Sentenza 26 novembre 1997
Massime • 1
È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, primo comma cod. proc. pen.), il ricorso per Cassazione contro il provvedimento del pretore che, constatata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, disponga la trasmissione degli atti al p.m. per la rinnovazione della citazione. Tale provvedimento non può essere considerato abnorme, atteso che il pretore ha il potere di emetterlo, non potendo invece disporre la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., la quale presuppone la valida instaurazione del rapporto processuale, che è esclusa dalla mancata notifica all'imputato della citazione in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1997, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Aldo Saulino Presidente del 6/10/1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 5390
3. " Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. " NI NA " N. 5050/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di CE RI, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza II novembre 1997 del GIP presso la Pretura Circondariale di Rieti
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento della sentenza
O S S E R V A
Con l'impugnata decisione è stata applicata alla imputata, su richiesta delle parti, la pena di giorni 7 di reclusione e L. 80.000 di multa, convertita quella detentiva in L. 525.000 di multa, per ipotesi di reato ex art. 624 c.p.. Ricorre il Pg di Roma denunciando violazione di legge per aver il giudice applicato una pena illegale in quanto inferiore al minimo previsto per la pena detentiva irrogata.
Il ricorso è fondato.
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la pena della reclusione in nessun caso può essere applicata in misura inferiore a quella minima prevista dall'art. 23 c.p., neppure per effetto della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p., che, pure avendo funzione e natura processualistiche, deve considerarsi tuttavia alla stregua di una comune causa di riduzione della pena, regolata conformemente alle attenuanti.
Pertanto, la pena nella specie applicata dal pretore di Bari è illegale e, di conseguenza, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza de qua.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Pretore di Rieti.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999