Articolo 24 del Codice penale
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8 agosto 2009
Art. 24.

(Multa)

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 50)) ((ne' superiore a euro 50.000))

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000))
Entrata in vigore il 8 agosto 2009
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