Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2001, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1 90 9 /0 1 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 14844/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 4084 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 27/10/00 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta WÜRE dal Sig.. sul ricorso proposto da: per diritti J.3000 elettivamente domiciliato in ROMA 10 FEB. ZUOT ROSSITTO GIUSEPPE, IL CANCELLIERE VIA GUIDO DE RUGGERO 71, presso lo studio dell'avvocato MALVAGNA UGO, che lo rappresenta CANCELLERIA P difende unitamente all'avvocato PASQUA ROBERTO, giusta delega in atti;
369260 - ricorrente
contro
ENEL SPA;
- intimata avversO la sentenza n. 23/98 del Tribunale di 2000 SIRACUSA, depositata il 16/03/98, R.G.N. 713/94; 4486 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29.3.1989 al Pretore di Augusta, SE SS, dipendente dell'Enel presso la centrale termoelettrica di quella città, con mansioni di responsabile dell'ufficio sicurezza e igiene del lavoro, invocava: a) il riconoscimento del diritto all'inquadramento in cat. A/S dal 1°.7.1972, o dal 1°5.1972; b) il riconoscimento del primo livello di professionalità relativa alla categoria A/S nella misura del 16% sul minimo di categoria, dal 1°.1.1985; c) il diritto all'indennità per il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori a vapore;
d) il pagamento dell'indennità di reperibilità dall'10.1.1987 ai sensi dell'art.4 del ccnl., il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva l'Ente convenuto contestando tali pretese ed eccependo, in ff subordine, la prescrizione dei crediti maturati nell'ultimo quinquennio. Con due sentenze, la prima sull"an" e la seconda sul "quantum” (quest'ultima del 11.3.1991), il Pretore dichiarava il diritto del ricorrente al livello di professionalità in cat. A/1 a decorrere dal 1°.1.1985, e conseguentemente, all'inquadramento in A/1 superiore secondo il ccnl. del 13.1.1989, nonchè all'indennità di reperibilità dal gennaio 1987. Proposto appello da parte dell'Enel avverso entrambe le sentenze, e formulato appello incidentale da parte del SS in relazione alle domande non accolte in primo grado, il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 16.3.1998, in riforma della decisione pretorile, rigettava la domanda proposta dal SS, compensando le spese del grado. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L'ente intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato, nonché il difetto di motivazione lamenta il ricorrente che il -l Tribunale si è limitato ad una “sommaria e non articolata analisi delle prove testimoniali assunte in primo grado ritenendo che non sussistessero rispetto alla cat. A/1 gli ulteriori poteri connessi alla categoria A/S, con riferimento alla ampiezza, alla natura ed alla particolare importanza delle mansioni svolte dal 1.7.1972". Aggiunge che, poiché "nella domanda volta ad ottenere l'inquadramento in cat. A/S andava implicitamente inclusa la "gradata" rivendicazione di un inquadramento inferiore, ma pur sempre superiore a quello di cat. B/S riconosciutogli dall'Enel sino al 16.9.1985, il Tribunale, correttamente interpretando la domanda, avrebbe dovuto riconoscergli, comunque, il diritto all'inquadramento in A/1 sin dal 1.7.1972". La censura non può essere condivisa. Va premesso che, riesaminando le risultanze probatorie acquisite nel primo grado, il Tribunale ha rilevato che il SS svolgeva le proprie attività in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto al capo sezione esercizio e al capo sezione controlli tecnici, i quali rivestivano la categoria A/S. Era inoltre risultato che il SS non aveva il potere di emanare direttive se non in situazioni eccezionali, e che i suoi compiti consistevano piuttosto in consulenza per i settori dell'igiene e sicurezza del lavoro, con mansioni rilevanti per il loro contenuto specialistico così come indicato dall'art. 17 del ccnl in riferimento alla categoria A/1 e non anche a quella superiore invocata. E' ben noto che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, è inammissibile la censura avente ad oggetto l'interpretazione della domanda ritenendosi in essa compresi o esclusi aspetti della controversia, in base ad una valutazione non condivisa dalla parte: l'interpretazione della domanda e н l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito, mentre alla Corte di legittimità spetta solo il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (Cass.24.2.1995, n. 2113). Alla stessa stregua appartiene alla competenza del giudice di merito la valutazione delle risultanze probatorie raccolte nel corso dell'istruttoria, come pure l'apprezzamento delle concrete mansioni svolte dal lavoratore nel periodo in questione. Orbene, rispetto ad entrambi gli indicati profili, deve rilevarsi che il ricorso non indica con precisione quali vizi logico-giuridici invaliderebbero l'iter argomentativo seguito dal Tribunale, contestando allo stesso, piuttosto genericamente, di non aver valutato correttamente “l'ampiezza, la natura e la particolare importanza delle mansioni svolte dal ricorrente dal 1°.7.1972", opponendo, in tal modo inammissibilmente, un proprio apprezzamento di merito, R