Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 3
La persona che partecipa, con ruolo di carattere determinante, alle scelte degli investimenti immobiliari di un ente a carattere previdenziale, quale l'INADEL, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto tale attività è esercizio della funzione pubblica inerente al migliore utilizzo di risorse destinate al servizio previdenziale, svolta dall'ente pubblico non economico, in cui solo il risultato finale assume le forme del diritto privato. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che tale attività fosse qualificabile come servizio pubblico svolto in forma privatistica da un soggetto privato).
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato avverso la sentenza di estinzione per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.)
In tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, non è ammissibile l'eccezione di inutilizzabilità dei relativi esiti che si limiti alla mera denuncia del mancato inserimento del decreto di autorizzazione agli atti del dibattimento e della connessa impossibilità di verificarne l'esistenza e la congrua motivazione, atteso che il codice di rito non prevede la necessaria acquisizione al fascicolo di tale decreto, non figurando tale atto nell'elenco di cui all'art. 431 cod. proc. pen., e che la difesa ha la possibilità di verificarne la regolarità nelle precedenti fasi del giudizio.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: l'esposizione del lavoratore all'amianto può configurare l'omicidio colposo a carico del datore di lavoroRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 30 agosto 2012
Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2001, n. 34400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34400 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAFFAELE LEONASI - Presidente - del 07/06/2001
1. Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 837
3. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 45095/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
CI Nevo, n. 23.12.1927
CE IO, n. 17.04.1927
OC IO, n. 07.04.1952
UD Franco, n. 04.10.1932 GN IO, n. 02.01.1927
IC GO, n. 02.05.1941
avverso la sentenza emessa il giorno 14.04.2000 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del GN e del CI e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori, avv.ti Appella (per il UD), Viglione e Aricò (per il IC), Virga (per il CI), Mendola Furgiuele (per il OC), che si riportano ai ricorsi, sollevando altresì l'avv. Virga questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 cpp. in riferimento all'art. 24 Cost. FATTO
Con sentenza del 30.03.1998 il Tribunale di Roma accertava una fattispecie di concorso in corruzione propria continuata a carico, dal lato passivo (artt. 110 e 319 cp.), di CI Nevo, Commissario dell'INADEL, CI LI e IC NO, rispettivamente Presidente e componente della Commissione di congruità del detto Ente, e, dal lato attivo, con l'aggravante del numero delle persone (artt. 110, 112 n. 1, 319 e 321 cp.), di CE IO, OC IO, UD Franco, GN IO, IC GO e DI ID, in relazione al versamento e alla promessa fatti dai secondi ai primi, nonché a RO Emilia, Segretaria del Commissario dell'ente, e a IO AN, Segretario della Commissione di cogruità dell'ente, di rilevanti somme di denaro e varie utilità, ai fini del compimento, da parte dei pubblici ufficiali, di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti nel determinare l'indebita conclusione, fra l'INADEL e la ITALGRANI INDUSTRIE S.r.l., di un contratto d'acquisto, da parte dell'Istituto, di alcune unità immobiliari site in Melito di Napoli, contratto articolato nella stipula di un rogito notarile in data 11.07.1990 relativo a quattro edifici, e nella definizione, in data 19.10.1990, di una trattativa privata per la vendita di altri tre edifici. Con sentenza emessa il giorno 14.04.2000 la Corte d'appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti del CI e dello CI per morte degli imputati, e nei confronti del DI e del CI per prescrizione, e riduceva le pene al GN e al UD, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
Propongono ricorso il IC, il OC, il UD, il CE, il difensore del CI e il GN.
Il IC, incaricato a suo tempo della vendita degli appartamenti della NI, deduce:
- l'erronea applicazione di una sospensione della prescrizione ex art. 159 cp.;
- l'erronea utilizzazione delle dichiarazioni rese dal CI, in violazione degli artt. 63 e 513 cpp.;
- l'erronea reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione delle registrazioni;
- il vizio di motivazione in ordine alle disattese richieste di qualificazione del fatto sub specie di art. 318 cp., considerata la congruità del prezzo di acquisto degli immobili, ovvero sub specie di illecito finanziamento dei partiti, e di concessione delle attenuanti generiche.
