Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Il dolo eventuale non è compatibile con il reato di ricettazione, poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. (Nella specie la Corte, rilevato come il giudice di merito avesse semplicemente accertato l'accettazione del rischio, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa di quanto ricevuto, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 712 c.p.).
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/1999, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 16/11/1999
1. Dott. GIORGIO DI IORIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DONATO DANZA Consigliere N. 1455
3. Dott. MICHELE BESSON Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA BOTTALICO Consigliere N. 21812/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PA NN ND avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 24.3.1999 Visti gli atti, la sentenza de citata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Iorio
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso Fatto e diritto
Con sentenza in data 19.3.1998 il PR di Voghera dichiarava PA NN ND colpevole del reato di ricettazione di due assegni di conto corrente di provenienza furtiva e lo condannava alla pena di anni uno, mesi nove di reclusione e lire 1.000.000 di multa, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
Riteneva il PR che la certezza della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione, si fondava sulla provenienza da furto dei titoli, sul possesso degli stessi da parte dell'imputato e sulle contrastanti versioni fornite dallo stesso, che alla PG aveva dichiarato che gli assegni li aveva ricevuti da tale OR IN, mentre al dibattimento aveva dichiarato che gli erano stati dati da certo OS BE in acconto per fornitura di merce.
Il difensore dell'imputato proponeva appello chiedendo la rinnovazione del dibattimento per sentire il teste RI BI sulla circostanza del rapporto dell'imputato con l'OS, l'assoluzione o in subordine l'applicazione dell'art. 712 cp ovvero la derubricazione in ricettazione lieve.
La Corte di Appello di Milano con la sentenza in epigrafe confermava la sentenza del Tribunale.
Riteneva il giudice d'appello che era ininfluente la rinnovazione del dibattimento che non avrebbe comunque consentito di accertare la coincidenza tra gli assegni di cui alla imputazione e quelli del rapporto con l'OS. Nel merito condivideva le motivazioni del PR rilevando la non ricorrenza delle ipotesi di reato di cui agli art. 712 e 648 cpv. cp. Il PA ha proposto ricorso per Cassazione lamentando: 1) la mancata rinnovazione del dibattimento che avrebbe consentito di acquisire una prova decisiva della sua innocenza;
2) la illogica motivazione del giudizio di responsabilità posto che se egli fosse stato consapevole della illecita provenienza degli assegni non li avrebbe girati a persone da lui conosciute così da essere facilmente identificato;
3) la mancanza dell'elemento psicologico del reato contestato perché le circostanze anzidette e il risarcimento del danno erano prova della sua buona fede nelle ricezione dei titoli;
4) la erronea individuazione da parte del PR di un dolo eventuale, non ipotizzabile in tema di ricettazione;
5) la ricorrenza, in subordine, della ipotesi di reato di cui all'art. 712 cp ovvero all'art. 648 cpv. cp. Osserva la Corte che in accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Infatti il giudice di merito ha ravvisato l'elemento psicologico del reato di ricettazione nell'atteggiarsi della coscienza e volontà del soggetto attivo come accettazione del rischio della illecita provenienza degli assegni, cioè in un dolo eventuale. Orbene il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto, deve ricercarsi proprio nell'elemento psicologico che nel primo reato, si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza (Cass. 6^ sez. pen.
7.12.1989 n. 17237). Pertanto il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve provenga da delitto, equivale al dubbio mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto (Cass. sez. pen. II, 5.1.199 3 n. 3). Nel caso in esame, come si è detto, il giudice di merito ha ritenuto colpevole di ricettazione l'imputato per aver accettato il rischio della illecita provenienza degli assegni;
il che equivale a dire che il suddetto si prospettò tale eventualità e quindi non vi fu certezza di lecita provenienza ma dubbio sulla liceità medesima.
Così valutati i fatti e l'elemento soggettivo del reato, la condotta incriminata si identificava in un incauto acquisto, reato estinto per prescrizione.
L'obbligo di declaratoria immediata di tale causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 129 cpp, non consente l'esame degli ulteriori motivi di ricorso che vanno ritenuti assorbiti.
P.Q.M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, qualificato il fatto come incauto acquisto ex art. 712 cp perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000