Art. 2624.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
(massima n. 1) L'art. 136 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385 (relativo al fatto di chi, esercitando funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, contragga obbligazioni con lo stesso istituto di credito, in mancanza di apposita deliberazione dell'organo di amministrazione), non può ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, che ha radicalmente modificato l'art. 2624 c.c. al quale lo stesso art. 136 rinvia, ancora oggi, ai fini dell'individuazione della pena da irrogare. […]
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