Il OC, commercialista intervenuto nella vicenda, deduce:
- col primo motivo: a) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali per la mancata documentazione dell'esistenza e della congrua motivazione dei relativi decreti autorizzativi;
b) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CI US, già rappresentante della NI che si occupò della provvista del denaro destinato a "oliare" l'affare, per essere stato lo stesso, in violazione dell'art. 63 cpp., sentito come teste, benché fosse chiaramente sin dall'inizio indagabile quale partecipe della corruzione: inutilizzabilità da estendersi agli atti consecutivi, tra cui in particolare il confronto con il IC, disposto fra l'altro, anche in violazione degli artt. 64 e 211 cpp.;
- col secondo motivo, la palese illogicità e insufficienza, una volta espunte le menzionate prove inutilizzabili, degli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità del prevenuto;
- col terzo motivo, l'erronea applicazione degli artt. 357 e 358 cp., dovendosi ravvisare, in relazione ai soggetti addetti all'attività inerente alle scelte degli investimenti immobiliari di un ente a carattere previdenziale, quale l'INADEL, la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non quella di pubblico ufficiale;
- col quarto motivo, l'erronea applicazione del corso della prescrizione per una ragione, consistente nell'astensione dalle udienze dei difensori, che poteva rilevare, a sensi del novellato art. 159 cp., solo in presenza di uno stato di custodia cautelare dell'imputato;
- col quinto motivo, il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;
- col sesto motivo, l'erronea duplicazione del delitto corruttivo, con conseguente indebito aumento di pena ex cpv. art. 81 cp., di contro alla conclamata unicità del contestato accordo illecito.
Il UD deduce:
- col primo motivo, l'erronea qualificazione dei presunti responsabili della corruzione passiva, secondo quanto illustrato nel terzo motivo del ricorso del OC;
- col secondo motivo, l'erronea qualificazione del fatto sub specie di corruzione propria ex art. 319 cp., anziché sub specie di corruzione impropria ex art. 318 cp., considerata la legittimità dell'acquisto-operato dall'INADEL;
- col terzo motivo, l'erronea attribuzione al prevenuto di un autonomo ruolo anche in relazione alla trattativa inerente agli ulteriori tre immobili, con conseguente indebito aumento di pena ex cpv. art. 81 cp.;
- col quarto motivo, l'ingiusto diniego dell'attenuante ex art. 114 cp.;
- col quinto motivo, il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Con memoria aggiunta il UD ha reiterato e sviluppato i primi tre motivi del ricorso, evidenziando, quanto al secondo motivo, la conseguente irrilevanza penale del fatto ai sensi del comma 1, sec. parte, dell'art. 320 cp., non essendo i presunti responsabili della corruzione passiva pubblici impiegati.
Il CE lamenta l'erronea o inadeguatamente motivata reiezione dei motivi di appello inerenti alla omessa notifica al difensore del decreto dispositivo del giudizio, alla configurabilità al più, nella specie, di una corruzione impropria e alla richiesta concessione delle attenuanti generiche, deducendo peraltro, in via assorbente, la nullità della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello, indebitamente effettuata a sensi dell'art. 161 cpp. Il difensore del CI si duole del fatto che la Corte d'appello non ha valutato, al fine di pervenire a un proscioglimento di merito, l'assoluta insufficienza degli elementi accusatori, in relazione, in particolare, alla equivocità dei risultati delle intercettazioni, alla mancata prova di versamenti in favore di partiti o dell'imputato e alla regolarità dell'iter amministrativo per quanto di pertinenza del medesimo.
Il GN sostiene di non aver avuto alcuna parte alla vicenda criminosa, essendosi limitato a segnalare al CI la possibilità di acquisti in un'area terremotata, conformemente ai fini istituzionali dell'INADEL.
In subordine lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche, con conseguente prescrizione del reato.
DIRITTO
Ricorso proposto nell'interesse del CI
Il ricorso, proposto dal difensore del CI successivamente alla morte dello stesso (avvenuta il 18.02.2000), è inammissibile, non potendo darsi ingresso a un nuovo grado di giudizio in riferimento a un imputato non più esistente, per originaria mancanza di uno degli essenziali presupposti processuali (rappresentato dal soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale). Il giudicato sostanziale in tal modo formatosi sulla sentenza di estinzione rende poi irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 69 cpp. in riferimento all'art. 24 Cost. Unicità del delitto
È fondato, nei confronti di tutti gli altri imputati, il motivo con cui si denuncia l'erronea duplicazione del delitto corruttivo, con conseguente indebito aumento di pena ex cpv. art. 81 cp., di contro alla conclamata unicità del contestato accordo illecito, posto che da quanto accertato in sede di merito risulta chiaramente l'unitarietà della pattuizione corruttiva in riferimento a tutti e sette gli immobili della NI, ragion per cui il reato deve considerarsi unico (cfr. Cass. 12.06.1997, Albini), con conseguente eliminazione dell'aumento per la continuazione (pari a mesi tre per il CE, il OC e il IC e a mesi uno per il GN e il UD).
