Art. 225.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
[…] Oltre al fatto di essere legale, il nuovo istituto prevede l'amministrazione congiunta o disgiunta, a seconda dei casi, da parte di entrambi i coniugi; lo scioglimento della comunione oltre i casi previsti dagli artt. 191 e 193, rispecchianti quelli indicati negli abrogati artt. 225 e 226 CC del '42, anche per volontà dei coniugi i quali, inoltre, potranno, nel corso del matrimonio, modificare il regime patrimoniale con apposita convenzione; infine le quote della comunione non potranno non essere egualitarie, essendo vietato ogni patto contrario. […]
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