Articolo 247 del Codice ambientale
Articolo 231Articolo 205
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29 aprile 2006
Art. 247. (siti soggetti a sequestro) 1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto puo' autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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