Da tale eliminazione consegue per il UD la riconduzione della pena nei limiti di compatibilità con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cp., onde la causa va rinviata al giudice di merito per l'esercizio del potere di cui al comma 5 dell'art. 597 cpp. Per il resto i ricorsi sono da respingere, come da partite considerazioni che seguono.
Ricorso del IC
È irrilevante, in relazione alla posizione dell'imputato, la questione inerente all'erronea applicazione di una sospensione della prescrizione ex art. 159 cp. Circa la dedotta eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CI, a sensi degli artt. 63 e 513 cpp., mentre si rinvia, per l'esame della questione in riferimento all'art. 63 cpp., a quanto si dirà per il OC (valendo anche per il
IC il rilievo della "resistenza" del quadro probatorio utile in riferimento alla parte utilizzabile delle dichiarazioni del CI e ai risultati delle intercettazioni), rilevasi che è del tutto improprio il richiamo all'art. 513 cpp., trattandosi nella specie di dichiarazioni rese a dibattimento.
Quanto alla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione delle registrazionì, la stessa, motivata in modo logico e compiuto (col riferimento alla univocità delle trascrizioni e alla indeterminatezza delle doglianze in proposito sollevate), è contestata dal ricorrente del tutto genericamente.
In ordine, infine, al vizio di motivazione sulle disattese richieste di qualificazione del fatto sub specie di art. 318 cp., considerata la congruità del prezzo di acquisto degli immobili, ovvero sub specie di illecito finanziamento dei partiti, e di concessione delle attenuanti generiche, rinviandosi, per l'esame della questione di qualificazione sub specie di corruzione impropria, a quanto si dirà per il UD, rilevasi, per il resto, che i reati di corruzione e di illecito finanziamento possono concorrere, come giustamente sottolineato in sentenza (con pertinenti richiami alla giurisprudenza di questa Corte) a p. 37, e che il diniego delle attenuanti generiche, congruamente motivato in sentenza (a p. 48) è impugnato nel ricorso in modo generico.
Ricorso del OC
Circa la dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali per la mancata documentazione dell'esistenza e della congrua motivazione dei relativi decreti autorizzativi, rilevasi che, siccome il cpp. non prevede la necessaria acquisizione al fascicolo del dibattimento dei detti decreti (non figurando tali atti nell'elenco di cui all'art. 431 cpp.) e la difesa ha facoltà di conoscere i dati inerenti agli stessi nell'ambito della fase predibattimentale, non può trovare spazio di ammissibilità nell'attuale assetto del sistema processuale penale la deduzione nel ricorso per cassazione di una eccezione che si limiti alla mera denuncia della mancanza, agli atti del dibattimento, dei decreti in questione, e alla connessa impossibilità di verificarne l'esistenza e la congrua motivazione, e ciò tanto più quando, come nella specie, nelle precedenti fasi del giudizio siano state formulate eccezioni presupponenti la ritualità delle intercettazioni medesime.
In ordine alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CI, per essere stato lo stesso, in violazione dell'art. 63 cpp., sentito come teste, benché fosse chiaramente sin dall'inizio indagabile quale partecipe della corruzione, si osserva che l'eccezione è in via di principio parzialmente fondata ma ciò non ha conseguenze concrete sulla decisione.
Premesso, invero, che il cpv. art. 63 cpp. non può essere interpretato nel senso, di cui alla sentenza impugnata, che le dichiarazioni rese dall'indagabile senza le garanzie dovute sono inutilizzabili solo contro di lui e non anche in riferimento ai terzi, giusta quanto statuito dalle SS.UU. con la sentenza 09.10.1996, Carpanelli, deve peraltro rilevarsi che nella specie, da un lato non risultano ne' sono stati concretamente addotti elementi in base ai quali la posizione di indagabile del CI era configurabile anteriormente all'interrogatorio del 18.12.1995, e, dall'altro, tale posizione emerge chiaramente solo nel corso dello stesso, allorché il CI riferisce della richiesta di denaro rivoltagli dal IC, "per pagare qualcuno", che egli intese come destinata a "qualcuno della parte acquirente" (e cioè dell'INADEL): da quel momento in poi, e solo da quel momento, le dichiarazioni che egli ha reso senza le garanzie dell'indagato sono inutilizzabili, mentre quelle rese fino a quel momento possono invece (a sensi del primo comma dell'art. 63 cpp.) essere utilizzate nei confronti degli odierni imputati.
Ne consegue che il quadro probatorio va depurato delle dichiarazioni rese dal CI successivamente all'emersione degli indizi a suo carico, e non anche delle sue dichiarazioni precedenti. Ora, in forza di queste e degli altri elementi, tale quadro mantiene consistenza sufficiente a supportare l'affermazione di responsabilità per quanto concerne il OC: si vedano, invero, le dichiarazioni dell'Invigorito, la perizia d'ufficio, i risultati delle intercettazioni e le dichiarazioni del CI per la parte utilizzabile (fra cui in particolare l'affermazione circa la necessità del versamento di denaro prima della stipula del contratto definitivo).
