Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 6
In tema di misure cautelari coercitive,il divieto di "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art 297 cod. proc. pen.(che, in caso di reati connessi, stabilisce la retrodatazione del termine iniziale della custodia cautelare, commisurata alla imputazione più grave, all'epoca di emissione del più antico provvedimento restrittivo) trova il suo limite nel caso in cui i reati oggetto delle nuove contestazioni non siano stati desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio, relativo al fatto con il quale sussiste la connessione. Tale precisazione va tuttavia intesa nel senso che la retrodatazione della misura cautelare opera soltanto con riferimento ad episodi (desumibili dagli atti) che avrebbero giustificato l'adozione del provvedimento di rigore prima del rinvio a giudizio, intervenuto per i fatti oggetto della misura già applicata. Invero, lo scopo della norma è quello di evitare che la artificiosa separazione dei procedimenti, con rinvii a giudizio opportunamente frazionati nel tempo, possa essere destinata ad una protrazione della durata delle misure, che viceversa non si avrebbe se, disposto contestualmente il rinvio a giudizio per tutti i reati, il processo risultasse unico anche nelle fasi successive. (Fattispecie nella quale i nuovi reati sono stati commessi, ed, a maggior ragione, portati a conoscenza del PM, dopo la esecuzione della misura cautelare, ma prima del rinvio a giudizio relativo agli episodi criminosi per i quali fu disposta la carcerazione).
In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione,il giudice è vincolato sia dall'obbligo di esaminare le questioni di diritto che, a seguito di indicazione della Cassazione, devono essere affrontate, sia dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici dalla Suprema Corte. Ciò non toglie che egli possa pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, nonché integrando e completando quelle già svolte, alla stessa decisione precedentemente annullata. (Fattispecie in tema di reiterazione dei comportamenti sintomatici di appartenenza ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in relazione ai quali la Cassazione aveva riscontrato incompletezza della motivazione ed imprecisa indicazione dei fatti dai quali erano derivate le nuove contestazioni. In sede di rinvio, il Tribunale del riesame aveva integrato ed arricchito la precedente motivazione.La Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso dell'indagato, che aveva nuovamente dedotto il vizio di motivazione).
In materia di fallimento, deve ritenersi che i momenti consumativi delle ipotesi criminose previste dagli artt. 216, 219, 223 e 225 della Legge fallimentare coincidono con il momento della sentenza dichiarativa dell'insolvenza e non con quello, precedente, in cui è decretata l'apertura della liquidazione coatta amministrativa. Ciò in forza della disposizione di cui all'art. 203 Legge fallimentare secondo la quale l'applicabilità delle norme penali di cui ai citati articoli della Legge fallimentare non subiscono alcuna retrodatazione rispetto all'individuato momento consumativo: l'atto giudiziario, infatti non è una condizione oggettiva di punibilità, ma è elemento costitutivo del reato e come tale non può essere surrogato o sostituito con atti amministrativi ad esso precedenti.
In tema di giudizio di appello, appartiene al giudice di secondo grado (ed anche al giudice di rinvio che debba decidere su di un appello in materia di provvedimenti restrittivi della libertà) il potere di sostituire, integrare e modificare la motivazione del provvedimento impugnato; invero, la sua cognizione, anche se circoscritta, quanto all'estensione, ai punti in contestazione, è piena e gli consente di esprimere compiutamente il suo convincimento. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'indagato che aveva sostenuto la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, il quale aveva valorizzato le dichiarazioni di un soggetto, dichiarazioni che il GIP non aveva posto a base del provvedimento coercitivo impugnato).
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è correttamente contestata la partecipazione dell'indagato a due distinte strutture criminose (anche se, in parte, attive nello stesso periodo di tempo), nel caso in cui esse siano costituite, per la maggior parte, da persone diverse, abbiano diverso ambito territoriale di operatività e si occupino di diversi tipi di sostanza.
