si applica la previsione di cui all'art. 121 c.p.p. - per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria - mentre il telefax può essere utilizzato, giusto il disposto di cui all'art. 150 c.p.p., solo dai funzionari di cancelleria (conf. Cass., Sez. 5, 16 marzo 2005 - 19 aprile 2005, n. 14574); a meno che - ma non è questo il caso di specie - non si tratti di impedimento improvviso e comunicato da luogo diverso da quello del dibattimento che non richiede forme particolari sicché in tale evenienza è possibile anche una comunicazione effettuata via fax (Cass., Sez. 2, 6 maggio 2004 - 23 giugno 2004, n. 28141). Inoltre l'istanza del difensore, prodotta in copia, risulta comunque non essere tempestiva atteso che, dalla stessa documentazione presentata dal difensore, che allegava il concomitante impegno defensionale, emergeva che il tribunale di Ragusa aveva rinviato il dibattimento all'udienza del 5 aprile 2007 con ordinanza resa all'udienza del 31 ottobre 2006, mentre la suddetta richiesta di rinvio è stata inoltrata alla Corte d'appello di Catania via fax il 27 marzo 2007, ossia nell'imminenza dell'udienza fissata innanzi alla medesima Corte d'appello per la stessa data (5 aprile 2007) a fronte del decreto di citazione per il giudizio di appello notificato il 23 febbraio 2007.
C'è poi da considerare che l'impedimento (impossibilità di designare un sostituto) non era sufficientemente documentato e che comunque incombeva la prescrizione dei reati (cfr. Cass., sez. 4, 15 ottobre 2003, Padello, che ha affermato che in tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio).
3. Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Da una parte deve ribadirsi (Cass., sez. 2, 6 dicembre 1991, Giura) che il principio del favor rei (per cui nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato), in tema di cause di estinzione del reato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili. D'altra parte la determinazione del tempo del commesso reato è un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito.
Nella specie, tenendo conto del tempo del commesso reato secondo l'imputazione coonestata dall'impugnata sentenza (12 ottobre 2001) e della sospensione del decorso del termine di prescrizione per il condono edilizio e di quella giudiziale in primo grado dal 28 giugno 2004 al 9 maggio 2005, le contravvenzioni di cui sub a) e sub b) della rubrica non sono prescritte, maturando il termine di prescrizione al 21 ottobre 2007. Mentre è prescritta la contravvenzione di cui sub c) della rubrica il cui più breve termine di prescrizione è maturato il 21 aprile 2005.
4. Inammissibile è poi la censura che attiene all'entità della pena.
Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. 6, 5 dicembre 1991, Lazzari); ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.
5. Pertanto il ricorso va accolto parzialmente con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza limitatamente al motivo accolto. Va quindi dichiarata la prescrizione della contravvenzione di cui sub c) della rubrica e va eliminata la relativa pena di 15 giorni di arresto e di Euro 2.000,00 di ammenda.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 64 del 1974 sub c) dell'imputazione per essere il reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di quindici giorni di arresto e di Euro 2.000,00 (duemila) di ammenda;
rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per l'invio di copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Sicilia.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008