Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 1
Deve negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 606, comma primo lett. d), cod.proc.pen. Infatti il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti ed è rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Legittimi controlli difensivi contro furti dei lavoratori con telecamera nascosta? (Cass. 4564718)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 dicembre 2019
Nell'ambito dei "controlli difensivi" rientravano certamente anche quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale da condotte illecite e infedeli di lavoratori dipendenti: sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perchè le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 13086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13086 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Savignano Presidente del 28/10/1998
1. Dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N.3254
3. Dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.16047/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PA PAO, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza n. 178/97 del 18/12/97-13/1/98 pronunziata dal OR di Roma-Sezione distaccata di Bracciano.
-Letti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
-udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.G., in persona del S. Procuratore Generale dr M. Fraticelli, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata decisione per prescrizione del reato;
-udito il difensore, avv. Marinaro Donato - Roma - che insiste, in principalità, per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il OR di Roma-Sezione distaccata di Bracciano condannava IZ IZo alla pena di L. 500.000 di ammenda, in ordine alla contravvenzione di cui all'art.
1- sexies L. n. 431/1985, in relazione all'art. 20 lett. a) L. n.47/1985, per aver effettuato, in zona vincolata, interventi
(apertura, ampliamento e sistemazione di sentieri, strade, viali parafuoco, con taglio di ceppaie e spostamento di terreno) in parziale difformità dall'autorizzazione rilasciatagli dal Coordinamento Provinciale della Regione Lazio del Corpo Forestale dello Stato. Con la medesima decisione il OR assolveva il IZ dal reato di cui all'art. 20 lett. c) L. n. 47/1985, ritenendo che il predetto non aveva realizzato, sull'area in questione, alcuna attività edilizia o ad essa equiparabile. Ricorre per cassazione l'imputato sia contro la sentenza che contro le ordinanze 17/7/97 e 18/12/97. Per quanto concerne la prima ordinanza, che respingeva l'eccepita nullità del capo di imputazione per omessa enunciazione del fatto ed omessa indicazione degli articoli di legge che sarebbero stati violati, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 555, comma 1 lett. c), c.p.p.,; relativamente alla seconda ordinanza, con la quale era stata respinta l'istanza di perizia tecnica avanzata dalla difesa, deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 495 e 190 c.p.p., nonché l'insufficienza della motivazione. In ordine alla sentenza, poi, deduce: 1) errata applicazione dell'art. 530, comma 1, c.p.p. e violazione degli artt. 40-42-43 c.p., non essendo a lui riconducibile la difformità degli interventi eseguiti rispetto all'autorizzazione amministrativa;
2) errata applicazione delle leggi nn. 431/1985 e 47/1985 ed insufficiente motivazione, in quanto nessun vincolo, formalmente adottato, gravava sull'area in questione. All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni del difensore, che solo in via subordinata ha chiesto dichiararsi estinto il reato per prescrizione, impongono l'esame di tutte le censure dallo stesso proposte.
In relazione alla prima doglianza, relativa all'ordinanza 17/7/97, osserva il Collegio che il capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione a giudizio, pur non essendo un esempio di chiarezza precisione e sistematicità, è tale tuttavia da consentire all'imputato una sufficiente cognizione degli addebiti mossigli, e quindi di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. È infatti comunque comprensibile che al predetto si contesta in sostanza di aver travalicato i limiti impostigli dal provvedimento autorizzatorio, essendo state - nell'esecuzione dell'intervento a lui riconducibile ampliate notevolmente (per un'estensione globale di circa mezzo ettaro) le piste di esbosco ed un sentiero preesistente, nonché aperta una nuova strada all'interno della superficie boscata, con estirpazione di numerose ceppaie di essenze varie (circa duecento) ed accumulo indiscriminato di terreno nell'area in questione.
Appare, pertanto, corretta la determinazione del OR di non dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, benché dallo stesso criticato esplicitamente in sentenza;
parimenti e priva di fondamento la censura relativa alla mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, ex art. 555 comma 1 lett. c) c.p.p., risultando le stesse invece chiaramente individuate ai capi A) e B) della rubrica. L'imputato, peraltro, ha dimostrato nel corso del giudizio di essere ben consapevole delle imputazioni ascrittegli, per cuì emerge con evidenza l'infondatezza e la pretestuosità della doglianza in esame.
Anche la seconda censura, relativa all'ordinanza dibattimentale 18/12/97, è infondata.
