Sentenza 12 febbraio 1998
Massime • 1
Nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della "res" ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/1998, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. La Cava Presidente del 12-2-1998
1. Dott. Dapelo Consigliere SENTENZA
2. " Sirena " N. 177
3. " Esposito " REGISTRO GENERALE
4. " Malagnino " N. 38303/97
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT AB, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, emessa il 23 - 6 - 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Malagnino
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. G. Galati che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche Fatto e diritto
Con sentenza del 18-4-1996 il Pretore di Acqui Terme, Sez. distaccata di Nizza Monferrato ha condannato NT AB alla pena di anni due giorni cinque di reclusione e lire 1.000.000 di multa siccome ritenuto colpevole dei reati di: a) ricettazione di un assegno bancario, provento di furto, per l'importo di lire 1.089.740, emesso da NA EL a favore della società SEAT, e b) truffa in danno di IZ AN, cui aveva girato il detto assegno in pagamento di consumazioni effettuate presso il locale denominato "La Fiamma", di proprietà di quest'ultimo, facendosi corrispondere la somma di lire 800.000 quale differenza tra l'importo dell'assegno e l'ammontare delle consumazioni.
Investita delle impugnazioni proposte dal P.M., P.G. e difensore dell'imputato, la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione pretorile, ritenuta sussistente nella fattispecie l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., riduceva la pena ad anni uno di reclusione e lire 600.000
di multa.
Avverso detta decisione e alle ordinanze pronunciate nel corso del giudizio, ha proposto ricorso il NT tramite il suo difensore, denunciando in sintesi:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte erroneamente ritenuto, in adesione a quanto già argomentato dal Pretore, sussistente l'elemento soggettivo del reato di ricettazione quanto meno nella forma del dolo eventuale;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte erroneamente ritenuto valida la querela proposta dal IZ AN, benché tardiva, priva dell'espressa volontà di chiedere la punizione dell'imputato e sprovvista dei requisiti di cui all'art.337 co. 4 c.p.p.;
3) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, per avere il giudice di primo grado ritenuto non giustificato l'impedimento del NT - detenuto - a presenziare all'udienza, omettendo quindi di rinviare quest'ultima o di disporre la traduzione;
4) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, attesa la contraddittorietà ed illogicità del capo di imputazione ex art. 648 c. p. il cui reato risultava commesso in epoca anteriore e prossima al dicembre 1991, mentre l'assegno, oggetto della ricettazione, risultava emesso dopo, e cioè il 14 - 1 - 1992;
5) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per il reato di truffa;
6) erronea applicazione della legge penale per avere la Corte ritenuto il motivo d'Appello relativo al beneficio delle attenuanti generiche " assorbito dall'applicazione dell'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p.". Ciò premesso, vanno preliminarmente prese in esame le censure in rito dedotte con i motivi 2,3 e 4.
Infondata deve ritenersi la censura dedotta con il primo di detti motivi, sotto vari profili, concernente la querela. Ed invero contrariamente a quanto assume il ricorrente con riferimento alla natura dell'atto di quercia, è appena il caso di osservare che la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a rigida formalità ma, come affermato più volte da questa Corte di legittimità, può essere ricavata da qualsivoglia forma essa assuma e quindi, come nella specie, anche dalla frase "e per quanto occorre querela".
Quanto poi alla pretesa tardività della stessa, non può revocarsi in dubbio che bene ha fatto il giudice di merito a ritenere convincente e quindi veritiera, in difetto di elementi di prova contraria, la giustificazione del ritardo addotta dal IZ di aver appreso "solo un mese prima della presentazione della querela che l'assegno ricevuto era risultato di provenienza furtiva", in quanto si trovava detenuto.
Di nessun pregio poi è la censura relativa alla mancanza dei requisiti di cui all'art. 337 co. 4 c.p.p.. Ed invero l'autorità che riceve la querela cui si riferisce il precitato articolo non può che essere quella indicata nell'art. 333 co. 2 stesso codice, richiamato appunto dal comma 1 dello stesso art. 337, e cioè il P.M. o l'ufficiale di P.G.. Il direttore del carcere pertanto, non potendo essere equiparato ne' all'una ne' all'altra delle predette autorità, non è quindi tenuto agli adempimenti di tipo certificativo previsti dall'art. 337 co. 4 c.p.p. ma solo al mero inoltro dell'atto a lui consegnato.
