Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
In tema di false comunicazioni sociali, quando a seguito della nuova formulazione del reato, introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, sia avanzata al giudice della esecuzione istanza di revoca della sentenza per "abolitio criminis" in relazione alla dedotta insussistenza del requisito delle soglie di punibilità, il giudice, nelle fattispecie nelle quali le soglie percentualistiche risultano improponibili per la impossibilità del raffronto di dati rilevanti con un risultato di esercizio (ad es. voci rendicontate in seno ai "conti di ordine", informazioni afferenti la situazione finanziaria, relazioni, comunicazioni aventi ad oggetto un unico dato), deve attenersi soltanto al criterio della "alterazione sensibile".(In motivazione la Corte ha precisato che l'accertamento in questione è dovuto anche quando nel capo di imputazione sia riportata soltanto la cifra oggetto della condotta falsificatrice senza l'accenno formale alla "sensibilità" del mendacio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2006, n. 26343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26343 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 15/06/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 964
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 26546/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LU nato il [...];
avverso l'Ordinanza dell'8.4.2005 resa dal Tribunale di Milano (quale giudice dell'esecuzione);
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
letta la Requisitoria scritta in data 21.9.2005 del PG. che insta per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione rigettò, con Ordinanza 8.4.2005, la richiesta, avanzata nell'interesse di ZO LU, volta alla revoca della sentenza di condanna 27.2.1997: si trattava di pronuncia di condanna per la violazione dell'art. 2621 c.c., n. 1 nella formulazione normativa antecedente alla riforma dei reati societari, disposta con D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La richiesta era formulata per abolitio della norma incriminatrice. La difesa del LI ha richiesto l'annullamento dell'Ordinanza lamentando:
- innanzitutto, l'arbitrario esercizio dell' attività giudiziale da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - contravvenendo all'insegnamento di questa Corte - ebbe a oltrepassare i confini ammessi dall'accertamento demandatogli dall'art. 673 c.p.p., ristretto al confronto tra il fatto contestato nell'imputazione (che non accenna ai riflessi della falsità sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società) e quanto accertato dalla sentenza, senza ulteriore valutazione e rivisitazione del merito;
- la disapplicazione dei principi indicato dalla Giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez. un., 26.3.2002, Giordano, Foro It., 2003, 2^, 586; Cass. Sez. 5^, 23.6.2003, Sama, Cass. pen., 2002, 2053), per cui alcuni elementi specializzanti, tra cui le soglie di rilevanza quantitativa del falso, quali elementi assenti nella precedente normativa, procurano una discontinuità nella successione delle leggi nel tempo tale da determinare l'abrogazione - ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 2 - della norma in relazione al fatto antecedentemente commesso;
considerando, inoltre, che la sussistenza di questo elemento specializzante non compariva nel capo di imputazione e non aveva, quindi, formato oggetto di accertamento rispetto al quale l'imputato aveva potuto esplicare la sua difesa;
l'erronea opinione espressa dal giudice circa l'applicazione delle soglie, secondo la quale il superamento delle dette soglie, che consente l'addebito di violazione della norma, è previsto in via alternativa, quando - invece - esso è ricondotto ad entrambe i parametri e le corrispondenti percentuali (correlate allo stato patrimoniali e correlate al conto economico); anche perché, la fattispecie esaminata raffigurava una alterazione che non si ripercuoteva in misura ponderale sul risultato di bilancio, dando vita ad una variazione di infedeltà apprezzabile in via meramente "qualitativa" dell'appostazione e, come tale, sconosciuta al nuovo assetto prescrittivo;
che, anzi, la comunicazione sociale per cui intervenne la condanna (situazione al 30.6.1990), non era un bilancio di esercizio sicché risultava inapplicabile il meccanismo modellato sulle soglie delle nuove disposizioni e, conseguentemente, essa non può riconnettersi alle nuove fattispecie incriminatici;
- la contraddittoria motivazione laddove segnala la produzione di un danno economico a soci o a creditori, pur risultando opinione diversa dai giudici del merito che avevano escluso l'aggravante dettata dall'art. 2640 cod. civ., riscontrandosi un mero pregiudizio potenziale e non effettivo, esito - oltretutto - portato dall'operazione societaria, non dalla comunicazione che la descriveva;
- la carenza di motivazione nel trascurare il requisito, presente nel nuovo testo normativo, della idoneità delle comunicazioni ad indurre in errore i destinatari sulla reale situazione rappresentata dalla comunicazione;
- la carenza di motivazione nell'omettere ogni considerazione sul dolo, che le nuove fattispecie qualificano come specifico ed intenzionale.
