Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
Salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto; costituisce infatti pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se in sostanza il giudice di merito abbia fotografato correttamente la realtà. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione, accertato che le conclusioni di una consulenza tecnica effettuata in sede civile erano incontrovertibilmente tali da non ritenere provati i fatti posti a fondamento della condanna ha annullato la decisione del giudice di appello che, sulla base di tale consulenza e in riforma della sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado, aveva condannato l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2000, n. 6552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6552 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 06/04/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 740
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 47896/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AT OS n. il 01.06.1917
2) RI IO n. il 23.09.1935
avverso sentenza del 18.06.1999 CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen. Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore Avv. F. Altamare per il ricorrente Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Su appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza di assoluzione pronunziata dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele Vizzini, ha condannato AT OS, RI IO e MA MI per il reato di frode processuale previsto dall'art. 374 cod. pen. e la sola AT per il reato di furto aggravato di acque pubbliche in danno del consorzio irriguo "Acque Vallone Merlino Margi".
Hanno proposto ricorso in cassazione gli imputati AT e RI i quali deducono i seguenti motivi comuni: 1) inammissibilità dell'appello del pubblico ministero perché privo di specificità essendosi l'impugnante limitato a richiamare gli argomenti contenuti in un'istanza della parte civile presentata ai sensi dell'art. 572 c.p.p.; 2) mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla asserita, da parte del giudice d'appello, interferenza tra il pozzo in uso all'imputata AT e la condotta d'acqua del Consorzio.
Il ricorrente RI deduce poi mancanza di motivazione in ordine alla sua partecipazione, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, al delitto di frode processuale e la mancata concessione, in subordine, dell'attenuante della minima partecipazione. Il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha chiesto il rigetto dei ricorsi mentre il difensore del ricorrente RI ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Deve preliminarmente essere esaminato il motivo di ricorso relativo all'ammissibilità dell'appello proposto dal procuratore della repubblica presso il Tribunale di Caltagirone avverso la sentenza assolutoria di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità è infondata. Nel caso in esame non si ripropone il problema dell'ammissibilità dell'impugnazione i cui motivi siano richiamati, "per relationem", ad altro documento (come per es. nel caso in cui il p.m. avesse fatto mero riferimento ai motivi contenuti in un diverso atto di impugnazione della parte civile); ciò perché il p.m. impugnante ha allegato, all'atto di appello da lui proposto, la motivata istanza presentata ai sensi dell'art. 572 c.p.p. dalla parte civile e ha depositato entrambi gli atti presso la cancelleria del giudice che aveva pronunziato la sentenza precisando, nell'atto da lui formato, che "la presente impugnazione viene proposta per i motivi ivi spiegati che, in dipendenza dell'allegazione di tale atto al presente appello, qui debbono intendersi interamente riportati e recepiti." Insomma, sia pure con modalità anomale, il pubblico ministero ha adempiuto all'obbligo di esplicitare i motivi dell'impugnazione non con il richiamo ad un atto esterno ma facendo propria, ed inserendola nel suo atto di impugnazione, un'istanza della parte civile. Ne consegue che il vizio denunziato non sussiste.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso della AT relativamente alla condanna inflitta per il delitto di frode processuale. I giudici di merito hanno accertato che la predetta, in occasione delle prove di verifica della portata del pozzo del consorzio irriguo, aveva immutato artificiosamente lo stato dei luoghi facendo prelevare acqua da un fondo vicino (di proprietà del coimputato MA non ricorrente) in modo da falsare l'accertamento svolto dal consulente tecnico nominato nel giudizio civile. Questo accertamento, fondato sulle risultanze processuali e sulle ammissioni della medesima AT, è incensurabile in sede di legittimità perché esente da vizi logico giuridici. E invece fondato il motivo di ricorso, proposto in relazione alla condanna per il medesimo reato, da RI IO. La Corte di Appello si è limitata infatti all'accertamento dell'elemento materiale del reato da parte di RI e MA avendo ritenuto provato che i medesimi, su incarico della AT, avessero collaborato nel prelevamento di acqua dalle falde site nel fondo del secondo. Ma mentre nella motivazione si dà atto che il MA, durante le operazioni del C.T.U., "munito di un motorino e di un tubo di plastica prelevò acqua dalla saia consortile" per il RI si dice soltanto che avrebbe vigilato su questa operazione. Senza quindi spiegare adeguatamente le ragioni della ritenuta partecipazione con particolare riguardo alla possibilità che si trattasse di semplice connivenza.
Non una parola spende poi la Corte sul problema della consapevolezza, da parte del RI, del fatto che questo prelievo fosse finalizzato a indurre in errore il consulente tecnico;
accertamento reso tanto più necessario dalla circostanza che il predetto era un dipendente della AT e poteva conseguentemente aver eseguito le sue disposizioni senza chiedersene le ragioni o, comunque, trattandosi di reato che richiede l'esistenza del dolo specifico, senza che vi fosse in lui l'intenzione di trarre in inganno il consulente tecnico del giudice.
