Legge 17 luglio 1975, n. 400

Commentari15

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  • 1Società cooperative. L’art. 183 del Tuir è applicabile anche allo scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza ex…
    https://www.finanzaefisco.com/

    In caso di liquidazione amministrativa, conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall'autorità di vigilanza ex dell'art. 1 della L. n. 400/1975, applicabile l'articolo 183 del TUIR che in materia di fallimento e liquidazione coatta, dispone che ai fini delle imposte sul reddito l'intera fase del procedimento costituisce un «unico periodo d'imposta», quale che sia la sua durata ed anche in caso di esercizio provvisorio. È questa in estrema sintesi, la risposta dell'Agenzia delle entrate ad un quesito di un commissario liquidatore contenuta nella risoluzione 14 E del 1° febbraio 2017. Link alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 1° febbraio 2017, con …

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  • 22022 della Regione Toscana introduce la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta (3
    Gaetano Mercuri · https://www.osservatoriosullefonti.it/

    1) Lo scorso 17 giugno 2022 è entrata in vigore la legge statutaria della regione Toscana che ha introdotto la figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. Legge questa che permette alla regione Toscana di adeguare la composizione del proprio Esecutivo a quanto già previsto da altri statuti ordinari. Il sottosegretario non è una figura prevista presso tutti gli ordinamenti regionali e assume in ciascuno poteri ed autonomia differenti. Il procedimento legislativo conclusosi con la promulgazione del 17 giugno, era partito con una prima deliberazione del 12 ottobre 2021. La seconda deliberazione era intervenuta il successivo 9 febbraio nel rispetto di quanto previsto …

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  • 3DPR: il decreto del presidente della Repubblica
    Annamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 23 settembre 2022

    Annamaria Villafrate | 23 set 2022 Il DPR secondo l'art. 17 della l. n. 400/1988, è un atto normativo emanato dal presidente della Repubblica di rango immediatamente inferiore alla legge Definizione di DPR Evoluzione storica del DPR Tipologie di DPR DPR: regolamenti governativi Atti amministrativi con forma di DPR Definizione di DPR [Torna su] DPR (o D.P.R. o d.P.R) è la sigla che viene utilizzata per abbreviare il Decreto del Presidente della Repubblica, ossia l'atto che viene emanato dal Presidente della Repubblica. Il sito del Governo definisce i DPR come "Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, …

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  • 4Liquidazione coatta amministrativa: cos'è?
    Sabrina Mirabelli · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2021

  • 5Il privilegio ex art. 41 TUB non si applica nella liquidazione coatta amministrativaAccesso limitato
    Jacopo Meini · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2020
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Giurisprudenza130

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  • 1Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 963
    Provvedimento: R.G. n.582/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR Balletti Presidente rel.est. dr.ssa Giuliano Giuliana Consigliere dr. Guerino Iannicelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.582/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente TRA elettivamente domiciliata in via Livatino snc, Parte_1 Battipaglia, presso lo studio dell'avv.to Michela Capozzolo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti; - appellante - …
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    • inopponibilità trascrizione·
    • responsabilità commissario liquidatore·
    • contributo unificato·
    • spese processuali·
    • art. 5 L. 400/1975·
    • art. 45 L.F.·
    • art. 2932 c.c.·
    • cancellazione trascrizione domanda giudiziale·
    • liquidazione coatta amministrativa·
    • inadempimento contrattuale

  • 2Trib. Roma, sentenza 08/08/2024, n. 13117
    Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale civile di Roma Sezione Sedicesima Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente SENTENZA n e l l a c a u s a annotata al R.G. n° 51539 per l'anno 2021 ( al quale sono riuniti per ragioni di connessione quelli annotati al R.G. n° 51689/2021, al R.G. n° 51690/2021, a l R .G. n° 51651/2021, al R . G . n° 51691/2021, al R.G. n° 51640/2021 ed al R.G. n° 51639/2021) trattenuta in decisione alla udienza del 30/04/2024, vertente TRA P t 1 società unipersonale con sede legale in Conegliano(TV), Via V. Alfieri n°1, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso P . I V A 1 …
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    • tardività impugnazione·
    • compensazione credito·
    • giurisdizione ordinaria·
    • legittimazione attiva·
    • disapplicazione atto amministrativo·
    • art. 5 L. n. 400/1975·
    • spese di lite·
    • risarcimento danni·
    • cancellazione ipoteca·
    • liquidazione coatta amministrativa

  • 3Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 13
    Provvedimento: Corte d'Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA Reg.Gen. N.313/2024 Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere Dr. Vito SAVINO Consigliere nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data …
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    • Fondo di Garanzia crediti di lavoro·
    • giudizio di rinvio·
    • art. 1 d.lgs. 80/1992·
    • principio di diritto Cassazione·
    • contributo unificato·
    • art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • compensazione spese·
    • insolvenza datore di lavoro·
    • scioglimento cooperativa·
    • liquidazione coatta amministrativa

  • 4Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 4027
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio OR Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est. dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2614/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 06.05.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente …
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    • caducazione titolo esecutivo·
    • art. 111 e 111 bis L.F.·
    • contributo unificato·
    • crediti prededucibili·
    • cessazione materia del contendere·
    • opposizione all'esecuzione·
    • art. 615 c.p.c.·
    • soccombenza virtuale·
    • liquidazione coatta amministrativa·
    • art. 617 c.p.c.

  • 5Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4907
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 03/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6674/2022 del Ruolo Generale vertente TRA IN PERSONA DEL Parte_1 COMMISSARIO LIQUIDATORE P.T. (Avv.ta PULEO PATRIZIA) ricorrente CONTRO (Avv. LUNA ALESSANDRO) Controparte_1 …
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    • compensazione delle spese·
    • accertamento endoconcorsuale·
    • l. 17 luglio 1975, n. 400·
    • art. 300 c.p.c.·
    • improseguibilità del giudizio·
    • art. 2545 terdecies c.c.·
    • Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • revoca decreto ingiuntivo·
    • liquidazione coatta amministrativa
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative disposta ai sensi dell' articolo 2540 del codice civile , la liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all' articolo 2544 del codice civile e di cui all' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302 , e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127 , la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 , e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554 , la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell' articolo 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127 , conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all' articolo 2544 del codice civile , nonche' la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.
    ((La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente))
  • Art. 2.
    Nelle ipotesi previste dall' articolo 2544 del codice civile e dall' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con l' articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 , l'autorita' di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della societa' cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
    Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attivita' o di pendenze attive - puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
    Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attivita' e di pendenze attive.
    Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.
  • Art. 3.
    Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non puo' essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell' articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ne' possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente ne' iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.
    In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione ne' a ripartizioni parziali - e' tenuto tuttavia a rendere note all'autorita' di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.