Invero il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti ed è rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, diventa insindacabile in sede di legittimità. Deve conseguentemente negarsi, come questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis: Sez. I, 13 settembre 1994, n. 9788, Jahrni), che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d), c.p.p.. Orbene, nel caso di specie, il OR ha esaurientemente e correttamente spiegato, anche in sentenza, le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario disporre in dibattimento la richiesta perizia, volta ad accertare sia la natura degli interventi effettuatì dall'imputato, sia la sussistenza del vincolo amministrativo (ex lege n. 1497/1939) sull'area boscata in questione. Relativamente alle censure mosse alla sentenza, ritiene questo Collegio che siano anch'esse entrambe infondate.
Con la prima il ricorrente contesta la riconducibilità a proprie determinazioni dell'esecuzione delle opere oltre i limitì delle autorizzazioni amministrative, avendo egli dato in appalto le stesse a terzi, che quindi avrebbero dovuto effettuarle secondo i dettami delle dette autorizzazioni. Contesta, dunque, in sostanza la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli. Si osserva in proposito che l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, e quindi della riconducibilità allo stesso dell'evento antigiuridico, costituisce pur sempre accertamento "in fatto" di esclusiva competenza del giudice del merito, la cui determinazione è sottratta al vaglio di legittimità quando sia adeguatamente e correttamente motivata.
Sotto il profilo del vizio di motivazione, invero, è ormai jus receptum che il indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, non essendo consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Ribadito tale principio, rileva il Collegio che, dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge come il OR sia pervenuto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato dopo un'indagine dibattimentale "in fatto", mirata ad accertare l'effettivo ruolo svolto dal predetto nella vicenda;
egli, peraltro, essendo destinatario dell'autorizzazione amministrativa, avrebbe dovuto comunque garantirne l'osservanza in sede di esecuzione dell'intervento, per cui appare corretta l'attribuibilità allo stesso, quantomeno a titolo di colpa, delle violazioni riscontrate. Con l'ultima doglianza si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del vincolo di cui alla legge n.1497/1939 sull'area in questione, data l'inesistenza di un formale provvedimento dell'autorità, impositivo del vincolo medesimo. Osserva il Collegio che la questione di diritto su cui si fonda tale censura è ormai assolutamente pacifica. I territori coperti da boschi e foreste sono assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 L. n. 431/1985 - che ha integrato l'art. 82 D.P.R. n.616/1977, a sua volta estensivo della portata della Legge n.1497/1939 - e su di essi è consentito solo il taglio colturale, la forestazione ed altre opere conservative, sempreché autorizzate preventivamente (in tal senso, tra le altre: Cass. Sez. III, 6 aprile 1993, n. 3147, PM/De Lieto). Non occorre, quindi, come correttamente rilevato dal OR, alcun provvedimento impositivo del vincolo, in quanto i vincoli ambientali stabiliti dalla legge n. 431/1985 sono immediatamente operativi;
il legislatore, infatti, ha inteso invertire la precedente tendenza (attendere i provvedimenti regionali), ponendo in via preventiva il vincolo sulle particolari zone indicate nella legge (tutela diffusa del paesaggio) e lasciando alle regioni il compito di adempimenti successivi.
Orbene, poiché non si contestano da parte del ricorrente le caratteristiche (territorio boschivo) dell'area in questione, appare corretta l'impugnata decisione, che ricollega solo ad esse la sussistenza del vincolo e, quindi, la necessità dell'autorizzazione amministrativa per ogni intervento destinato a modificare l'assetto del territorio, diverso da quelli tassativamente indicati dal comma 8 del novellato art. 82 D.P.R. n. 616/1977. Il ricorso è quindi infondato, donde l'inapplicabilità del disposto dell'art. 129, comma 2, c.p.p.. Nondimeno rileva il Collegio, conformemente alle richieste del P.G., che la contravvenzione ascritta all'imputato è ormai estinta per prescrizione. Il OR, invero, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, ha ritenuto che, nel caso di specie, la violazione dell'art.
1-sexies L. n. 431/1985 fosse sanzionabile ai sensi dell'art. 20 lett. a) L. n.47/1985, che prevede la sola pena pecuniaria. Per l'effetto, in mancanza di impugnazione del P.M., essendo stata accertata la violazione il 17/10/94, il termine triennale di prescrizione di cui agli artt. 157 e 160 c.p. è interamente decorso.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza essendo il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998.
Depositato in cancelleria il 14 dicembre 1998