Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di reati finanziari, il delitto previsto dall'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000 e dall'art. 4, comma primo, lett. d) legge n.516 del 1982, intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione. La falsa fatturazione quantitativa è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale ed il rappresentato è totale, ma anche quando è parziale e l'operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, ma in termini minori rispetto al dichiarato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 44
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 016470/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TO AR N. IL 11/04/1958;
avverso SENTENZA del 10/12/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il P.M. nella persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso: annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Francesco NAPOLITANO (Roma);
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 10.12.2002, ha ritenuto OC IA responsabile del reato previsto dall'art. 8 c. 3 D. L.vo 74/2000 così modificata l'originaria contestazione ex art. 4 c. 1 lett. d L. 516/1982 (per avere, in data 22.7.1996, emesso una fattura per una operazione inesistente) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno rilevato che la ricordata fattura attestasse l'avvenuto noleggio di tre dolly (carrelli utilizzati come supporto delle cineprese) del tipo caesar, mentre all'epoca del fatto la ditta dell'imputato era in possesso di un solo apparecchio di questa specie;
pertanto era attestato falsamente un fatto non avvenuto per un valore di L. 270.000.000 anziché per L. 210.000.000.
La Corte ha precisato che la fattura non fosse "di comodo", ma si riferisse ad operazione diversa da quella effettuata;
tale diversità modifica l'importo del fatturato, che non corrisponde al valore della prestazione, e provoca evasione fiscale di cui il dolo è evidente nella operazione stessa.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
1) che la fattispecie delittuosa di cui al pregresso art. 4 lett. d L. 516/1982 non può essere sussunta nella previsione vigente di cui all'art. 8 D. L.vo 74/2000;
2) che manca l'elemento materiale del reato in quanto l'operazione di noleggio dei dolly è stata effettivamente posta in essere ed è intercorsa tra i soggetti che figurano nella fattura ed i corrispettivi sono quelli reali;
solo per un errore materiale del redattore del documento tutti i carrelli sono stati classificati di tipo caesar;
3) che è carente la motivazione sul dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato dal momento che il Giudice si è limitato a rilevare che fosse oggetto di contestazione;
sul punto, tra l'altro, il ricorrente precisa che le società tra cui è intercorsa la prestazione erano appartenenti allo stesso gruppo familiare sicché è da escludersi qualsiasi intento fraudolento in quanto al costo di una società si contrapponeva il ricavo dell'altra.
Il Collegio ritiene che le deduzioni del ricorrente siano meritevoli di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.
Deve, innanzi tutto, effettuarsi una valutazione del reato fiscale in esame alla luce delle disposizioni introdotte con il D. L.vo 74/2000 (riforma del sistema penale tributario) al fine di verificare se il fatto contestato mantenga rilevanza penale anche dopo la novazione legislativa e l'abrogazione espressa del titolo 1^ della L. 516/1982. Ora l'art. 4 c. 1 lett. d) L. 516/1982 puniva la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni, in tutto o in parte, inesistenti e tale fattispecie può essere ricondotta alla nuova previsione dell'art. 8 D. L.vo 74/2000. Persiste la continuità normativa del tipo di illecito e si è verificata una abrogazione senza abolizione del reato in quanto la eliminazione della fattispecie incriminatrice è accompagnata dalla contestuale introduzione di una identica disposizione sostitutiva. Venuto meno il principio di ultrattività delle norme penali finanziarie (in virtù dell'art. 24 D. L.vo 507/1999), la successione di leggi deve essere disciplinata dalla generale regola contenuta nell'art. 2 c.p. ed applicata la disposizione più favorevole al reo;
essa, nel caso concreto ove è configurabile il terzo comma dell'art. 8 citato, deve individuarsi nella attuale disciplina (come correttamente precisato dai Giudici di merito) che prevede, rispetto alla precedente, un regime sanzionatorio più mite ed un termine prescrizionale più breve.
Tanto premesso, il Collegio rileva come la censura sulla inesistenza dell'elemento materiale del reato non sia meritevole di accoglimento. Il delitto previsto dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, e dall'art. 4 c. 1 lett. d L. 516/1982, ha inteso colpire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta della operazione. La falsa fatturazione quantitativa è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale ed il rappresentato è totale, ma anche quando è parziale e l'operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, ma in termini minori rispetto al dichiarato.
Tale situazione si è verificata secondo la ricostruzione storica dei fatti esposti in sentenza che, in quanto correttamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità; sul punto, il ricorrente propone censure in fatto, tendenti ad una diversa valutazione degli elementi probatori, che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.
In merito alla residua deduzione, è appena il caso di rilevare come il dolo nella fattispecie sia specifico in quanto è previsto una finalità (l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto) che l'agente deve prendere di mira, ma non è necessario si realizzi per la integrazione del reato;
qualora il soggetto agisca con il semplice dolo generico - coscienza e volontarietà del fatto - senza perseguire il ricordato particolare scopo, la punibilità viene meno mancando un elemento costitutivo del reato.
Il Giudice, tenuto opportunamente presenti tutti gli elementi che possono avere valore sintomatico della volontà dell'agente, deve accertare e motivare sulla esistenza del dolo specifico dal momento che esso non può ritenersi in re ipsa.
Ora su questo tema, l'apparato argomentativo della impugnata sentenza è lacunoso in quanto i Giudici si sono limitati ad affermare che chi "indica importi diversi da quelli reali non può che farlo coscientemente, a meno che non si dimostri che all'epoca era incapace di intendere e volere" e da tale rilievo hanno automaticamente dedotto il fine di evasione.
La conclusione sulla esistenza del dolo specifico non è sorretta da congrua motivazione e non tiene conto delle specifiche censure dell'appellante sul punto.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma perché i nuovi Giudici motivino sulla esistenza, o meno, dell'elemento soggettivo del reato. Si segnala, al fine del computo del periodo prescrizionale, che il processo è stato sospeso dalla Corte di Cassazione dal 23.9.2003 al 20.1.2004 per il disposto dell'art. 5 L. 134/2003.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004