Sentenza 18 giugno 2003
Massime • 1
La perizia è mezzo di prova neutro, non classificabile - ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. - ne' come prova a carico dell'imputato ne' come prova a discarico, di talché va escluso che possa essere qualificata come "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisca, secondo il disposto dell'art. 606, comma primo, lett. d) del codice di rito, motivo ammissibile del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2003, n. 37033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37033 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente -
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere -
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere -
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -
Dott. MILO Nicola - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 13/12/01 della Corte d'Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. A. Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. M. DE MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle ulteriori spese. Fatto e Diritto
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 13/12/2001, confermava quella in data 21/6/1999 del locale Tribunale, che aveva dichiarato ER UN colpevole del reato di peculato continuato, commesso tra il giugno e il dicembre 1994, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In particolare, al UN si era addebitato di essersi appropriato, nella qualità di ufficiale di riscossione del servizio di esattoria comunale gestito dall'agenzia di Pomezia della BANCA di ROMA, di somme di denaro versategli dai contribuenti e delle quali aveva la disponibilità (lire 29.895.106).
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo: a) mancanza di motivazione sul giudizio di responsabilità e violazione dell'art. 192/2 c.p.p. in tema di valutazione della prova indiziaria;
b) contraddittorietà tra le ordinanze dibattimentali in data 7/7/00 e 12/2/01, che disponevano la rinnovazione dell'istruttoria per risentire i testi BA e BE, e quella in data 23/3/01, che revocava le prime;
c) mancata assunzione di prova decisiva, non essendo stata disposta la sollecita perizia contabile, che avrebbe fatto definitiva chiarezza sulla vicenda.
Il ricorso è inammissibile.
La gravata sentenza, invero, fa buon governo della normativa sostanziale e processuale che viene in considerazione nel caso in esame e riposa su un apparato argomentativo adeguato, rigorosamente ancorato alle emergenze processuali ed immune da vizi logici. Il giudizio di colpevolezza a carico del UN, infatti, è confortato, sul piano probatorio, dalle testimonianze, ritenute attendibili, di BA, BE e LO, che, nell'ambito di un'indagine amministrativa, avevano ricostruito tutti i movimenti di denaro riferibili al prevenuto e i relativi ammanchi constatati;
dalla documentazione attestante i pagamenti effettuati dai contribuenti AN e IA a mani del UN e da quest'ultimo non versati in banca, nonché dalla constatata mancanza, nel bollettario in dotazione dello stesso imputato, delle matrici corrispondenti alle ricevute di versamento;
dal constatato ammanco di altre somme, regolarmente riscosse e indicate sul c.d. modello PM39, e dalla sparizione di n. 4 bollettari presi in carico sempre dal UN;
dalla considerazione logica che tali irregolarità erano state rilevate soltanto nell'attività svolta dal UN e non anche in quella di altri esattori, sicché dovevasi escludere la riconducibilità delle stesse irregolarità alla responsabilità del cassiere della banca.
Le censure articolate in ricorso non evidenziano vizi interni all'esposto iter motivazionale, ma prospettano una diversa ed alternativa interpretazione dei fatti, il che non è consentito in sede di legittimità, dove non è possibile sovrapporre alla valutazione del giudice di merito altra, fondata su una diversa lettura degli atti processuali.
La disposta rinnovazione parziale del dibattimento in appello non è decisione che condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente, il quale può ben revocare, com'è accaduto nella specie, il provvedimento, ove ritenga la causa sufficientemente istruita.
L'art. 495/2 c.p.p. sancisce il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico;
il diritto alla controprova, tuttavia, non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile ne' a carico nè a discarico dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, anche implicita, ma assistita dall'articolato motivazionale complessivo, è insindacabile in sede di legittimità; deve conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di "prova decisiva" la cui mancata assunzione legittima il ricorso ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p.. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che stimasi equa, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidate in Euro 1.520,66, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre iva e cpa. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.