La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative disposta ai sensi dell' articolo 2540 del codice civile , la liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all' articolo 2544 del codice civile e di cui all' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302 , e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127 , la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 , e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554 , la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell' articolo 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127 , conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all' articolo 2544 del codice civile , nonche' la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.
((La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente))