Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato, in presenza di tre requisiti, che devono in concreto essere accertati dal giudice di merito e che consistono: a) nell'attendibilità del dichiarante (confitente e accusatore), valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo; b) nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri dello stesso tenore; c) nell'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per confermare l'attendibilità, al cui esame, peraltro non si può procedere, se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. (In ordine al riscontro esterno la Corte ha precisato che esso ha solo la funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante, per cui gli elementi di prova utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, e non è necessario che concernano in modo diretto il "thema probandum", e tanto meno che consistono in prove autonome della colpevolezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2000, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Jetti Presidente del 18/01/2000
Dott. AN Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Renato L. Calabrese Consigliere N.57
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi Consigliere N.29939/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR SE n. a Messina il 24.6.1956, avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria del 27.2.'98.
Visti gli atti, udite in pubblica udienza la relazione del consigliere Dr. Sandro Occhionero, la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché le difese esposte dal difensore della parte civile, avv. Rosario Trimarchi, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese ed ha insistito per il rigetto del ricorso, e quelle esposte dal difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, la Corte osserva quanto segue. Svolgimento del procedimento
Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 1993 TA AN sorprendeva all'interno della sua modesta abitazione, sita in frazione Rocchenere del comune di Pagliara, dei malviventi, che si erano introdotti per compiere un furto e veniva da loro colpito al capo con una scure e con il manico di una zappa. Per le gravi lesioni, poche ore dopo, decedeva nel Policlinico Universitario di Messina, dove era stato ricoverato.
Le prime indagini si svolgevano nei confronti di ignoti, sino al 17 maggio 1994, quando AN AG CH, già sentito più volte sui fatti anche dal pubblico ministero, dichiarava spontaneamente ai carabinieri di Roccalumera di avere accompagnato sul luogo del delitto SE OR, che si era introdotto nella casa di TA AN, per compiervi un furto. Raccontava di avere udito poco dopo delle invocazioni di aiuto, che provenivano dall'abitazione, prima che ne uscisse l'OR, il quale il giorno successivo gli aveva confidato di essersi appropriato di un milione e mezzo di lire e di aver colpito l'anziana vittima.
Il g.i.p. presso il Tribunale di Messina il 27 maggio successivo emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti di OR, mentre CH rimaneva in libertà. Le indagini si concludevano il luglio 1994 con il rinvio a giudizio di entrambi, per rispondere dei delitti di rapina e di omicidio, ex artt. 575 e 628 c.p.p., reati che venivano contestati al CH, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 116 c.p. per fatti diversi da quelli voluti. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero modificava l'imputazione nei confronti di quest'ultimo e gli contestava il concorso ex art. 110 c.p., in luogo del concorso anomalo ex art. 116.
Con sentenza del 2 novembre 1995 la Corte di Assise di Messina affermava la penale responsabilità di tutti e due gli imputati per i reati a loro ascritti e, ritenuta la continuazione e applicate le generiche, li condannava ciascuno alla pena di quindici anni di reclusione e di L.
2.000.000 di multa e alle pene accessorie di legge, e ordinava che fossero entrambi sottoposti, dopo aver scontato la pena detentiva, alla misura della libertà vigilata per il periodo minimo di tre anni. Li condannava, inoltre, in solido al risarcimento del danno in favore di AN AN, figlio della vittima, costituitosi parte civile.
La condanna dell'OR si fondava principalmente sulle dichiarazioni del coimputato, ritenute dai giudici di primo grado attendibili e confermate da altri elementi probatori. La Corte di Assise di Appello di Messina con sentenza del 13 giugno 1996 confermava la condanna del CH, ma assolveva SE OR, osservando che sussistevano "molteplici perplessità" sulla credibilità del "chiamante", in considerazione della incostanza, incoerenza e contraddittorietà delle dichiarazioni processuali ed extraprocessuali da lui rese in tempi diversi (in sede di indagini alla p.g. e ai magistrati, al dibattimento e in privato al figlio della vittima e al coimputato) e dalla mancanza di seri riscontri oggettivi.
Proponeva ricorso il Procuratore Generale della Corte di Appello di Messina contro l'assoluzione dell'OR e con sentenza del 20 febbraio 1997 la Prima Sezione della Cassazione annullava questo capo della sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Il ricorso, dedotto per violazione di legge e per vizi di motivazione, si fondava sulla contestazione dell'inesistenza di riscontri. Ad avviso del procuratore generale il giudice dell'appello non aveva correttamente valutato gli elementi indiziari e in particolare: a) la partecipazione all'omicidio, per il tipo di lesioni, di almeno due persone;
b) le ammissioni processuali ed extraprocessuali del CH;
c) il rinvenimento di una torcia elettrica sul luogo dell'omicidio, simile secondo il CH ad una posseduta dall'OR; d) l'insuccesso dell'alibi da quest'ultimo indicato;
e) l'esistenza della causale della necessità dell'OR di procurarsi del denaro, perché indebitato.
La Corte di Cassazione ha annullato con la sentenza sopra indicata la decisione di appello. Ha richiamato i consolidati principi in materia di acquisizione della prova indiziaria: sulla natura sillogistica del processo logico della sua acquisizione;
sulla rilevanza probatoria degli indizi, solo se gravi, precisi e concordanti;
sul procedimento probatorio che si sviluppa inizialmente in un'analisi dei singoli indizi e si conclude in una loro valutazione definitiva, globale e di sintesi, per verificarne l'idoneità a tradurre un giudizio di probabilità (argomentazione induttiva sui singoli indizi) in un giudizio di certezza probatoria (deduzione sillogistica di certezza del fatto principale oggetto di prova). E ha ritenuto che la Corte di Assise di Appello di Messina non si fosse attenuta agli indicati "principi di diritto e di metodo" "in quanto, da un lato, ha valutato veridica la confessione del CH e svalutato la relativa ritrattazione, dall'altro, ha ritenuto inficiata da molteplici perplessità la chiamata di correo per le diverse e contraddittorie dichiarazioni rese dal medesimo, senza congruamente rapportarla ai vari riscontri esterni enunciati in dettaglio...(con le) specifiche censure mosse dal P.G. ricorrente, riscontri analizzati ma non assemblati tra loro in una visione di sintesi, per trarre il corretto convincimento circa la loro efficacia o meno quale costellazione d'indizi a costituire idoneo riscontro della chiamata di correo, si da privilegiarla o meno sulla ritrattazione del CH". Ed ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio nel rispetto dei principi di diritto e di metodo sopra indicati.
La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria con sentenza del 27 febbraio 1998 ha confermato quella di primo grado, rigettando l'appello di SE OR.
Motivi della decisione
OR ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, con i quali ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione ex art 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 627.3 c.p.p.. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo il ricorrente ha contestato che il giudice di rinvio si fosse attenuto alla pronuncia del giudice di legittimità, osservando che la Cassazione aveva escluso che fosse correttamente motivato il giudizio di incertezza sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e gli aveva demandato di valutare nuovamente la chiamata di correo e di motivare compiutamente le proprie conclusioni. A suo avviso la corte di assise di appello non si era uniformata alla sentenza di annullamento, avendo omesso di considerare le ragioni di intrinseca inattendibilità del CH e delle dichiarazioni da lui rese, pervenendo ad un giudizio, solo apparentemente motivato, di "un connotato globale di veridicità soggettiva" della chiamata di correo.
OR ha dedotto, inoltre, con il primo motivo la violazione di legge, nella quale sarebbe incorsa la Corte d'assise d'appello per inottemperanza all'art. 192, terzo comma del c.p.p., osservando:
- che la norma in oggetto subordina il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del coimputato per il medesimo reato all'esistenza di sufficienti riscontri esterni, non solo nell'ipotesi di una dichiarazione di reità, ma anche nel caso di una chiamata di correo;
- che di conseguenza, mentre la confessione del coimputato, se è giudicata veridica, genuina e attendibile, è prova sufficiente della sua colpevolezza, la chiamata di correo, anche se il giudice ha attribuito fede alla confessione del dichiarante, deve essere egualmente confermata da riscontri esterni;
- che in concreto il giudizio d'appello si era formato su di una mera valutazione di attendibilità soggettiva.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato che gli elementi, indicati a sostegno delle dichiarazioni accusatorie dovessero essere qualificati come riscontri esterni. Ha criticato in dettaglio i passaggi logici della motivazione (per carenza e incoerenza della stessa) e ha concluso, ribadendo il concetto che la condanna era stata pronunciata esclusivamente sulla base di un'affermazione irrazionale di attendibilità soggettiva del CH.
Il ricorso deve essere accolto.
È preliminare all'esame della sentenza impugnata l'esatta determinazione dei principi di diritto (solo in parte esplicitati nella motivazione), sui quali si fonda la sentenza di annullamento e ai quali doveva attenersi il giudice di rinvio. Essa richiede alcune precisazioni sui criteri di applicazione delle disposizioni, contenute nell'art. 192, secondo e terzo comma c.p.p.. Le Sezioni Unite, con sentenza del 19.4.1993 n.1. 653, rv. 192.465, hanno interpretato l'art. 192 co. 3 c.p.p. nel senso che l'utilizzazione della chiamata di correo come prova diretta della colpevolezza dell'accusato, è subordinata all'esistenza di tre requisiti: la credibilità del soggetto (il confitente e accusatore);
la credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie;
l'esistenza di riscontri esterni dell'affidabilità (definiti dalla norma "elementi di prova che", valutati unitamente alle dichiarazioni del coimputato, "ne confermano l'affidabilità"). E hanno ritenute che l'art. 192, co. 3, contenga un'indicazione di metodo per la valutazione della chiamata di correo e dell'accertamento della attendibilità di essa che si articola: a) inizialmente in una verifica della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione alla sua personalità, al suo passato, alle sue condizioni socio economiche, ai rapporti con il chiamato in correità, alla genesi (remota o prossima) della sua risoluzione;
b) in un secondo momento in un controllo logico dell'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del chiamante in base alle loro caratteristiche specifiche, quali ad esempio la verosimiglianza, la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità, la completezza della narrazione dei fatti;
c) e da ultimo nell'esame e nella valutazione dei riscontri esterni delle dichiarazioni. E hanno concluso che questo procedimento cognitivo valutativo deve svolgersi nell'indicata sequenza logica e che non si può procedere all'esame unitario delle dichiarazioni accusatorie e degli elementi di prova acquisiti (cosiddetta verifica dei riscontri esterni), se prima non siano chiariti i dubbi sulla attendibilità intrinseca della chiamata in correità.
La successiva giurisprudenza della Corte (tra le tante, Cass. Sez. I sent. 98/13. 272, rv. 211.87 6, Sez. VI sent. 97/ 5.64 9, rv. 208.89 5, e Sez. I sent. 97/ 5.03 6, rv. 207.7 88) si è costantemente attenuta a questo linea interpretativa, subordinando il giudizio positivo dell'attendibilità di una chiamata in correità alla verifica degli indicati requisiti (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca delle dichiarazioni ed esistenza di riscontri esterni) e ribadendo il principio che, verificata la credibilità intrinseca del chiamante. il giudice non può pervenire ad un giudizio definitivo di attendibilità della chiamata sulla base dei riscontri esterni, omisso medio, senza una precedente valutazione positiva dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, altrimenti queste ne risulterebbero indebolite probatoriamente e il riscontro stesso necessiterebbe di elementi probatori che lo confermino (Cass. Sez. V, sent. 98/ 5.02 8, rv. 211. 525, Sez. VI, sent. 9715.64 9, rv. 208.89 5, Sez. VI, sent. 96/ 7.62 7, rv. 206.59 2). I riscontri esterni hanno, infatti, la sola funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del confitente, che acquistano, con il suo accertamento positivo, il valore specifico di prova diretta ed autonoma della colpevolezza dell'accusato (tra le tante: Cass., Sez. VI, sent. 96/ 4.10 8, rv. 204439, e Sez. VI, sent. 9715.64 8, rv. 208. 898). Pertanto, non è necessario che abbiano un'autonoma rilevanza probatoria, ne' che attengano in modo diretto al thema probandum e possono consistere in elementi di prova di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a confermarne l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo (Sezioni Unite, sent. 2.4 77 del 20.2.1990, rv. 183.4 11). La giurisprudenza allo stato attuale non si è però espressa in maniera esplicita sui meccanismi di interferenza tra il secondo e il terzo comma dell'art. 192, dei quali l'uno, il secondo comma, contiene una disposizione di carattere generale in materia di prova indiziaria e l'altro, il terzo, impone un metodo di valutazione delle dichiarazioni accusatorie (di reità o di correità), provenienti dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, e implicitamente ne stabilisce i criteri. Queste ultime non si differenziano ontologicamente da una qualsiasi altra dichiarazione resa nel processo, se non per la fonte sospetta da cui provengono. Per questa ragione con il terzo comma è stata introdotta nel sistema processuale una norma di garanzia, che in teoria avrebbe potuto essere radicalmente interpretata in correlazione con il secondo comma, attribuendole il significato di una limitazione ex lege della chiamata di correo al mero valore di indizio. Ma questa esegesi è stata immediatamente scartata per un dato testuale e per ragioni sistematiche. Quanto al primo, perché la definizione normativa dei riscontri esterni, come "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", qualifica indirettamente le dichiarazioni (oggetto dei riscontri) elemento di prova e non indizio, suscettibile di rilevanza probatoria piena, se ne è confermata l'attendibilità (tra le più chiare sull'esclusione della loro qualificazione legale come indizi: Cass., Sez. II, sent. 93/4. 000, rv. 193.926, e Sez. VI, sent. 94/6.422, rv. 197.853) E, quanto alle ragioni di interpretazione sistematica, perché una diversa lettura non è parsa conciliabile con il principio del libero convincimento del giudice. Di conseguenza la funzione di garanzia del terzo comma è limitata all'obbligo del giudice di non attribuire piena e autonoma rilevanza probatoria alle dichiarazioni del chiamante, se non esistono riscontri esterni della attendibilità intrinseca di esse.
Ma queste conclusioni condivisibili non escludono l'esistenza di una zona grigia tra le due disposizioni. Ci si riferisce all'ipotesi in cui vi sia una chiamata di correo, non accompagnata dalla sicura credibilità personale del dichiarante, ne' da una intrinseca attendibilità delle dichiarazioni (che altro non è se non l'effetto della credibilità del racconto, per verosimiglianza, precisione coerenza e per le altre particolarità che lo caratterizzano, dovendosi ritenere che ogni altra motivazione fondata su circostanze diverse attiene in realtà ad una verifica diversa, o della credibilità personale o dell'attendibilità in generale della chiamata di correo).
In casi del genere spesso in giurisprudenza le consuete affermazioni teoriche in materia di chiamata in correità si accompagnano a soluzioni empiriche, che si risolvono nell'elaborazione casistica di fattispecie tipizzate, nelle quali dati probatori estrinseci più pregnanti compensano il minor grado di attendibilità intrinseca. Altre volte, come nel caso di specie, vengono richiamati esplicitamente, i principi propri della prova indiziaria.
Peraltro, queste decisioni della Corte, anche se sembrano apparentemente discostarsi dalla propria giurisprudenza in materia di chiamata di correo, pur volendo rimanere nel suo ambito, si fondano su ragioni giuridiche con essa compatibili, che emergono ad una attenta lettura delle motivazioni e sono conformi al codice di rito. Come è noto, il concetto di indizio è utilizzato nell'art. 192 in contrapposizione al concetto di prova, per indicare l'accertamento in termini di probabilità del fatto desunto da un altro fatto, quando nella relazione logica intercorrente tra di essi il primo non segue necessariamente al secondo, oppure per indicare l'accertamento di un fatto in termini di probabilità, perché è incerta l'idoneità dimostrativa del mezzo di prova assunto. Quest'ultimo è il caso della testimonianza o della confessione, che sono prova diretta del fatto testimoniato o confessato, se il giudice le ritiene attendibili, e sono invece indizi, se il giudice ha motivo di dubitare della sincerità del teste o del confitente. Anche la chiamata di correo ontologicamente non è dissimile da esse e, come qualsiasi altra dichiarazione nel processo, per la parte in cui non è disciplinata specificamente, sottostà alle medesime regole di valutazione della prova. Perciò anche questo strumento probatorio, che prima della verifica dei riscontri esterni si colloca come tertium genus tra prova diretta e indizio, è soggetto a degradare a rango di indizio, se il giudice ha motivo di dubitare della sincerità del confitente accusatore. Quindi, la chiamata di correo, della cui attendibilità intrinseca il giudice dubita (situazione che si risolve in dubbio sul dichiarante), non è più valutata come entità idonea a divenire la prova piena del fatto dichiarato ai sensi del terzo comma dell'art. 192, ma deve essere esaminata come indizio, ai sensi del secondo comma del citato articolo 192. Dapprima nel contesto di un'analisi induttiva iniziale, che consente di risalire da ciascun dato certo acquisito al processo (gli indizi) al probabile fatto ignoto (il reato e l'autore), e successivamente in una valutazione unitaria di sintesi degli indizi, che conduca, con l'esclusione di qualsiasi possibile ragionevole alternativa, alla certezza processuale del fatto originariamente ignoto. Il procedimento tipico di acquisizione della prova indiziaria è diverso in ogni fase da quello descritto nel terzo comma dell'art. 192, che si conclude anch'esso con una valutazione unitaria della chiamata e degli elementi di riscontro. Ma in quest'ultimo è preminente la chiamata di correo, che è già in nuce fonte di prova dei fatti narrati, e la stessa valutazione finale dei riscontri ha il limitato scopo di confermare un iniziale giudizio di attendibilità espresso dal giudice. Mentre nella prova indiziaria la valutazione di sintesi è il momento in cui confluiscono tutti gli indizi, per fondersi in un giudizio unico, senza che la chiamata di correo acquisti una propria autonoma rilevanza.