La difesa depositava, in data 4.4.2006, memoria nell'interesse del LI, sottolineando l'assenza di espressa menzione delle soglie di punibilità nella contestazione originaria dell'addebito e, dunque, l'illegittima operazione di lettura integrativa del giudice dell'esecuzione.
IN DIRITTO
Sulla premessa che la difesa non contesta l'alterazione dal vero accertata dai giudici della cognizione, il ricorso propone diversi profili di esame.
1) In primo luogo richiede una precisazione dei confini entro cui può svilupparsi l'accertamento del giudice dell'esecuzione in seno all'art. 673 c.p.p. e, nel caso in esame, se siano rinvenibili nel quadro esaminato dalla sentenza di condanna, anche quegli elementi "specializzanti" che configurano la nuova fattispecie incriminatrice dettata dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ.. Ma la doglianza è infondata.
Questa Corte (Sent. Cass., Sez. 1^, 17.2.2005, Spadola, n. 13404 e Cass. Sez. 5^, 5.4.2004 Mazzoleni, n. 26859), ha precisato che l'ordinamento processuale non affida al giudice dell'esecuzione la possibilità di procedere ad accertamenti ulteriori, rispetto a quanto acclarato dal giudizio divenuto irrevocabile, dovendo egli limitare il perimetro di analisi alla semplice operazione di riscontro circa gli elementi specializzanti dello "jus superveniens". Enunciato che, tuttavia, non attiene alla modalità di acquisizione della conoscenza del dato. Infatti, il giudice dell'esecuzione ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito - e nella sua funzione di interprete del giudicato - elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata (Cass. Sez. 1^, 24.5.2002, Mazzuoccolo, Giust. Pen., 2003, 3^, 139). Dunque, il giudice è legittimato ad una lettura non acritica e prigioniera del dato testuale espresso dalla sentenza (o dalle sentenze succedutesi nel corso del processo): dovendo procedere ad un confronto con un "novum", sopravvenuto al momento della redazione della decisione, inevitabilmente egli deve dar vita ad una interpretazione in qualche misura eccedente lo stretto ambito letterale della sentenza e del suo immediato portato argomentativo. In questo ambito include in sè anche potenzialità valutative - funzionali alla decisione connessa allo jus superveniens - dirette alla esplicitazione di quanto esistente in seno alla decisione o al capo di imputazione che ne funge da premessa e la nuova istanza normativa. L'attività, imposta dall'art. 673 c.p.p., trova - comunque - insuperabile limite nel dedurre il convincimento da un dato di fatto o di prova estraneo al contenuto del provvedimento giudiziale o per percorso logico espressamente escluso dal giudice del processo sfociato nella decisione irrevocabile. Il limite è stato rispettato dal Tribunale di Milano che, nell'interpretazione del giudicato ha esclusivamente valutato se nell'addebito ascritto al LI e nelle decisioni di primo e secondo grado, fossero stati tenuti presenti e valutati gli elementi costitutivi delle nuove fattispecie. Ovviamente, non nella espressione testuale derivata da norma che - al tempo delle decisioni della cognizione - non era esistente, ma nel contenuto precettivo sostanziale, quale descritto dallo jus superveniens. Oggetto della decisione del Tribunale è stato, cioè, quel contesto che circoscrive l'ambito oggettivo del giudicato, da cui il giudice dell'esecuzione non è debordato, assicurandone la salvaguardia, senza violare l'intangibilità del decisum. Al contempo, la decisione impugnata si è articolata enucleando i dati - già esistenti e presi in considerazione dal giudice della cognizione (dati, dunque, offerti alla considerazione anche della difesa) - da porre a raffronto con i nuovi requisiti costitutivi della fattispecie. Un percorso argomentativo logico e perfettamente aderente alla disposizione dell'art. 673 c.p.p.. 2) Il ricorso sollecita anche una valutazione sugli elementi che caratterizzano il nuovo dettato normativo, rispetto alla "vecchia" disposizione dell'art. 2621 c.c., n.
