Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2006, n. 26343
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Sentenza 15 giugno 2006

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In tema di false comunicazioni sociali, quando a seguito della nuova formulazione del reato, introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, sia avanzata al giudice della esecuzione istanza di revoca della sentenza per "abolitio criminis" in relazione alla dedotta insussistenza del requisito delle soglie di punibilità, il giudice, nelle fattispecie nelle quali le soglie percentualistiche risultano improponibili per la impossibilità del raffronto di dati rilevanti con un risultato di esercizio (ad es. voci rendicontate in seno ai "conti di ordine", informazioni afferenti la situazione finanziaria, relazioni, comunicazioni aventi ad oggetto un unico dato), deve attenersi soltanto al criterio della "alterazione sensibile".(In motivazione la Corte ha precisato che l'accertamento in questione è dovuto anche quando nel capo di imputazione sia riportata soltanto la cifra oggetto della condotta falsificatrice senza l'accenno formale alla "sensibilità" del mendacio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2006, n. 26343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26343
    Data del deposito : 15 giugno 2006

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