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1 luglio 1931
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18 novembre 1945
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7 dicembre 1947
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8 agosto 1961
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15 dicembre 1981
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Art. 237.
(( (Cauzione di buona condotta).)) ((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata))
(( (Cauzione di buona condotta).)) ((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata))
Commentari • 9
- 1. Cauzione di buona condottahttps://www.brocardi.it/ · 22.144487
Che cosa significa "Cauzione di buona condotta"? È una misura di sicurezza patrimoniale, che prevede il deposito presso la Cassa delle ammende di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83 (art. 237 del c.p.), oppure la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2019, n. 13350Provvedimento: […] Peraltro, l'unico precedente a carico del OR, come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti, riguarda una condanna per il reato di cui all'art. 237 cod. pen. mil . pace alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria pari a 1.549,37 di multa che è stata eseguita, di talché detto precedente, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen., non è astrattamente ostativo alla concedibilità del beneficio, ferma restando, ovviamente, la valutazione prognostica ex art. 164, comma 1, cod. pen. […]Leggi di più...
- discrezionalità del giudice di merito·
- trattamento sanzionatorio·
- vizio motivazionale·
- art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 132 cod. pen.·
- annullamento con rinvio·
- art. 163 cod. pen.·
- sospensione condizionale della pena·
- errore di calcolo pena