(Risoluzione delle contestazioni).
Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.
L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.
(massima n. 1) La notifica degli atti, che, in deroga al principio sancito dal primo comma dell'art. 170 c.p.c. come, a termini dell'art. 237 c.p.c., l'ordinanza ammissiva del giuramento debbono essere notificati personalmente alla parte, va effettuata secondo le norme degli artt. 138 e seguenti c.p.c., non escluse quelle relative alla notifica presso il domiciliatario, e, poiché anche a questa ultima sono applicabili le disposizioni dell'art. 139 c.p.c., la consegna dell'atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati da quest'ultimo articolo (persona di famiglia, addetto alla casa, portiere o vicino di casa) vale come consegna al domiciliatario medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.
Leggi di più…“L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio pare che spetti al collegio (così, stando alla lettera del co. 2 dell' art. 237 codice di procedura civile), ma il vaglio sulla ammissibilità e rilevanza spetterà al giudice istruttore? Tale ordinanza quindi spetterà al Collegio nei soli casi in cui esso è investito della decisione (art. 50-bis c.p.c.) altrimenti, negli altri casi, sarà lo stesso giudice istruttore (Giudice unico in funzione monocratica) che in fase istruttoria - dovendo provvedere alla assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti - provvederà alla ordinanza di ammissione del giuramento, […]
Leggi di più…[…] nel riservare al collegio la decisione delle contestazioni relative all'ammissione del giuramento decisorio, si riferisce alle sole cause coperte dalla riserva...» Quesito Q20113991 (Articolo 237 Codice proc. civile - Risoluzione delle contestazioni) «L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio pare che spetti al collegio (così, stando alla lettera del co. 2 dell' art. 237 codice di procedura civile), ma il...» Consulenza legale Q20112464 (Articolo 110 Codice Civile - Celebrazione fuori della casa comunale) «L'art. 1, comma 3, […]
Leggi di più…[…] III, sentenza n. 90 del 7 gennaio 1980 «La notifica degli atti, che, in deroga al principio sancito dal primo comma dell'art. 170 c.p.c. come, a termini dell'art. 237 c.p.c., l'ordinanza ammissiva del giuramento debbono essere notificati personalmente alla parte, va effettuata...» Cassazione penale, Sez. […]
Leggi di più…1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. 2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. 3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. 4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51. …
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