Articolo 159 del Codice di procedura civile
Articolo 158Articolo 160
Versione
21 aprile 1942
Art. 159.
(Estensione della nullita').

La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.

La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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