Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di testimonianza, nel procedimento incidentale diretto ad accertare la 'provata condotta illecità riguardante il testimone (art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.), il giudizio sull'inquinamento della prova deve fondarsi su uno standard probatorio di livello elevato, ma non equipollente a quello necessario per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, che faccia tuttavia leva su 'elementi concretì e non su semplici sospetti o congetture.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2004, n. 7653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7653 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 16/12/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1779
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 007724/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA NC NT, N. IL 20/11/1960;
avverso SENTENZA del 06/03/2001 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO IU;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. ALFARONE Renato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) TA NC NT ha proposto ricorso avverso la sentenza 6 marzo 2001 della Corte d'Appello di Milano che ha parzialmente confermato la sentenza 6 giugno 1997 del Tribunale di Monza che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cessione continuata di sostanze stupefacenti, porto in luogo pubblico di un fucile a canne mozze e minaccia aggravata, ritenuti avvinti dalla continuazione.
La Corte ha riaffermato la responsabilità dell'imputato per i primi due reati, ha dichiarato estinto per prescrizione il terzo reato indicato e ha conseguentemente operato una riduzione della pena inflitta dal primo giudice eliminando l'aumento per la continuazione limitatamente alla condanna per il reato dichiarato estinto. La Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice, che aveva acquisito al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese e dai testimoni (AT AR e LD NI ritenuti acquirenti della droga;
il padre e la sorella di AT) ritenendo che essi fossero stati oggetto di minaccia da parte dell'imputato e ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite fossero riscontrate da elementi certi.
2) A fondamento del ricorso si deducono i seguenti vizi:
- l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 500, 511, 514 e 526 comma 1 c.p.p. perché la Corte di merito avrebbe fondato la sua decisione anche sul contenuto del verbale di denunzia che non può entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento;
- l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 500 commi 4 e 5 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria;
in particolare la Corte avrebbe ritenuto che costituisse riscontro delle dichiarazioni di AT la traccia di un colpo di fucile esploso verso la sua abitazione senza che vi fosse la prova che a sparare fosse stato il ricorrente o una persona da lui incaricata;
avrebbe poi ritenuto coerenti e credibili le dichiarazioni di AT e di suo padre malgrado le contraddizioni in cui i due dichiaranti erano caduti;
- la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla testimonianza di MI IU;
dichiarazioni che avrebbero potuto costituire o meno riscontro delle dichiarazioni rese da RI NI alla polizia giudiziaria e acquisite al fascicolo per il dibattimento.
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Per ragioni di ordine logico va esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso che riguarda la disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal testimone che sia stato sottoposto a violenza, minaccia ecc. perché non deponga in dibattimento ovvero deponga il falso.
Il caso è disciplinato dal comma 4 dell'art. 500 c.p.p. e trova la sua origine nell'art. 111 comma 5 della Costituzione che consente una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita". In attuazione di questa norma costituzionale l'art. 16 della l. 1 marzo 2001 n. 63 ha modificato l'art. 500 c.p.p. il cui comma 4 prevede che "quando vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso" le dichiarazioni precedentemente rese sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e possono quindi essere utilizzate per la decisione. La deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio tra le parti, prevista dalla norma costituzionale e dalla norma di attuazione, è ovviamente diretta a salvaguardare la genuinità della prova nei casi in cui l'attendibilità del testimone è posta in discussione da una condotta di intimidazione o di corruzione che non necessariamente devono provenire dall'imputato (lo si ricava anche dai lavoratori parlamentari nel corso dei quali fu eliminata una disposizione che consentiva alle parti di provare la loro estraneità ai fatti illeciti).
In questi casi, escluso che si debba fare ricorso ad un separato procedimento (il che porrebbe nel nulla il principio della ragionevole durata del processo), v'è generale consenso sull'affermazione che sia lo stesso giudice del processo principale a dover procedere all'accertamento dell'esistenza delle condotte descritte che possono emergere sia nel dibattimento del processo principale che al di fuori di esso (ciò è confermato dall'uso, nel quarto comma dell'art. 500, della parola "anche") compresi i procedimenti diversi e separati.
