Articolo 237 del Codice penale
Articolo 246Articolo 248
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1 luglio 1931
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18 novembre 1945
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7 dicembre 1947
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8 agosto 1961
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15 dicembre 1981
Art. 237.

(( (Cauzione di buona condotta).)) ((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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