1. Soprattutto sulla assenza, nell'abrogata versione, del requisito della rilevanza del falso, oltre le soglie quantitative stabilite dai "nuovi" artt. 2621 e 2622 cod. civ.. Come esattamente osservato dal ricorrente, si tratta di un elemento indubbiamente tipicizzante della struttura normativa, aderendo al nucleo oggettivo del reato e delineando condizioni che consentono di attribuire penale rilevanza alla condotta di mendacio. Infatti, quando l'alterazione permanga anche sotto una sola delle soglie (e non necessariamente al di sotto di entrambe, come ritenuto dal Tribunale di Milano), non può leggersi il connotato di infedeltà capace di alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene nei termini percentualmente indicati dal legislatore (art. 2621 c.c., comma 3, art. 2622 c.c., comma 5).
Dette soglie si strutturano in una sorta di gerarchia: la regola generale dell'"intentio legis" è nella irrilevanza penale del falso al di sotto della "alterazione sensibile" (art. 2621 c.c., comma 3, art. 2622 c.c., comma 5: "la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione ..."). La successiva articolazione del meccanismo quantitativo e percentualistico intende fornire - quasi interpretazione autentica - il dato rigido, già tipicizzato ed invalicabile, al di sotto del quale non può darsi alterazione sensibile. Se questa norma assume criterio generale per la valutazione della punibilità dell'autore del falso, se ne deve desumere la sua vigenza per i casi in cui le soglie quantitative non risultino praticabili. Quando, cioè, i criteri ponderali correlati a misurazione percentualistica appaiono incongruenti, come tutti i casi in cui - come nella situazione qui esaminata - manchi un "risultato di esercizio" su cui rapportare la percentuale. La configurazione legislativa di questa categoria, unificata in seno ad un comune comma e prospettata in guisa intrinsecamente omogenea, sottolinea che, nelle due accezioni, essa deve naturalmente adattarsi ad una correlazione di risultato, diversamente da quanto previsto per le soglie proprie delle valutazioni estimative, disciplinate al comma successivo in entrambe le norme, le quali debbono essere "singolarmente considerate". Nè è lecito sostenere che, proprio per l'inapplicabilità di questi parametri ai dati di consentivo, le comunicazioni sono esenti dalla sfera precettiva della fattispecie:
basti considerare che gli stessi artt. 2621 e 2622 cod. civ. annoverano essi stessi, esplicitamente, ipotesi in cui le soglie percentualistiche risultano improponibili: tipico il caso della parte di bilancio dedicata alla gestione di somme appartenenti a terzi (art. 2621 c.c., comma 2, art. 2622 c.c., comma 4, voci rendicontate in seno ai cd. "conti d'ordine"), ovvero, le informazioni afferenti alla "situazione finanziaria" (art. 2621 c.p.p. e art. 2621 c.p.p., comma 1) o, ancora, quelle commentate in seno alle "relazioni"
(ibidem), o alle comunicazioni aventi per oggetto un unico dato, ecc. Tra queste ipotesi, di grande rilievo è il bilancio straordinario (o quello intermedio), o qualsiasi altra informazione a soci o a pubblico, slegata dalla scadenza "di esercizio" (pur sempre tipicizzata dalla legge, nel caso in esame, cfr. gli adempimenti di pubblicità erga omnes dettati dall'art. 2436 cod. civ.), per cui non è proponibile un metro che commisuri l'infedeltà con richiamo a questo tipo di consuntivo, non essendo ravvisabile alcun "risultato di esercizio" in calce al medesimo. Approdo che non sta ad attestare la legittimazione del cd. "falso qualitativo", come opinato dal ricorrente, quanto di un mendacio, certamente quantitativo, non correlabile al risultato di bilancio.
