Sentenza 23 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2003, n. 31746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31746 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2003 |
Testo completo
Sentenza n.812 Registro generale n.29390 del 2002 udienza pubblica del 23 maggio 2003 (n.8 del ruolo) 317 46/03 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori: Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
2. Dott. Saverio Mannino Consigliere
3. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
4. Dott. Carlo Di Casola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 1) TT ID, nato a [...] il [...];
2) DI RE, nato a [...] il [...]; Richiesta copia studic
3) OP HE, nato a [...] il [...]; dal Sig. SMALDOVE
4) ZZ RI, nato a [...] il [...]; per diritti un
5) UM EN, nato a [...] il [...]; 116-11-X1-03 6) ON RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 18-4-2002 della Corte d'Appello di Brescia IL CANCELLIERE
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, dr. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori, avv.ti Antonio Smaldone (per ZZ) e Flaviano Mindopi
(per DI), che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1.1 . Con sentenza in data 26-6-1998, il Tribunale di Brescia, sez. I penale, ha dichiarato TT ID, DI RE, OP HE, ZZ RI, UM EN e ON RE colpevoli di svariati reati di importazione di quantitativi anche ingenti di sostanze stupefacenti e, ritenuta la continuazione, concesse a DI e ON l'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, DPR n.309 del 1990, e agli stessi
DI e ON nonché a UM EN le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, riconosciuta a tutti gli imputati ad eccezione del DI la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., ha condannato TT alla pena anni sedici di reclusione e £.280.000.000 di multa, DI alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione e £.45.000.000 di multa, OP alla pena di anni otto di reclusione e
£.80.000.000 di multa, ZZ alla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione e
£.500.000.000 di multa, UM alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e
£.
8.000.000 di multa, e ON alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e
£.40.000.000 di multa.
Con sentenza in data 18-4-2002, la Corte d'Appello di Brescia, sez. I penale, in parziale riforma della sentenza suindicata, ha ridotto la pena inflitta all'appellante DI RE ad anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 11.500 di multa, all'appellante ON RE ad anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 12.000 di
R₂2
OP HE ad anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 32.0000 di multa, a ZZ RI ad anni quindici di reclusione ed euro 80.000.000 di multa, sostituendo nei confronti di DI e ON la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque e confermando nel resto.
1.2 . Avverso questa sentenza della Corte d'Appello di Brescia hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, TT ID, ON RE, OP HE, ZZ RI, DI RE e UM EN, chiedendone l'annullamento.
In particolare:
TT ID si limita a dichiarare di avere presentato il ricorso "al 1) fine di impedire che l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di condanna abbia come conseguenza l'immediata emissione dell'ordine di carcerazione".
ON RE deduce, con un unico motivo, violazione di legge ex 2) art.606, lettera b), c.p.p., in relazione all'art.448 c.p.p. e mancanza di motivazione ex art.606, lettera e), c.p.p.., in quanto egli, dopo avere formulato all'udienza preliminare richiesta di applicazione patteggiata della pena con il consenso del Pubblico Ministero, avrebbe ribadito tale richiesta in sede di atti preliminari al dibattimento di primo grado e nei motivi di appello. La Corte di merito avrebbe pronunciato sentenza ex art.599 c.p.p., senza decidere preliminarmente sulla richiesta di applicazione della pena e senza avere in alcun modo motivato il rigetto della medesima.
3) OP HE lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione dell'aumento di pena per la contestata recidiva (art.606, lettera a, c.p.p. in relazione all'art.99 c.p.). Nel ricorso presentato nell'interesse di ZZ RI si deduce in
4) primo luogo la violazione degli artt. 484, 420 ter, e 178 c.p.p., eccependo la nullità dell'ordinanza di rigetto del legittimo impedimento da lui addotto a comparire all'udienza, con conseguente nullità del procedimento proseguito in sua assenza e della sentenza. All'udienza del
18 aprile 2002 era stata prodotta documentazione attestante lo stato di impedimento del ZZ, determinato dal ricovero dello stesso presso l'ospedale Cardarelli di Napoli in data 15 aprile 2002 per “insufficienza respiratoria in operato di carcinoma papellifero tiroidale". La Corte d'Appello aveva, però, ritenuto che tale documentazione non desse sufficiente prova non solo dello stato di ricovero dell'imputato presso il nosocomio, ma, ancora prima, della provenienza della stessa dall'ospedale ove l'imputato si trovava ricoverato. Con un secondo motivo di ricorso si deduce "violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione" in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità del ZZ in base ad "elementi probatori, dei quali si contesta l'univocità e puntualità". La Corte di merito sul punto si sarebbe sostanzialmente riportata alla considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, non avrebbe interpretato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con il particolare rigore richiesto ai fini di valutarne l'attendibilità e si sarebbe limitata a riscontrarne una concordanza nel narrato "sul nucleo essenziale di singoli episodi",
R 2 individuando i necessari riscontri nei meri contatti telefonici intercorsi tra i coimputati.
