Articolo 237 del Codice di procedura civile
Articolo 213Articolo 238
Versione
21 aprile 1942
Art. 237.
(Risoluzione delle contestazioni).

Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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