Lo stesso ricorrente, d'altra parte, condivide questa conclusione, giungendo, tuttavia, ad ipotizzare per ciò solo l'inesistenza oggettiva delle falsità penalmente rilevanti, con una indebita interpretatio abrogans.
Ma, per quanto dianzi osservato, la disposizione a carattere generale preposta al regime delle soglie di rilevanza quantitativa, impedisce questa lettura ablativa, salvaguardando la necessità di reprimere soltanto l'infedeltà foriera di alterazione sensibile della rappresentazione dedotta dalla comunicazione societaria, anche a prescindere dai parametri tratteggiati nel prosieguo della norma. Questa considerazione che, in sè non introduce - come sostiene il ricorrente - il cd. "falso qualitativo" (che riguarda la mera falsità della causale della voce esposta, certamente estranea alla nuova configurazione delittuosa del falso in bilancio), bensì da rilievo anche alla sensibile e rilevante alterazione quantitativa - rispetto al vero - non riflettentesi sul consuntivo (dello stato patrimoniale o del c/economico o sul complesso della valutazione finanziaria), focalizza l'attenzione sul requisito della "sensibilità", una caratteristica che - come qualsiasi altra connotazione del fatto dedotta da norma elastica - è oggetto di apprezzamento giudiziale. In questa prospettiva, una volta che il capo di imputazione riporti la cifra dell'alterazione frutto della condotta falsificatrice (e, dunque, il dato oggettivo dell'accusa, su cui l'imputato è posta in grado di difendersi), non occorre necessariamente - per la completezza della contestazione - l'accenno formale alla sensibilità del mendacio. Ed, in sede esecutiva, è demandato al giudice la valutazione di questo aspetto della condotta oggetto di condanna, senza particolare riscontro oltre a quello della "sensibilità" del dato alterato.
Da queste premesse discende che la lettura seguita dal Tribunale di Milano nell'Ordinanza impugnata risulta corretta ed, esclusa ogni ulteriore valutazione sulla concreta "sensibilità" dei dati, estranea al giudizio di legittimità (del resto, l'importanza delle poste frutto della falsificazione a fronte di quelle reali è di tale portata ed evidenza che non richiede complessi calcoli o sofisticate analisi), essa si palesa conseguentemente immune da censura. 3) Le ulteriori osservazioni del ricorso circa l'assenza di motivazione sulla idoneità decettiva dell'informazione (la quale è sottesa, senza ombra di dubbio, nella indicata operazione di aumento di capitale per importo consistente, tale da convincere i terzi sulla ragguardevole consistenza della garanzia per gli affidamenti) e del dolo intenzionale (connotato che non viene in discussione, attesa la meditata, complessa ed articolata manovra, sfociata nella voluta infedele rappresentazione patrimoniale), così come del pregiudizio arrecato a soci e creditori (pregiudizio che, ai sensi del vigente art. 2621 cod. civ., è risultato mirato, non necessariamente conseguito) non hanno fondamento. Infatti, il Tribunale di Milano ha preso in esame e considerato questi rilievi enucleandoli dal testo delle decisioni del processo. Si tratta di aspetti contenuti nella valutazione del giudice della cognizione e costitutivi della res judicata ed esse sono state valutate dal giudice dell'esecuzione in seno all'accertamento svolto ex art. 673 c.p.p.. Anche per questo riguardo l'Ordinanza non merita censura alcuna avendo adempiuto all'onere di legge ed avendo accertato integralmente gli aspetti di confronto tra la vecchia e la nuova fattispecie. Anche per questo aspetto al giudizio di legittimità non è possibile instare per una ulteriore rivalutazione del merito delle considerazioni espresse, riscontrandosi puntuale ed adeguata motivazione al riguardo. Il ricorso viene, quindi, rigettato ed il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006