Questo è il significato della prima pronuncia di annullamento della Corte, che non ha espresso in alcun modo un orientamento contrario alla sua giurisprudenza costante in materia di valutazione della chiamata di correo, demandando al giudice di rinvio di attenersi ai principi che regolano l'acquisizione della prova indiziaria. Gli ha in sostanza indicato un percorso di giudizio, in base al quale il giudice di merito non doveva limitare la valutazione della prova al solo accertamento dell'attendibilità della chiamata di correo (articolato nei modi indicati dalla costante giurisprudenza della Corte), ma doveva, in caso di fallimento, considerare la chiamata di correo un indizio (come tale da esaminare ai sensi dell'art. 192, secondo comma), soggetto non solo ad una vaglio analitico, ma anche ad una valutazione globale di sintesi assieme a tutti gli altri indizi acquisiti al processo. E di conseguenza ha rinviato per un nuovo integrale esame del fatto.
Premesso quanto sopra si deve concludere che, nel pronunciare la sentenza impugnata, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria non si è attenuta ai principi di diritto indicati dalla Cassazione ed è incorsa in vizi di motivazione.
Ha omesso in primo luogo di valutare il requisito della credibilità del CH, in relazione ad elementi oggettivi attinenti alla sua personalità, alla sua vita anteatta, ai suoi rapporti precedenti con il chiamato (esaminati superficialmente solo per escludere l'esistenza di prove di inimicizia con l'accusato). Ha operato solo apparentemente un controllo logico dell'intrinseca attendibilità della chiamata di correo, che avrebbe dovuto essere esaminata in base alle sue caratteristiche specifiche di verosimiglianza, precisione, coerenza, costanza, spontaneità, completezza della narrazione dei fatti. Lo stesso giudice di appello ha, d'altronde, dato atto della singolarità del comportamento, assunto, dal chiamante in correità, che aveva in successive versioni reso dichiarazioni difformi e contraddittorie, durante le indagini preliminari e in dibattimento, dove da ultimo aveva ritrattato la propria confessione. Questa premessa comportava l'obbligo per la Corte di indicare il contenuto delle difformità e di descrivere il comportamento, qualificato come singolare, esaminando le specifiche ragioni, che ciò nonostante rendevano attendibile l'accusa. La Corte d'assise d'appello si è invece sottratta a questo compito, ricorrendo a valutazioni di carattere intuitivo, basate sull'affermazione che il CH avesse agito in tal modo (cioè mentito, come è ineluttabile quando di un fatto si danno versioni dissimili e contrastanti) per "un meccanismo logico e psicologico di rimozione del proprio ruolo". E, sulla base di questa affermazione aprioristica, invertendo i termini di un ragionamento razionale, ha interpretato le incongruenze del racconto con una causa che le giustificava. Ed, inoltre, la stessa causa, addotta a giustificazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, appare in contraddizione con la motivazione complessiva della sentenza, che si regge sull'esistenza e attendibilità di un'accusa rafforzata dall'ammissione della propria responsabilità. Ed anche a ritenere che questa contraddizione non esista, argomentando che l'intento difensivo era limitato a diminuire la propria responsabilità (in concreto ad escludere di avere partecipato materialmente all'omicidio del AN), si dovrebbe allora concludere - in base alla pronuncia di condanna - che non vi era mai stata un'inequivoca e completa confessione del CH e che le sue dichiarazioni erano intessute di mendacio sin dall'inizio, cosicché non è ragionevole escludere che potesse essere falsa l'iniziale accusa diretta all'OR e che sia stata sostenuta anche dopo, proprio per non indebolire ulteriormente la propria difesa, cioè per gli stessi motivi indicati a dimostrazione dell'attendibilità del CH. E questa argomentazione ipotetica equivale sostanzialmente a quella accusatoria a riprova del carattere solo apparentemente razionale di entrambe.
