Sentenza 4 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
32 00/03 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. n. 8340/2000 Cron. 7316 Dott. Mario PUTATURO DONATI V. Consigliere Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Udienza 20 novembre 2002 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ TO, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Chiriaco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 141, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
4711
contro
R R ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, I.N.P.S. " rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezzan. 17, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
-- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 6974/99 del 19 aprile 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 45365/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma US PA conveniva in giudizio l'I.N.P.S. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio ??? diritto alla pensione di inabilità. Nel relativo giudizio si costituiva l'I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. - dopo avere ammesso e fatto espletare L'adito Pretore - rigettava la domanda e consulenza tecnica medico-legale - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - 2 dopo avere disposto- nuova consulenza tecnica confermava la sentenza pretorile. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) il consulente tecnico nominato in grado di appello, con adeguata e convincente motivazione, ha escluso che il quadro metodologico - pur comportando una grave limitazione funzionale, in relazione alla quale il PA risulta già titolare di assegno di invalidità determini una totale inabilità lavorativa dell'interessato>>; *) nè il PA, in sede di note autorizzate, non ha contestato le risultanze dell'esame obiettivo come descritte dal c.t.u., o ha dedotto aggravamenti delle patologie ed ulteriori elementi a supporto delle proprie critiche, limitandosi a ribadire la gravità delle patologie, peraltro già esaminate ed oggetto di specifici approfondimenti da parte del c.t.u.>>; *) il quadro patologico così evidenziato appare pertanto di entità non totalmente invalidante ed in ogni caso comportante in capo al PA una residua ed utile capacità lavorativa>>. Per la cassazione di tale sentenza US PA propone ricorso affidato ad un motivo. Resiste l'I.N.P.S. depositando ritualmente procura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 "Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunziando I "insufficienza e contraddittorietà di motivazione ed erronea valutazione di circostanze obiettive e violazione di legge" - rileva che ove il Tribunale non si fosse limitato a fare pedissequamente proprie le conclusioni del c.t.u. avrebbe potuto rilevare che l'affermazione circa l'esistenza di una residua utile capacità lavorativa non era mai stata formulata dal c.t.u. che, di contro, aveva tenuto a sottolineare che il lavoro comportava una usura tale da escludere la possibilità di svolgere un'attività lavorativa [per cui] l'affermazione del Tribunale in materia è stata quindi del tutto impropria ed arbitraria>>. II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato e, quindi, deve essere respinto. Infatti, il Giudice di appello nell'applicazione rigorosa della - normativa in materia - si è riportato, per l'accertamento medico-legale della fattispecie, alla valutazione del consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di secondo grado (conforme a quella del consulente tecnico di primo grado): per cui - a conferma dell'infondatezza delle censure (del tutto generiche) contenute nel ricorso in esame - vale riportarsi al principio (affermato costantemente R A da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo 4 obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente - come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione dei risultati della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e م della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice ا ل del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). 5 Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Roma, con chiara e completa motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale sono da condividere le valutazioni del consulente nominato in questo grado che, sulla base della documentazione medica già allegata alla consulenza di primo grado, nonché degli ulteriori accertamenti specialistici fatti all'uopo eseguire e dell'accurato esame obiettivo compiuto, ha confermato la diagnosi già formulata del rachide dorso-lombare con lieve - limitazione funzionale del tratto cervico-dorso-lombare, in soggetto con segno radiologico di spondilo-unco-artrosi vertebrale diffuse e pregresso;
intervento peroerniale discale L5-S1; sub-anchilosi del - gomito sinistro con modesta limitazione estensoria;
gonalgia destra senza significativa limitazione funzionale;
diabete mellito di tipo 2 in ч ег attuale trattamento insulinico ed in buona fase di compenso;
о ipertensione arteriosa in attuale trattamento farmacologico con lievi alterazioni del fondo oculare e, con adeguata e convincente motivazione, ha escluso che il quadro patologico - pur comportando una grave limitazione funzionale, in relazione alla quale il PA risulta già titolare di assegno di invalidità determini una totale inabilità lavorativa dell'interessato>>. 6 Quanto ai rilievi oltremodo generici che si muovono alla - sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le cennate valutazioni diagnostiche formulate dal consulente tecnico nominato in appello, si rimarca che gli stessi si risolvono in una generica contestazione delle affermazioni del c.t.u., e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico. Al riguardo non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando il giudice di merito, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità - come si riscontra nelle censure formulate dal PA tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. n. 225/2000, Cass. n. 7798/1998). III . Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma - R O l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.P.S.. 7
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 20 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Mr. Pelle Ri estions ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Vilave Brum' IL CANCELLIERE Depositate in Concelleria oggi, 4. MAR. 2003- IL CANCELLIERE Vil Brun 8