In tema di reato associativo, la permanenza cessa anche con la privazione della libertà personale dell'agente , con la conseguenza che, se -successivamente alla istaurazione dello stato di detenzione- risulti provata ulteriore adesione al sodalizio criminoso, deve ravvisarsi nuovo ed autonomo reato, per il quale può essere emesso nuovo provvedimento cautelare coercitivo, dalla cui notifica decorre nuovo termine di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1999, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. US Vincenzo Pandolfo Presidente del 9/12/1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " AN RU " N. 2141
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Ebner " N. 4563/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da LO TO, nato a [...] il [...]; da LO OR nato a [...] il [...]; da Di PA AE nato a [...] il [...]; e da RC UL nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 13.2.198;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C. Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori avv. Gian TO Minghelli e avv. massimo Biffa. Con sentenza del 13.2.1998 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palermo il 3.7.1995, con la quale LO OR e LO TO erano stati condannati alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno e Di PA AE a quella di anni quattro di reclusione ed infine RC UL alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e lire 3.000.000 di multa, per varie ipotesi di bancarotta fraudolenta, unite dal vincolo della continuazione. In particolare a LO OR ed TO, quali amministratore delegato il primo e presidente il secondo ed a Di PA quale consigliere d'amministrazione della società "Assicurazioni Sud Italia s.p.a., dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Palermo il 9.11.1990, veniva contestato di aver in violazione degli articoli 223 cpv n. 1 legge fall. 2621 e 2623 c.c., attestato fraudolentemente in alcune comunicazioni sociali e nel bilancio al 30.12.1983, di aver sostenuto un costo per l'acquisto del 70% delle quote di partecipazione della "Magnolia s.r.l." per l'importo di lire 600.000.000 a fronte di un costo effettivo di L. 280.000.000, in tal modo cagionando alla società un danno di rilevante entità. Inoltre al LO OR è stato contestato il reato di cui agli articoli 216 p.p. n. 1 e 2 cpv in relazione agli articoli 223 co. 1 e 2, 203 legge fall., per aver distratto ed occultato i beni della predetta società, allo scopo di procurarsi un vantaggio e recare pregiudizio ai creditori, nonché sottratto ed occultato i libri e le scritture contabili.
Infine a LO TO e RC UL è stato contestato il reato di cui agli articoli 110 c.p. 2621 c.c., per aver il primo nella qualità di procuratore speciale di MO NA, il secondo in quella di amministratore della "Magnolia s.r.l.", deliberato in occasione dell'assemblea straordinaria del 28.12.1984, un falso aumento del capitale sociale sottoscritto dal procuratore della SI, in realtà portatrice del 5% anziché del 75%, così come esposto nel verbale di assemblea.
Proponevano ricorso LO TO, LO OR, Di PA AE e RC UL.
I primi tre eccepivano l'erronea applicazione da parte della Corte d'Appello della norma contenuta nell'articolo 203 della legge fallimentare, per aver ritenuto che il momento consumativi delle fattispecie penali previste dagli articoli 216, 219, 223 e 225 della legge fallimentare coincideva con il momento della sentenza dichiarativa dell'insolvenza e non già con quello antecedente in cui era stata decretata l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, e conseguentemente rigettando la richiesta di applicazione del condono per i fatti commessi prima del 24.10.1989. La censura è infondata.
L'articolo 203 della legge fallimentare, infatti stabilisce, che, accertato lo stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata. Le norme richiamate si riferiscono agli "effetti del fallimento per i creditori", ed in particolare "al divieto di azioni esecutive individuali", al "concorso dei creditori" etc.. Il legislatore ha tenuto conto del fatto che l'accertamento dei crediti verso l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa inizia, in sede amministrativa a cura del commissario liquidatore, per effetto del decreto ministeriale. Ed ha opportunamente stabilito, per garantire la par conditio di tutti i creditori, che gli indicati effetti dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza sono applicabili dalla data del provvedimento amministrativo. La retrodatazione di alcuni effetti giuridici non può essere automaticamente applicata ai reati di bancarotta.
Infatti, ostano all'interpretazione proposta dalla difesa due motivi. Il primo fa riferimento all'ermeneutica interpretativa formale, l'altro ha carattere sostanziale.