Neppure è corretta la successiva valutazione dei riscontri esterni di attendibilità. Infatti, la mancanza di una reale motivazione sulla credibilità del chiamante in correità e i vizi logici sopra indicati della motivazione sull'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, non consentivano alla Corte di procedere, come essa ha invece inteso, ad un esame dei riscontri esterni di attendibilità ai sensi dell'art. 192, terzo comma, del c.p.p.. Nè d'altronde la motivazione sui riscontri ha un contenuto di tale persuasività, da essere sufficiente, nell'incertezza dell'attendibilità della chiamata di correo, a giustificare l'affermazione di responsabilità del ricorrente ex art. 192, secondo comma, per la incompletezza della prova indiziaria. La sentenza deve, perciò essere annullata per violazione dell'art. 192, terzo e secondo comma, del c.p.p. e per vizi della motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, che procederà ad un nuovo e compiuto esame nel merito, attenendosi ai seguenti principi di diritto:
A) "Ai sensi dell'art. 192, co. 3, c.p.p. la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato, in presenza di tre requisiti, che devono in concreto essere accertati dal giudice di merito e che consistono: a) nell'attendibilità del dichiarante (confitente e accusatore), valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo;
b) nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri dello stesso tenore;
c) nell'esistenza di riscontri esterni ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per confermarne l'attendibilità, al cui esame, peraltro non si può procedere, se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni";
B) "Poiché il riscontro esterno della chiamata di correo ha solo la funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante, gli elementi di prova utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, e non è necessario che concernano in modo diretto il thema probandum e tanto meno che consistano in prove autonome della colpevolezza.";
C) "Peraltro, ai sensi del combinato disposto di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 192 c.p.p., nel caso in cui sussistano dei dubbi sulla credibilità personale del chiamante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, il giudice dovrà egualmente valutare la chiamata in correità (di cui non sia stata accertata l'oggettiva inattendibilità) ai sensi del secondo e non del terzo comma dell'art. 192, come indizio dei fatti oggetto del giudizio e non come dichiarazione di un soggetto del processo idonea a divenire prova diretta di quegli stessi fatti, e il giudice di merito dovrà vagliare la chiamata di correo con i criteri, che disciplinano l'acquisizione della prova indiziaria: a) esaminandone dapprima la gravità, precisione e concordanza;
b) e valutandola successivamente assieme agli altri indizi per giungere con un ragionamento di tipo sillogistico deduttivo alla prova indiziaria del fatto, oggetto del giudizio;
c) tenendo conto della circostanza che gli altri indizi dovranno avere una propria oggettiva valenza probatoria in ordine al thema probandum, poiché l'obbiettivo immediato dell'esame di tutto il materiale probatorio non è più ai sensi del terzo comma dell'art. 192 la conferma dell'attendibilità della chiamata di correo, ma l'accertamento del fatto ex art. 192, secondo comma".
P.Q.M
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio, ad altra sezione, della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000