Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 5804
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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In tema di reati finanziari, il delitto previsto dall'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000 e dall'art. 4, comma primo, lett. d) legge n.516 del 1982, intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione. La falsa fatturazione quantitativa è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale ed il rappresentato è totale, ma anche quando è parziale e l'operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, ma in termini minori rispetto al dichiarato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 5804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5804
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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