Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1997, n. 5390
CASS
Sentenza 26 novembre 1997

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È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, primo comma cod. proc. pen.), il ricorso per Cassazione contro il provvedimento del pretore che, constatata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, disponga la trasmissione degli atti al p.m. per la rinnovazione della citazione. Tale provvedimento non può essere considerato abnorme, atteso che il pretore ha il potere di emetterlo, non potendo invece disporre la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., la quale presuppone la valida instaurazione del rapporto processuale, che è esclusa dalla mancata notifica all'imputato della citazione in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1997, n. 5390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5390
    Data del deposito : 26 novembre 1997

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