La sentenza impugnata va dunque annullata per questo capo con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame. Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso della AT che lamenta come il giudice di appello l'abbia condannata per furto di acque consortili senza che fosse stato provato, nel giudizio di merito, che il pozzo scavato nel suo fondo comunicava con i pozzi e le condotte d'acqua del consorzio.
Con questa censura la ricorrente ripropone il problema della possibilità, per il giudice di legittimità, di esaminare il motivo costituito dal c.d. "travisamento del fatto". Problema che ha dato luogo, anche nella giurisprudenza di legittimità, a contrasti e diversità di opinioni.
Com'è noto il sindacato di legittimità sulla motivazione era ritenuto esteso, nella vigenza del codice di rito del 1930, anche a questo vizio che, pur non espressamente indicato nell'art. 524, veniva incluso nei casi di nullità della sentenza prevista nel caso in cui la motivazione "manca o è contradditoria" (art. 475 n. 3). Nell'intento (condivisibile) di limitare i casi di ricorso e di evitare le frequenti incursioni nella ricostruzione dei fatti da parte della Corte di cassazione il legislatore del 1988 ha, nel testo dell'art. 606, comma 1^, lett. e del nuovo codice - dopo aver confermato la sindacabilità del vizio per mancanza di motivazione e riformulato il vizio della contradditorietà (divenuto "manifesta illogicità" concetto ritenuto peraltro di portata più ampia rispetto alla contradditorietà) - posto un limite che avrebbe dovuto porre fine agli sconfinamenti della Corte nella valutazione delle risultanze processuali. Il limite è costituito dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato. Questo limite è stato variamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Il prevalente orientamento ritiene che si tratti di un limite invalicabile alla possibilità per la cassazione di esaminare gli atti del procedimento. In altre decisioni (v. per es. Cass., sez. III, 13 novembre 1997, Panati;
sez. VI, 1^ giugno 1995, Salvatore;
sez. VI, 15 febbraio 1994, Di Matteo;
sez. II, 13 luglio 1993, Sgrò; sez. II, 2 giugno 1994, Lin) si è invece ritenuto che questa facoltà esista allorché la sentenza impugnata abbia affermato un fatto incontrovertibilmente escluso o ne abbia negato uno pacificamente esistente. Secondo altra interpretazione (per es. la sentenza Sgrò precedentemente citata) la necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato costituisce un limite alla deducibilità del vizio medesimo e non anche ai poteri di accertamento del giudice di legittimità.
Su questo problema sono intervenute anche le sezioni unite della Corte di cassazione che, pur formalmente optando per la tesi più restrittiva, hanno in realtà aperto un varco significativo alla possibilità di esame, da parte del giudice di legittimità, del travisamento del fatto purché il ricorrente provi la "avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati." (sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone). È vero che le sezioni unite fanno pur sempre riferimento al testo del provvedimento impugnato ma, nell'affermare la possibilità di desumere il travisamento del fatto dalla comparazione tra la sentenza e i motivi di appello per desumere "come quegli elementi siano stati valutati il giudice di legittimità non potrà sottrarsi ad un limitato esame degli atti per quella verifica ritenuta ammissibile. Nel caso in esame però questa verifica non è possibile perché in primo grado i ricorrenti erano stati assolti e quindi non può farsi riferimento alle censure sul travisamento del fatto in cui potrebbe essere astrattamente incorso il primo giudice per verificare se il giudice di appello abbia puntualmente risposto ai rilievi prospettati. Ma dalla decisione delle sezioni unite da ultimo citata può trarsi un'utile indicazione costituita dalla possibilità per il giudice di legittimità - una volta che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di indicare l'elemento di fatto travisato - di verificare, con la comparazione tra il dato oggettivamente individuato come esistente o inesistente e la motivazione su di esso se, in ipotesi, il giudice di merito sia incorso indiscutibilmente nel vizio in questione. E se la verifica sarà oggettivamente negativa ben potrà affermarsi che il vizio risulta dal testo della sentenza inteso questo requisito non come presenza grafica del vizio medesimo ma come presenza di un apparato argomentativo conciliabile in realtà solo con premesse di fatto inesistenti.
Il problema enunciato può infatti trovare una coerente e ragionevole soluzione, rispettosa del dato formale indicato, purché sia rigorosamente rispettato il divieto, per il giudice di legittimità, di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito. La ricostruzione del fatto da questi operata è immodificabile dal giudice di legittimità. Non può quindi la Corte di cassazione, per esempio, ritenere attendibili i testi che il giudice di merito non abbia ritenuto tali;
optare per una ricostruzione del fatto diversa e ritenuta più convincente rispetto a quella accolta nelle precedenti fasi del giudizio;
sovrapporre le proprie massime di esperienza a quelle utilizzate nella sentenza impugnata.