La norma prevista dall'art. 203 legge fall. va letta nella sua corretta formulazione letterale, che prevede varie disposizioni fra loro diverse. Al primo comma in p articolare, dopo l'indicazione di applicabilità delle norme contenute nel titolo II capo III sezione III, della legge fall., con decorrenza dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione, vi è la chiusura del periodo con un punto. Quindi inizia una nuova disposizione che stabilisce l'applicabilità delle norme penali previste dagli articoli 216, 219 e da 223 a 225, senza precisare alcuna decorrenza particolare. La più corretta lettura non può non ritenere che la retrodatazione si riferisca soltanto al concorso fra i creditori, mentre le altre disposizioni seguano le normali indicazioni legislative. Sul piano del diritto penale sostanziale, deve tenersi conto del fatto che, il momento consumativo dei reati di bancarotta si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, cui va equiparata soltanto la sentenza di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, e non già il provvedimento amministrativo che la precede. L'atto giudiziario non è una condizione oggettiva di punibilità, ma è elemento costitutivo del reato e come tale non può essere surrogato o sostituito con atti amministrativi ad esso precedenti. Con la sentenza si perfeziona e si consuma il reato di bancarotta e pertanto alla data di emissione di essa deve farsi riferimento in materia di applicazione o di revoca dell'indulto, essendo del tutto ininfluente che la condotta sia cessata in epoca anteriore (Cass. sez. 1 11.4.1996 n. 0 2392 ric. P.G.).
La Corte d'Appello, avendo applicato quest'ultimo principio, ha fatto buon governo della norma penale, e non merita la censura proposta. Con gli altri motivi i quattro ricorrenti hanno proposto censure in fatto che non possono ritenersi ammissibili in questa sede, avendo la Corte di merito ampiamente e congruamente motivato le sue scelte. La verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dai giudici di merito. Nè la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, è attribuito esclusivamente al giudice di merito.
La Corte di Appello con congrua motivazione ha ritenuto, di non poter sospendere l'esame della controversia penale, in attesa della decisione definitiva sull'opposizione proposta in sede civile, avverso la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza dall'imputato OR LO. I giudici di appello, seguendo il costante indirizzo della giurisprudenza, hanno ritenuto di poter agevolmente accertare incidentalmente, ai sensi dell'art. 2 c.p.p., lo stato di insolvenza della s.p.a. Assicurazioni Suditalia, avvalendosi della relazione del commissario liquidatore. Ha inoltre ampiamente argomentato sulla fraudolenta esposizione nel bilancio del 1983 del costo di lire 600.000.000 per l'acquisto del 70% delle quote della s.r.l. "La Magnolia", mentre la relativa spesa stata notevolmente inferiore. Si è avvalsa in questo caso delle credibili testimonianze di US RU che ha partecipato all'operazione, nell'interesse della moglie socia della Magnolia, e degli ufficiali della Guardia di Finanza AE Visconte e Giovanni Procida.
D'altra parte dagli atti si coglie con facilità il raggiro posto in essere da OR LO che nel febbraio 1983 ha stipulato un preliminare per l'acquisto dell'immobile appartenente alla s.r.l. Magnolia, successivamente ha optato per la cessione delle quote della Magnolia, nominando come compratore NA SI, madre dell'imputato UL RC, che ha acquistato il 75% delle quote sociali, al costo di lire 87.000.000, per poi rivendere il 70% delle stesse quote alla SIA al prezzo dichiarato in bilancio di lire 600.000.000.
Anche in ordine ai reati di bancarotta indicati ai capi b) e c) la sentenza impugnata ha compiutamente motivato in fatto avvalendosi della relazione del commissario liquidatore, che peraltro ha potuto disporre soltanto del bilancio 1986, fornito dall'assessorato Industria della Regione Siciliana, dato che gli amministratori soltanto il 6.3.1991 hanno consegnato il libro giornale ed i libri dei verbali dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione. In fatto e con motivazione sufficiente, sulla base degli atti stipulati e degli accertamenti della Guardia di Finanza, la sentenza ha chiarito infine che all'assemblea della s.r.l. magnolia del 28.12.1984, LO TO partecipando in rappresentanza di SI NA, e RC UL quale amministratore della Magnolia, deliberavano un falso aumento del capitale sociale, sottoscritto dal procuratore della SI, che risultava nel verbale portatore del 75% del capitale sociale, invece che del 5%, avendo già venduto alla SIA il 70%. Con la conseguenza della evidente falsità del dichiarato versamento di lire 136.000.000, effettuato mediante prelievo di una somma di pari importo dalla voce "conto anticipazioni soci".
Tutti i punti della decisione appaiono coerentemente motivati e fondati su solidi elementi di prova.
I ricorsi pertanto vanno rigettati con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, rigetta i ricorsi proposti da LO TO, LO OR, di PA AE e RC UL, avverso l'impugnata sentenza e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000