Più complesso è il tema delle regole processuali applicabili per l'accertamento in questione perché, se è senz'altro da escludere l'uso di prove inutilizzabili perché illegittimamente acquisite, la circostanza che il sub procedimento in questione non abbia come scopo l'accertamento della responsabilità dell'imputato consente l'utilizzazione di elementi di prova che nel procedimento ordinario non potrebbero essere utilizzati (per es. le dichiarazioni rese da persone informate alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero of nel caso di verbali di altri procedimenti, le prove acquisite al di fuori dei limiti previsti dall'art. 238 c.p.p.). Questa maggior libertà del giudice e la minore formalità di procedura sembrano confermate dal testo letterale del comma 5 dell'art. 500 c.p.p. che prevede che il giudice decida "senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari" con una terminologia che sembra svincolarlo dalle forme previste dal codice di rito per l'acquisizione di ogni singola prova riguardante la responsabilità dell'imputato.
Il problema di maggior rilievo posto dalla norma in questione è però quello di verificare quale sia il livello di prova delle condotte intimidatrici o corruttive richiesto per poter ritenere esistenti i presupposti per l'acquisizione delle ricordate dichiarazioni. Nella soluzione di questo problema si contrappongono due esigenze contrapposte e difficilmente conciliabili: una diretta a garantire il contraddittorio nella formazione della prova;
l'altra a garantire la genuinità della prova.
Un punto di equilibrio tra le due esigenze può essere raggiunto, anche in considerazione della già riferita circostanza che il procedimento incidentale non è diretto ad accertare la responsabilità dell'imputato (ma tenendo conto del fatto che l'art. 111 della Costituzione fa riferimento alla "provata" condotta illecita), richiedendosi, per un verso, che il giudizio sull'inquinamento della prova non possa fondarsi su semplici congetture o su sospetti privi di conferma (per es. l'astratto potere di intimidazione dell'imputato) ma ritenendo, per altro verso, che non sia neppure richiesto il livello probatorio necessario per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Si è affermato in dottrina che "sarebbe insensato pretendere che lo standard debba essere rappresentato dalla prova al di là di ogni ragionevole dubbio, necessaria per la pronuncia di una sentenza di condanna".
Sembra dunque ragionevole far dipendere l'acquisizione e la possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni in esame dalla "accertata degenerazione del contesto di acquisizione dibattimentale della prova" e, in questa ottica, va valorizzato il riferimento che il comma 4 in esame fa agli "elementi concreti" dai quali deve risultare l'avvenuta alterazione della genuinità della prova. Elementi "concreti" è un concetto che sembra far riferimento non a certezze ma neppure a congetture o supposizioni: insomma, lo si ripete, uno standard probatorio di livello elevato ma non equivalente a quello che può portare alla condanna di un imputato. 4) Nel caso di specie i giudici di merito si sono attenuti ai principi ricordati perché hanno fondato la loro valutazione sull'esistenza di una condotta intimidatrice di TA sulle dichiarazioni rese, alla polizia giudiziaria, da AT AR, dal padre e dalla sorella di questi e da LD NI i quali avevano riferito, nel corso delle indagini preliminari, di pesanti minacce e di intimidazioni rivolte loro dall'imputato. Non ci si trova quindi in presenza di una solo potenziale intimidazione ma di minacce reali e concrete che ben potevano essere poste a fondamento del giudizio sull'esistenza dei presupposti per l'acquisizione delle dichiarazioni anche perché confermate da solidi e concreti elementi di prova.. Per quanto riguarda poi i colpi d'arma da fuoco esplosi contro la casa la Corte di merito da atto che non v'è prova che siano stati esplosi dall'imputato o da un suo incaricato ma è da ricordare che la sentenza impugnata ha ritenuto credibili le dichiarazioni di AT (sulla minaccia rivolta a lui dall'imputato che gli avrebbe mostrato un fucile a canne mozze) tanto è vero che TA è stato condannato per il reato di porto e detenzione illegale dell'arma mentre il reato di minaccia è stato dichiarato estinto per prescrizione.