alternativo rispetto a quello espresso dal Tribunale. Col secondo motivo, denunziandosi l'errata interpretazione e falsa applicazione di norme per travisamento dei fatti, nonché la violazione dell'art. 808,c.2 c.p.c., rileva il ricorrente che il Tribunale avrebbe considerato assolutamente insindacabili le asserite determinazioni della Commissione paritetica prevista dal ccnl, già pronunziatasi in passato sul suo livello di professionalità. A parte il fatto che tale Commissione non si era mai pronunziata sull'attività dei responsabili di igiene e sicurezza delle centrali termoelettriche, in ogni caso a giudizio del ricorrente simili determinazioni non potrebbero - sfuggire al disposto dell'art. 808, c.2 c.p.c. che fa salva sempre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. Anche questo motivo non è fondato. Sul punto, il Tribunale ha osservato che le decisioni della Commissione paritetica nazionale cui le parti hanno demandato l'individuazione di tali livelli assumono Ни carattere vincolante e sono insindacabili in sede giudiziaria avendo efficacia equivalente alle disposizioni della contrattazione collettiva rispetto alle quali le declaratorie della Commissione assumono efficacia integrativa del contratto collettivo. Orbene secondo questa Corte non v'è dubbio che la previsione da parte del contratto collettivo di organismi a composizione paritaria (quale appunto, la Commissione paritetica del ccnl Enel) per l'individuazione delle mansioni e delle qualifiche corrispondenti non impedisce al lavoratore di adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento della qualifica superiore (per tutte, Cass. 10.2.1997, n. 1236). Senonché, nel caso di specie la declaratoria della Commissione paritetica non viene richiamata dalla sentenza impugnata con riferimento all'individuazione della qualifica spettante in relazione alle mansioni svolte, ma solo con riferimento al livello di professionalità. Essendo questo livello collegato alla cat.A/S, ne discende che, una volta escluso quest'ultimo inquadramento, cade anche la connessa pretesa e diventa ininfluente la questione circa la vincolatività della declaratoria della Commissione paritetica (sul cui contenuto, tra l'altro, il ricorso non reca alcuna specificazione, sicchè, anche per tale via esso non può essere accolto) In ogni caso, il Tribunale, alla stregua dell'esegesi della contrattazione collettiva, ha ritenuto esistente soltanto un potere normativo della Commissione, integrativo rispetto alla contrattazione, in materia di criteri per l'inquadramento nei livelli professionali. Più precisamente va detto che le determinazioni di tale Commissione si qualificano alla stregua di "ricognizioni negoziali di interpretazione autentica delle declaratorie contrattuali cui va riconosciuto lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali originarie" (Cass., 28 agosto 2000, n. 11255). Trattandosi di accertamento di fatto nella interpretazione del contratto collettivo il ricorrente avrebbe dovuto indicare i vizi logici o giuridici della motivazione, ovvero le specifiche violazione delle norme di legge sulla ermeneutica contrattuale contenuti nella sentenza impugnata e non contrapporre la propria versione interpretativa della normativa a quella data dalla sentenza. (Cass., 17.1.19097, n. 435). Col terzo motivo - deducendo l'errata interpretazione dell'art. 31,n.8 del ccnl Enel, e il difetto di motivazione in ordine all'invocata indennità connessa al possesso del certificato di abilitazione di 1° grado di caldaie a vapore lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che senza tale abilitazione egli non avrebbe potuto, nè potrebbe svolgere i compiti connessi alle sue mansioni consistenti, appunto nella diretta conduzione delle caldaie a vapore. La censura appare destituita di fondamento: la sentenza impugnata ha chiarito condividendo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado - che il - certificato di abilitazione per la conduzione di generatori a vapore è previsto esclusivamente per i lavoratori che ricoprono una delle qualifiche specificamente previste fra le quali non è compresa quella rivestita dal ricorrente. Con l'ultimo motivo deducendo l'erronea applicazione di una norma contrattuale in ordine all'indennità di reperibilità – lamenta il ricorrente che - inspiegabilmente il Tribunale non gli ha riconosciuto il diritto a tale indennità nonostante la sua comprovata esposizione a continue chiamate fuori dell'orario di lavoro, per ragioni di sicurezza ed igiene del lavoro o in occasioni di improvvise visite ispettive. Anche questo motivo va disatteso poiché - secondo quanto accertato dal Tribunale l'indennità di reperibilità risulta essere stata revocata dall'ente a partire dal gennaio 1987, né è comunque comprovata la circostanza che, dopo ply 7 tale periodo, il SS fosse effettivamente reperibile in qualsiasi momento della giornata. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, senza alcuna pronunzia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente 多层 в llie е COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 10 FEB. 2001 oggi, _ABORATORE A N PCANCELL E CA R P H S ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIPITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8