Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
La previsione incriminatrice di cui all'art. 220 legge fallimentare che prevede l'obbligo di procedere al deposito dei bilanci e della scritture contabili non si applica all'imprenditore soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sia che si abbia riguardo alla disciplina previgente alla novella introdotta con decreto legislativo n. 270 del 1999, sia che si abbia riguardo alla nuova regolamentazione della materia introdotta con il nuovo testo dell'art. 237 legge fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2004, n. 9724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9724 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/02/2004
Dott. CALABRESE Renato L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 210
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 030266/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL EZ N. IL 22/11/1943;
avverso SENTENZA del 20/02/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Consigliere Dott. Loris D'Ambrosio che ha concluso per inammissibilità del ricorso. Con sentenza 20 febbraio 2003 la Corte d'appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 18 ottobre 1999 riduceva la pena inflitta a BE ZI per il reato di cui agli artt. 237 e 220 in relazione all'art. 16 l. fall. per non aver consegnato al commissario liquidatore le scritture contabili della cooperativa edilizia "Casa Fiorita", di cui era legale rappresentante. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del BE deducendo con il primo motivo violazione degli artt. 191 c.p.p. e 75 disp.att. c.p.p. nonché dell'art. 3^ Cost. e difetto di motivazione. La Corte d'appello nel ritenere dimostrato che il BE avesse ricevuto la raccomandata del commissario liquidatore che intimava il deposito dei libri e delle scritture contabili, si è fondata sulla corrispondenza della sottoscrizione del BE sull'avviso di ricevimento della raccomandata con il saggio grafico redatto in presenza della P.G. durante le indagini preliminari. Tale attività sarebbe in violazione dell'art. 75 disp.att. c.p.p. che prevede che il saggio grafico possa essere raccolto soltanto dal giudice, si che il saggio raccolto dalla P.G. avrebbe dovuto essere considerato inutilizzabile, anche perché raccolto senza rispetto del principio del contraddittorio. Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo e violazione dell'art. 192 c.p.p. perché la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine al fatto che il ricorrente non risultava residente nel luogo in cui gli sarebbe stata consegnata la raccomandata del commissario liquidatore.
Preliminare all'esame dei motivi di ricorso è il rilievo che al ricorrente è contestato il reato di cui agli artt. 237 e 220 l. fall, in relazione all'art. 16 n. 3 della stessa legge, per aver omesso di depositare, a richiesta del commissario liquidatore, i libri contabili della cooperativa edilizia "Casa Fiorita", nonostante la richiesta in tal senso del commissario liquidatore. Il fatto contestato risale al 7.8.1997, si che non riesce applicabile nel caso di specie la nuova formulazione dell'art. 237 l. fall. nel testo introdotto dall'art. 99 del D. lgs. 270/1999. La nuova norma incriminatrice, a differenza del vecchio testo dell'art. 237, non richiama l'art. 220 ed afferma che l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo 6^ della legge fallimentare, vale a dire delle disposizioni penali concorsuali.
L'art. 237, vecchio testo, rendeva applicabili all'imprenditore in caso di liquidazione coatta amministrativa le disposizioni degli artt. 220 e 226. L'art. 220 considera varie condotte illecite del fallito, tra cui la mancata osservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 n. 3 l. fall., vale a dire il deposito dei bilanci e delle scritture contabili nelle 24 ore dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. Tale norma non è peraltro applicabile alla liquidazione coatta amministrativa. Com'è noto, la procedura si apre con il provvedimento ministeriale che dispone la liquidazione coatta, provvedimento che può precedere o seguire, giusta il disposto degli artt. 195 e 202 l. fall., l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza. La sentenza che accerta lo stato d'insolvenza non contiene l'ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili, come si evince chiaramente dal disposto degli artt. 195 e 202 ora citati. D'altra parte neppure il provvedimento che dispone la liquidazione coatta contiene siffatto ordine ne' esso discende dalla disciplina degli effetti del provvedimento quali sono regolati dagli artt. 200 e ss. l. fall. Si deve dunque concludere, come sempre rilevato dalla dottrina, che il rinvio dell'art. 237, vecchio testo, all'art. 220 si riferiva ad altre condotte del fallito punite dalla norma incriminatrice, ma non al mancato deposito delle scritture contabili, non sussistendo una norma da cui si potesse ricavare l'obbligo del fallito, ed in caso di società, degli amministratori, di procedere al deposito nelle 24 ore dalla pronuncia del decreto che dispone la liquidazione coatta ovvero della sentenza che accerta lo stato d'insolvenza. Nè risultava un obbligo, penalmente sanzionato, dell'imprenditore in liquidazione coatta amministrativa di procedere al deposito su richiesta del commissario liquidatore, così come ipotizzato nel capo d'imputazione.
D'altra parte l'art. 95 D.lgs. 270/99 in tema di amministrazione straordinaria, nel rendere applicabili a tale procedura le disposizioni penali della legge fallimentare, ha espressamente sancito che ai fini dell'applicazione dell'art. 220, l'obbligo previsto dall'art. 16, comma 2^, n. 3 l. fall. s'intende sostituito dall'obbligo previsto dall'art. 8, comma 1^, lett. c) del decreto in forza del quale la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza d'impresa soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria, ordina all'imprenditore il deposito in cancelleria dei bilanci e delle scritture contabili entro due giorni.
Continua a mancare nella disciplina novellata una norma che, a differenza di quanto previsto per l'amministrazione straordinaria, preveda espressamente l'obbligo dell'imprenditore in liquidazione coatta di depositare i bilanci e le scritture contabili. Il primo comma dell'art. 237, come s'è detto, stabilisce che l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione della disciplina penale concorsuale. È stato osservato che questa previsione legislativa sintetica, in luogo di quella precedente, analitica nei molteplici rinvii alle singole norme incriminatrici, comporta che l'interprete verifichi l'effettiva possibilità del rinvio, tenendo conto delle peculiarità e modalità obiettive e soggettive delle diverse fattispecie penali. Il rinvio peraltro deve intendersi effettuato a quelle tra esse soltanto che risultino applicabili in rapporto alle diverse situazioni che si possono effettivamente verificare nell'ambito della procedura di liquidazione coatta. E sotto questo profilo, per quanto concerne le diverse ipotesi considerate dall'art. 220, il rinvio deve ritenersi effettuato a quelle soltanto tra esse che si riferiscono alla violazione di obblighi la cui osservanza è imposta anche a chi gestisce imprese sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa.
Per quanto s'è detto, in difetto di un obbligo specifico dell'imprenditore soggetto a liquidazione coatta amministrativa di procedere al deposito dei bilanci e delle scritture contabili, deve ritenersi che ad esso non possa ritenersi applicabile la norma incriminatrice dettata dall'art. 220 l. fall, sia che si abbia riferimento alla disciplina vigente prima della novella introdotta con il D.lgs. 270/99 sia invece che si guardi alla nuova e più razionale regolamentazione della materia introdotta con il nuovo testo dell'art. 237 l. fall., norma peraltro che per essere successiva ai fatti oggetto di giudizio non potrebbe trovare applicazione al caso di specie ai sensi dell'art. 2, comma 1^, c.p.. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004