È quindi agevole concludere che i giudici di merito non hanno fondato la loro valutazione sull'esistenza di una minaccia nei confronti dei testimoni perché non deponessero o deponessero il falso su congetture o elementi astratti (per es. il timore del testimone di ripetere le accuse nei confronti di persona che si ritiene pericolosa o vendicativa) ma su elementi concreti come richiede il 4 comma dell'art. 500 c.p.p.; e questa valutazione deve essere ritenuta incensurabile in sede di legittimità perché congruamente motivata ed esente da vizi logici e giuridici. Sotto il profilo del vizio di motivazione il motivo è parimenti infondato, e al limite dell'ammissibilità, perché rimette in discussione, in questa sede, l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito con motivazione adeguata e certamente non illogica. D'altro canto le due sentenze di merito hanno posto in rilievo che le dichiarazioni di accusa dei testimoni, che poi le hanno modificate in dibattimento, trovavano diverse conferme tra le quali il rilascio (in pagamento di 100 grammi di sostanza stupefacente) di cambiali da parte di AT a TA;
titoli dei quali è stata acquisita copia al fascicolo per il dibattimento.
Per quanto riguarda LD NI la conferma delle sue originarie dichiarazioni è stata, dai giudici di merito, individuata nel rinvenimento di bollettini postali relativi a versamenti da lui effettuati per il pagamento di un'autovettura, acquistata da TA e pagata da LD perché suo debitore per precedenti forniture di sostanze stupefacenti.
Per altro verso la sentenza impugnata ha sottolineato che AT, nell'esame dibattimentale, pur ritrattando la più parte delle accuse, alcune le ha sostanzialmente confermate (in particolare l'acquisto da TA di cento grammi di anfetamine). L'infondatezza del primo motivo consegue a quanto si è detto. La denunzia di cui parla il ricorrente è costituita dal verbale di sommarie informazioni con cui AT riferiva delle intimidazioni di TA e rientra quindi tra i verbali che potevano essere acquisiti in base alle svolte considerazioni.
5) Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d del codice di rito.
È noto che il vizio in esame è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione del quadro probatorio da parte del giudice inficiando il giudizio formulato senza l'assunzione della prova decisiva richiesta.
Va però ricordato che, nel caso in esame, il teste di cui il ricorrente aveva chiesto l'ammissione non era stato indicato nella lista testi presentata e la difesa dell'imputato ne aveva chiesto l'ammissione ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Orbene deve rilevarsi che costituisce orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che non possa formare oggetto di ricorso in Cassazione, con la deduzione del vizio di mancata assunzione di una prova decisiva previsto dall'art. 606 comma 1 lett. e del codice di rito, il mancato esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 507 del medesimo codice trattandosi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità (in questo senso v. da ultimo Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2003 n. 4177, Balsano;
sez. 6^, 8 luglio 2003 n. 33105, Pacor;
sez. 1^, 28 febbraio 2000 n. 4464, Ilacqua;
sez. 6^, 12 ottobre 2000 n. 12539, Porcacchia). Sotto diverso profilo si osserva che il ricorrente alcun elemento adduce a fondamento della decisività della prova richiesta (esame del teste MI IU che era stato trovato in possesso dei bollettini dei versamenti effettuati da RI a favore di TA) limitandosi ad affermare che la deposizione avrebbe potuto costituire riscontro delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal teste RI e acquisite al fascicolo per il dibattimento;
ma non si indica, in ricorso, la circostanza decisiva che, da questa testimonianza, avrebbe potuto far derivare un diverso esito del processo. Tanto più necessaria era questa indicazione ove si consideri che alcuna censura viene formulata in relazione alla ricostruzione, compiuta dal giudice di merito, sull'origine dei bollettini sequestrati (come del resto nulla si dice sul credito all'origine del rilascio delle cambiali da parte di AT). 6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005