Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 settembre 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 settembre 2020 |
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Giurisprudenza • 131
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Versioni del testo
- Art. 1.
La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative disposta ai sensi dell' articolo 2540 del codice civile , la liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all' articolo 2544 del codice civile e di cui all' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302 , e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127 , la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 , e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554 , la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell' articolo 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127 , conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all' articolo 2544 del codice civile , nonche' la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.
((La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente)) - Art. 2.
Nelle ipotesi previste dall' articolo 2544 del codice civile e dall' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con l' articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 , l'autorita' di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della societa' cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attivita' o di pendenze attive - puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attivita' e di pendenze attive.
Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa. - Art. 3.
Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non puo' essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell' articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ne' possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente ne' iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.
In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione ne' a ripartizioni parziali - e' tenuto tuttavia a rendere note all'autorita' di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.