Quanto alla eccezione di estensione dell'inutilizzabilità agli atti successivi, con riferimento in particolare al confronto fra il CI e il IC, essa è formulata senza la necessaria esplicitazione della sua concreta rilevanza ai fini della posizione del OC.
Infondato è poi il motivo, col quale si sostiene doversi ravvisare, in relazione ai soggetti addetti all'attività inerente alle scelte degli investimenti immobiliari di un ente a carattere previdenziale, quale l'INADEL, la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non quella di pubblico ufficiale.
Quello che qui conta infatti è l'esercizio del potere di formazione della volontà della P.A. nell'ambito della funzione pubblica inerente al miglior utilizzo delle risorse destinate a finanziare il servizio previdenziale. Nella specie, invero, si è in presenza non di un'attività diretta all'espletamento di un servizio pubblico svolta in forma privatistica da parte di un soggetto privato (come nel caso oggetto della sentenza delle SS.UU 13.07.1998, Citaristi), bensì di un'attività facente parte integrante di un servizio pubblico svolta da un ente pubblico non economico alla stregua delle procedure e con l'esercizio dei poteri-doveri che ne disciplinano il funzionamento, il cui solo risultato finale si concretizza nelle forme proprie del diritto privato (v. Cass 24.04.1998, Grande). Non vi può dunque essere dubbio sulla qualità
di pubblici ufficiali dei soggetti che a dette procedure hanno partecipato con un ruolo di carattere determinante, quali, nella specie, il CI, lo CI e il IC.
È irrilevante, in relazione alla posizione dell'imputato, la questione inerente all'erronea applicazione di una sospensione della prescrizione ex art. 159 cp. Infondata è la censura di vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di merito ha reso sul punto congrua e logica, anche se succinta, motivazione (col riferimento all'intensità del dolo, alla gravità del fatto e ai precedenti penali.
Ricorso del UD
Circa la dedotta erronea qualificazione dei presunti responsabili della corruzione passiva, si rinvia a quanto già osservato nell'esame del ricorso del OC.
Quanto alla dedotta erronea qualificazione del fatto sub specie di corruzione propria ex art. 319 cp., anziché sub specie di corruzione impropria ex art. 318 cp., in considerazione della assunta legittimità dell'acquisto operato dall'INADEL, rilevasi che il motivo è privo di fondamento, risultando chiaramente da quanto acclarato in sede di merito che l'acquisto fu operato con consapevole applicazione di un prezzo superiore a quelli di mercato e, quindi, con violazione dei doveri d'ufficio. Va da sè che l'illiceità del prezzo si riverbera sull'intero acquisto, rendendolo antigiuridico. In ordine all'impugnato diniego dell'attenuante ex art. 114 cp., trattasi di motivo improponibile, in quanto non dedotto in appello. Generico è infine, oltre che non supportato da una previa articolata richiesta in sede di appello, il motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Ricorso del CE
È infondato il motivo con cui si lamenta l'erronea o inadeguatamente motivata reiezione dei motivi di appello inerenti alla omessa notifica al difensore del decreto dispositivo del giudizio, posto che dalla legge non è prescritto l'adempimento di cui si denuncia l'omissione.
Sulla doglianza inerente alla presunta configurabilità al più, nella specie, di una corruzione impropria, si rinvia a quanto già osservato nell'esame del ricorso del UD.
Priva di pregio è la censura di vizio di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di merito ha reso sul punto congrua e logica, anche se succinta, motivazione (col riferimento all'intensità del dolo e alla gravità dei precedenti penali).
Da rigettare è infine anche la eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello, in quanto indebitamente effettuata a sensi dell'art. 161 cpp., posto che alla stregua della relata di notifica il prevenuto risultò, nel suo domicilio, non trovato e sconosciuto a più persone.
Ricorso del GN
In fatto e puramente assertiva appare la deduzione con cui l'imputato assume la sua estraneità al delitto.
Generica è poi la doglianza con cui lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche, con conseguente prescrizione del reato.
P.Q.M.
visto l'art. 615 cpp., dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di CI Nevo. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti degli altri ricorrenti limitatamente alla ritenuta continuazione, eliminando i relativi aumenti di pena nella misura di mesi tre di reclusione ciascuno per CE IO, OC IO e IC GO e nella misura di mesi uno ciascuno per GN IO e UD Franco. Rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per l'eventuale concessione dei benefici di cui agli artt. 173 e 175 cp. nei confronti di UD Franco. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2001