Inammissibili sono inoltre le censure mosse con i motivi 3 e 4. Quanto alla prima, concernente il mancato rinvio dell'udienza svoltasi davanti al giudice di primo grado il 18-4-1996, va rilevato che non si contesta da parte del ricorrente che - come affermato nell'ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio - l'imputato, già dichiarato contumace, fosse stato regolarmente citato per la prima udienza in periodo antecedente all'insorgere dello stato di detenzione. Se ciò è vero ne consegue quindi che non si è in presenza comunque di una nullità assoluta rientrante fra quelle previste dall'art. 179 c.p.p. e pertanto deducibili o rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, facendo riferimento il detto articolo, per quanto qui interessa, soltanto alle nullità derivanti dalla "omessa citazione dell'imputato", che nella specie invece non si contesta essere regolarmente avvenuta.
Il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio e in alternativa la mancata traduzione potrebbero quindi tutt'al più costituire cause di nullità generali non assolute ma a regime cosiddetto intermedio e pertanto soggette alla disciplina di cui all'art. 180 c.p.p.. Ciò comporta che le stesse avrebbero dovuto essere dedotte nei motivi di appello, il che però non risulta avvenuto, per cui si rende operante la causa di inammissibilità prevista dall'art. 606 co. 3 ultima parte c.p.p..
Quanto alla seconda censura, appare di tutta evidenza come essa abbia in realtà ad oggetto un mero errore materiale nella formulazione del capo di imputazione relativamente alla indicazione delle date;
errore di cui non risulta in alcun modo l'idoneità ad aver concretamente inciso sul diritto di difesa dell'imputato. Del tutto insostenibile si appalesa quindi l'assunto - peraltro generico ed apodittico - secondo cui si sarebbe in presenza di una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., riconducibile a violazione di norme concernenti l'iniziativa del P.M.. Non sussistendo quindi una tale nullità e non risultando d'altra parte che l'erronea indicazione delle date abbia formato oggetto di doglianza alcuna in sede di proposizione dei motivi di appello (nè del resto nel giudizio di primo grado) risulta anche in questo caso comunque operante la causa di inammissibilità di cui al citato art. 606, co. 3 ultima parte. Passando quindi all'esame dei motivi di merito, infondato deve ritenersi il primo riguardo al quale va anzitutto osservato che pur avendo il giudice di primo grado, in ciò seguito implicitamente da quello d'appello, accennato alla possibilità che l'elemento soggettivo del reato di ricettazione possa consistere anche nel dolo c.d. eventuale, ha di fatto illustrato - sulla base di accertamenti in fatto non sindacabili in questa sede e neppure d'altronde contestati dal ricorrente - l'esistenza di una situazione (quella costituita dall'assenza di girata della SEAT, all'ordine della quale il titolo figurava emesso) di per sè ragionevolmente interpretabile come sintomo inequivoco - e pertanto rilevabile ictu oculi da qualsiasi soggetto di media esperienza e diligenza - di illecita provenienza del titolo.
A tale proposito è appena il caso di ricordare come, ai fini della sussistenza del dolo di ricettazione, non sia necessario - giusta quanto più volte affermato da questa Corte - che l'acquirente o ricettore della res illicita abbia piena contezza dello specifico reato da cui la res proviene. Già questo basterebbe a giustificare il rigetto del motivo di doglianza del ricorso in esame. A ciò aggiungasi che, comunque, quand'anche si volesse attribuire al riferimento al dolo eventuale operato dai giudici di merito un rilievo determinante ai fini della decisione assunta, la doglianza del ricorrente non sarebbe da considerare fondata.
