Articolo 712 del Codice di procedura penale
Articolo 724Articolo 714
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24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 712. Transito (( 1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. )) 2. Il transito non puo' essere autorizzato:
a) se l'estradizione e' stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698; c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
(( 3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio. )) 4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per via aerea e non e' previsto lo scalo nel territorio dello Stato.
Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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