DI RE lamenta la illogicità della motivazione della sentenza 5) censurata per "l'erroneo conteggio operato dal giudice di merito” in riferimento alla determinazione della pena, in quanto "a ben vedere detto conteggio nello svolgimento matematico avrebbe dovuto condurre ad ulteriore riduzione".
UM EN deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.606, lettera b), c.p.p., in relazione all'art. 192, comma 3, c.p.p., in quanto, in una fattispecie consistente in una pluralità di fatti e in una molteplicità di chiamati in correità, la Corte di merito avrebbe ritenuto che i riscontri rinvenuti per taluni fatti e per taluni soggetti, in una visione unitaria della prova, potessero spiegare la loro efficacia corroborante anche per gli altri, con ciò non conformandosi alla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto indispensabile l'esistenza di riscontri individualizzanti alle chiamate in correità.
DIRITTO
TT ID si è limitato a dichiarare di avere presentato il ricorso "al 2.1 fine di impedire che l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di condanna abbia come conseguenza l'immediata emissione dell'ordine di carcerazione".
Non essendo stati enunciati i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, si impone la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art.581 c.p.p.
2.2 . Con un unico motivo di ricorso ON RE ha dedotto la violazione dell'art.448 c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto ex art.606, lettera e), c.p.p., in quanto la Corte di merito avrebbe pronunciato sentenza ex art.599 c.p.p., senza decidere preliminarmente (e comunque senza motivare) sulla richiesta di applicazione della pena, da lui formulata in udienza preliminare e ribadita negli atti preliminari del dibattimento di primo grado e nei motivi di appello. La censura è inamissibile.
La procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art.599, comma 4, c.p.p., presuppone che l'imputato, nel concordare con il Pubblico Ministero la nuova determinazione della pena, rinunci contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" tra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Sicché devono intendersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative alla applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art.606, comma 3, ult. parte, c.p.p. (sez. I, sent.2788 del 4- 3-1998, rv.210001; sent. 13561, del 22-12-1998, rv.212061).
.".2.3 OP HE, con il suo ricorso, ha eccepito la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione dell'aumento di pena per la recidiva. Si tratta di una censura del tutto infondata.
R. 3 Infatti, l'entità dell'aumento di pena per la recidiva (mesi due di reclusione ed euro 1000), senza dubbio di limitato rilievo a fronte della pena comminata, risulta avere formato oggetto della valutazione discrezionale della Corte d'Appello, che, per altro, ha operato una riduzione in proposito rispetto al giudice di prime cure. Nella sentenza censurata, infatti, si precisa che si ritiene di dover mitigare il trattamento sanzionatorio riservato al OP, “pur dovendo trovare conferma il diniego delle attenuanti generiche in difetto di ogni sintomo di ravvedimento e dei poco commendevoli precedenti penali, valutando in modo meno severo sia gli aumenti di pena per le aggravanti (diverse da quella dell'ingente quantità) avuto riguardo alla modesta incidenza che esse hanno svolto nell'agevolazione dell'azione criminosa, sia l'aumento a titolo di continuazione". Conseguentemente, essendo la sentenza impugnata adeguatamente, anche se sinteticamente, motivata, questa Corte è chiamata a un sindacato a lei precluso,
2.4 . Il ricorso proposto nell'interesse di ZZ RI si incentra sulla asserita violazione degli artt.484, 420 ter, e 178 c.p.p. Si deduce, in particolare, la nullità dell'ordinanza di rigetto del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, con conseguente nullità del procedimento proseguito in assenza dell'imputato e della sentenza. Si rappresenta che all'udienza del 18 aprile 2002 era stata prodotta documentazione attestante l'impedimento del ZZ, determinato dal ricovero dello stesso presso l'ospedale Cardarelli di Napoli in data 15 aprile 2002 per
"insufficienza respiratoria in operato di carcinoma papellifero tiroidale". La Corte
d'Appello aveva, però, ritenuto che tale documentazione non desse sufficiente prova non solo dello stato di ricovero dell'imputato presso il nosocomio, ma, ancora prima, della provenienza della stessa dall'ospedale ove l'imputato si trovava ricoverato. Con un secondo motivo di ricorso si deduce "violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione” in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità del ZZ, in quanto la Corte di merito si sarebbe sostanzialmente riportata alla considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, non avrebbe interpretato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con il particolare rigore richiesto ai fini di valutarne l'attendibilità e si sarebbe limitata a riscontrarne una concordanza nel narrato "sul nucleo essenziale di singoli episodi", individuando i necessari riscontri esclusivamente nei contatti telefonici intercorsi tra i coimputati. Entrambe le censure sono manifestamente infondate.