Non ignora la Corte che sul punto in questione sono stati espressi nella giurisprudenza di legittimità orientamenti diversi, al quali, del resto, ha fatto riferimento anche il ricorrente. In particolare è stato talvolta affermato che, consistendo essenzialmente la differenza tra il reato di ricettazione e quello di acquisto di cose di sospetta provenienza, proprio nell'elemento soggettivo - identificabile - quanto alla ricettazione nella certezza della provenienza illecita e quanto all'incauto acquisto nel semplice sospetto - ove manchi la detta certezza il dolo di ricettazione sarebbe senz'altro da escludere.
A tale orientamento può però, ad avviso della Corte,
validamente obiettarsi - come è stato fatto in altre pronunce - che in realtà, ponendo a raffronto il testuale tenore delle due norme incriminatrici, non emerge affatto che il dolo di ricettazione non possa sussistere se non quando vi sia la soggettiva certezza dell'illecita provenienza della res, per cui mancando questa si verterebbe automaticamente nella minore e diversa ipotesi di cui all'art. 712 c.p.. Illuminante a riguardo appare, in particolare, l'esegesi testuale di detta ultima norma la quale punisce non chi ha acquistato o ricevuto cose di cui "sospetti" la provenienza da reato ma chi quelle cose ha acquistato o ricevuto quando "si abbia motivo di sospettare" la suddetta provenienza.
Emerge quindi chiaramente da tale formulazione della norma che il legislatore con l'art. 712 c.p. ha inteso punire la mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res quando vi sia una oggettiva ragione di sospetto in ordine a detta provenienza. Ciò vale a dire che del reato di cui all'art. 712 c.p. si risponde essenzialmente per colpa consistente appunto nella suddetta mancanza di diligenza. Ne deriva che quando invece la situazione fattuale, nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza, sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, del tutto corretta risulta la configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione. Quest'ultimo infatti come ogni delitto, è punibile a titolo di dolo, ed il dolo di regola può assumere anche la forma del c.d. dolo indiretto o eventuale salvo che ciò sia escluso dalla particolare struttura della fattispecie incriminatrice. Ma detta ultima ipotesi non si verifica con riguardo alla ricettazione, giacché la ragione comunemente addotta a sostegno della tesi contraria - la quale fà leva sull'esistenza della minore ipotesi di reato di cui all'art. 712 c.p. - è da riguardarsi, sulla base delle argomentazioni dianzi illustrate, come fallace. Nè d'altra parte la incompatibilità del dolo eventuale o indiretto con la struttura del delitto di ricettazione potrebbe farsi derivare dalla circostanza che quest'ultimo rientra nella categoria dei delitti a dolo specifico, essendo caratterizzato dalla finalità di profitto. La necessaria esistenza di tale finalità, infatti, non ha nulla a che vedere con il grado di consapevolezza della illecita provenienza della res. Tale provenienza, infatti, non è un elemento costitutivo, ma un presupposto del reato (come ad esempio l'altruità della cosa nel furto), per cui, una volta che essa risulti oggettivamente certa, altro non si richiede, sotto il profilo soggettivo, che della sua possibile esistenza l'agente sia stato consapevole, accettando quindi, con il porre in essere la condotta vietata, la prospettiva di commettere l'illiceità. Inammissibile deve ritenersi inoltre il quinto motivo atteso che pur denunciando formalmente vizio di motivazione in punto di responsabilità per il reato di truffa costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici di primo e di secondo grado, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Fondato invece deve ritenersi l'ultimo motivo del ricorso con il quale si denuncia violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuto "assorbito" dall'applicazione dell'attenuante dell'ipotesi lieve di cui al co. 2 dell'art. 648 c.p. il motivo d'appello relativo alla richiesta di concessione del beneficio delle attenuanti generiche. Ed invero a fronte di specifiche motivazioni volte all'ottenimento delle anzidette attenuanti e non essendovi incompatibilità fra l'ipotesi del fatto lieve e le attenuanti generiche, la Corte d'Appello, volendo negare queste ultime non poteva limitarsi alla considerazione di aver già valutato gli stessi elementi ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve. Ne consegue, pertanto l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998