Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2000, n. 6552
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto; costituisce infatti pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se in sostanza il giudice di merito abbia fotografato correttamente la realtà. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione, accertato che le conclusioni di una consulenza tecnica effettuata in sede civile erano incontrovertibilmente tali da non ritenere provati i fatti posti a fondamento della condanna ha annullato la decisione del giudice di appello che, sulla base di tale consulenza e in riforma della sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado, aveva condannato l'imputato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2000, n. 6552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6552
    Data del deposito : 6 aprile 2000

    Testo completo