Può invece, il giudice di legittimità, compiere un'operazione del tutto neutra e non valutativa consistente nella verifica se un fatto, affermato esistente dal giudice di merito, sia invece pacificamente inesistente;
potrà quindi, se investito da specifica censura, verificare che il riferimento alla deposizione di un teste che avrebbe detto "nero" è in contrasto con le dichiarazioni da lui rese avendo il teste incontestabilmente detto "bianco"; che un fatto pacificamente avvenuto di giorno sia stato affermato come avvenuto di notte.
In questi e negli altri innumerevoli esempi che potrebbero farsi la Corte di cassazione non si attribuisce compiti che esulano dalle sue funzioni perché costituisce pur sempre un vizio di legittimità verificare - in assenza di elementi di controvertibilità del fatto - se il giudice di merito abbia (non interpretato ma) fotografato correttamente la realtà processuale.
Questa ricostruzione consente per un verso di salvaguardare gli stretti confini del controllo di legittimità e per altro verso di censurare le decisioni, pur apparentemente coerenti e motivate, che abbiano non interpretato la realtà ma preso atto di una realtà (pacificamente) inesistente o diversa da quella ipotizzata incorrendo quindi in un vizio ben più grave rispetto alla mancanza o all'illogicità (sia pur manifesta) della motivazione riduttivamente intese.
Quale coerenza sistematica potrebbe d'altro canto attribuirsi attribuirsi all'aver previsto, tra i motivi di ricorso in cassazione, il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett. d c.p.p.) e quello della mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie a quelle poste a base della decisione (art. 546 comma 1^ lett. e in riferimento all'art. 125 comma 3^ c.p.p.) per poi escludere il sindacato di legittimità sull'enunciazione dell'esistenza di una prova (decisiva) che, in ipotesi, non esiste? Tanto più nei casi, come in quello oggetto del presente ricorso, in cui il travisamento del fatto sia stato per la prima volta, non per scelta dell'imputato, fatto valere in sede di legittimità.
Può in conclusione affermarsi che la corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, fermo restando il divieto per il giudice di legittimità di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco.
Paradigmatico è il caso oggi portato all'attenzione di questa Corte:
la Corte d'Appello di Catania ha ritenuto accertato l'elemento materiale del delitto di furto d'acqua dando per scontato che il geologo RICCI (consulente tecnico nominato nella causa civile) avesse accertato l'interferenza tra i due pozzi. Nessun altro elemento ha addotto il giudice di merito su questo punto e la motivazione potrebbe apparire coerente e, sia pure in modo succinto, adeguatamente motivata con il riferimento ad un autorevole parere tecnico.
La ricorrente ha però evidenziato nell'atto di impugnazione che questa affermazione si poneva in palese contrasto con quanto affermato dal citato consulente il quale, al contrario, aveva affermato che non era possibile provare l'interferenza tra i pozzi. A questo punto un'interpretazione restrittiva dei limiti del sindacato di legittimità potrebbe indurre a convalidare una condanna - in tesi non solo priva di supporto probatorio ma con supporto probatorio di segno opposto - sol perché il giudice di merito ha fornito gli elementi da cui ha tratto il suo convincimento. Ritiene invece la Corte, al contrario, che rientri nelle sue attribuzioni verificare se esista effettivamente il contrasto denunziato dalla ricorrente tra realtà e fatto dato per pacifico nella sentenza impugnata.
Questa verifica si risolve in senso diametralmente opposto a quello ritenuto dalla Corte d'Appello di Catania: la consulenza tecnica citata dalla Corte, a sostegno della accertata interferenza, ha infatti solo astrattamente ammesso "l'ipotesi d'interferenza" ma ha precisato che "per poter valutare in maniera tecnicamente più puntuale e valenza probatoria l'esistenza di una eventuale interferenza tra il pozzo e le sorgenti, sarà indispensabile e necessario protrarre le indagini in un periodo non limitato e per almeno un anno solare".
Insomma, senza che la Corte si arroghi poteri che non le competono, e quindi senza ricostruire diversamente i fatti materiali accertati dal giudice di merito, si deve ritenere fondata la critica rivolta alla sentenza impugnata perché, dall'unico elemento di prova indicato dalla Corte sull'esistenza del fatto materiale, risulta incontrovertibilmente che questo fatto non è stato provato. Consegue alle considerazioni che precedono l'annullamento senza rinvio del capo della sentenza impugnata che contiene la condanna della ricorrente AT per il delitto di furto aggravato con conseguente assoluzione della medesima con la formula "perché il fatto non sussiste" che la Corte può direttamente pronunziare per il disposto degli artt. 620 lett. E e 621 u.p. c.p.p.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei confronti di AT OS limitatamente all'imputazione di furto aggravato di cui al capo b) ed assolve la stessa perché il fatto non sussiste.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di RI IO in ordine al reato contestatogli al capo a) con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso di AT OS.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000