Quanto alla prima, va premesso che il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell'imputato si sottrae al sindacato di legittimità, dovendo questa Corte limitarsi ad accertare se il potere discrezionale, attribuito al giudice di merito, sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici (sez. VI, sent.620 del 19-1- 1996, rv.203410).
Nel caso di specie, la Corte di merito, nella sua ordinanza di rigetto del 18 aprile 2002 ha rilevato in primo luogo che il documento prodotto dalla difesa non recava alcuna firma, né altra attestazione da cui potesse presumersi la provenienza dall'Ente
Pubblico e, in secondo luogo, che la patologia indicata (insufficienza respiratoria in operato di carcinoma papillifero tiroideo) non era di per sé ostativa alla partecipazione al processo, in quanto non veniva attestata la intrasportabilità né la gravità della malattia.
Si tratta di una motivazione correttamente argomentata e aderente alla realtà prospettata nel fax prodotto dalla difesa, posto che in effetti questo era costituito da un atto in fotocopia non firmato né timbrato dall'ospedale, attestante un ricovero avvenuto tre giorni prima della data di udienza, nel quale nulla si precisava in ordine alla attualità
R. 4 e gravità della malattia e soprattutto in ordine alla intrasportabilità del ZZ ed alla sua impossibilità di assentarsi dall'ospedale per presenziare all'udienza. A parte il fatto che nello stesso documento è prevista una data di dismissione del paziente (22-4-2002), che in qualche modo depone per la natura non assoluta dell'impedimento. In riferimento al secondo ordine di censure, va rilevato che nella sentenza censurata la Corte d'Appello di Brescia ha proceduto ad una attenta valutazione delle chiamate in correità effettuate dal DI e dal ON, specificando che esse erano state originate da decisioni autonome ed indipendenti e argomentando in dettaglio in ordine alla loro attendibilità intrinseca, per nulla incisa dalle poche e marginali contraddizioni. La Corte di merito ha poi rinvenuto elementi esterni di riscontro a dette chiamate in correità nelle risultanze derivanti dagli acquisiti tabulati telefonici, che hanno permesso di appurare la coincidenza temporale fra le operazioni di illecita importazione ed il verificarsi dei contatti telefonici attribuiti al ricorrente. In proposito la Corte ha correttamente osservato che, non esistendo tra il ON ed il ZZ rapporti diversi da quelli incentrati sulla importazione della cocaina e non essendo state allegate le ragioni di tali contatti telefonici, questi ultimi, coincidenti con il periodo in cui DI eseguiva i trasporti della droga, non potessero che avere attinenza con l'arrivo della sostanza stupefacente dalla Spagna. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si limita a prospettare una diversa e, per lui, più adeguata valutazione degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto, come già si è visto, alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione (Cass., I, sent. n.11871 del 4-12-1995, rv.203251). 2.5 DI RE lamenta la illogicità della motivazione della sentenza censurata per "l'erroneo conteggio operato dal giudice di merito" in riferimento alla determinazione della pena, in quanto "a ben vedere detto conteggio nello svolgimento matematico avrebbe dovuto condurre ad ulteriore riduzione".
Il ricorso è inammissibile.
Il DI, infatti, nel concludere l'accordo previsto dall'art.599, comma 4, c.p.p., ha definitivamente rinunciato agli altri motivi di gravame e ha personalmente proposto la pena poi comminata in sentenza, la quale, indipendentemente dalla regolarità delle operazioni di calcolo effettuate dalla Corte di merito, non è una pena illegale.
2.6 . UM EN deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., in quanto, in una fattispecie consistente in una pluralità di fatti e in una molteplicità di chiamati in correità, la Corte di merito avrebbe ritenuto che i riscontri rinvenuti per taluni fatti e per taluni soggetti, in una visione unitaria della prova, potessero spiegare la loro efficacia corroborante anche per gli altri, con ciò non conformandosi alla giurisprudenza di legittimità che avrebbe ritenuto indispensabile l'esistenza di riscontri individualizzanti alle chiamate in correità.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Si è già visto che la Corte d'Appello di Brescia ha adeguatamente valutato le risultanze processuali, fornendo una logica e corretta motivazione (v. punto 2.4). Ciò è vero in particolare per il UM, in riferimento al quale la Corte di merito, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dal ricorrente, ha indicato precisi riscontri individualizzanti alle chiamate in correità (la sua contiguità alla cerchia dei
R.5 Cavallo;
il suo arresto in Genova con due chili di cocaina;
la coincidenza tra le due chiamate in riferimento all'episodio della restituzione di una ventina di chili di hashish...).
2.7 . Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 500 (cinquecento) per ciascuno di essi.
Per questi motivi
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 maggio 2003
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Depositato in Cancelleria
IL CANCELLIERE C1 oggi, 28 LU6.2003 Lidia Scalia
IL CANCELLIERE C1
معرف
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