Versione
24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
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Art. 712. Transito (( 1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. )) 2. Il transito non puo' essere autorizzato:
a) se l'estradizione e' stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698; c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
(( 3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio. )) 4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per via aerea e non e' previsto lo scalo nel territorio dello Stato.
Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.
a) se l'estradizione e' stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698; c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
(( 3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio. )) 4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per via aerea e non e' previsto lo scalo nel territorio dello Stato.
Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.
Commentari • 16
- 1. significato, procedura e casi celebriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2021 · 115.03826
Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2021, n. 8521Provvedimento: […] A ragione osservava che ai fini della legittimità dell'ordine di esecuzione era irrilevante la circostanza, pur pacifica, che il DE, dopo la cessazione di efficacia del titolo cautelare sulla base del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo, fosse rimasto in stato di detenzione sulla scorta di titoli esecutivi illegittimi perché emessi in violazione del principio di specialità di cui all'art. 712 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- carcerazione sine titulo·
- mandato di arresto europeo·
- art. 31 legge n. 69/2005·
- art. 657 cod. proc. pen.·
- principio di specialità·
- ordine di esecuzione·
- inefficacia mandato di arresto europeo·
- computazione pena residua·
- art. 616 c.p.p.