Articolo 96 del Codice penale
Articolo 95Articolo 97
Versione
1 luglio 1931
Art. 96.

(Sordomutismo)

Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita', la capacita' d'intendere o di volere.

Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena e' diminuita.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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