Versione
1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 21.
((ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224))
((ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224))
Commentari • 57
- 1. L'essere umano nel diritto penale: note su una giusantropologia penaleFrancesco Gandolfi · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2022 · 191.48778
[…] Non tutte le modalità punitive sono ammesse: quelle del sangue sono bandite (art. 21 c.p.); mentre sono approvate dalla comunità le pene che restringono la libertà personale o che nuociono alla ricchezza del delinquente (art. 18 c.p.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 436
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 08/02/2024, n. 88Provvedimento: […] Quanto al 2° motivo del ricorso, l'eccezione di mancata notifica della cartella è inammissibile non essendo stati tempestivamente impugnati gli atti tipici esattivi, la cui mancata impugnazione comporta automatica ed implicita rinuncia ad ogni eccezione sollevabile nei rituali sessanta giorni dall'avvenuta notifica (art. 21 c.p.Leggi di più...
- definitività credito erariale·
- inammissibilità eccezioni·
- impugnazione atti esattivi·
- sospensione termini prescrizionali COVID-19·
- art. 21 c.p.t.·
- mancata notifica cartella·
- notifica atti interruttivi·
- prescrizione decennale