Articolo 374 bis del Codice penale
Articolo 374Articolo 384
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8 agosto 1992
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23 gennaio 2013
Art. 374-bis.

(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)) ).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)) condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.
Entrata in vigore il 23 gennaio 2013
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