Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
La ritualità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo della esistenza dei decreti di autorizzazione è questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, qualora contestata, deve essere accertata dal giudice procedente in termini di oggettiva certezza affinché, mediante il controllo della legittimità delle intercettazioni stesse da parte del giudice, sia tutelato il principio della legalità della prova. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione della Corte di appello che, pur ritenendo l'importanza essenziale delle intercettazioni, non aveva ritenuto di dover procedere alla verifica della esistenza dei detti decreti sul presupposto della genericità dell'eccezione, della obbligatorietà dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle sole trascrizioni delle registrazioni effettuate, della impossibilità di compulsare il fascicolo del p.m. e della conseguente presunzione che la questione non fosse stata posta atteso che diversamente il p.m. avrebbe potuto tacitarla esibendo i detti provvedimenti).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2000, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 28/01/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N.169
3. Dott. SEPE AO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N.13911/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) LC AN AO n. il 17.09.1963
2) AL AN AO n. il 07.12.1962
3) UR DO n. il 28.03.1962
4) TR US. n. il 16.10.1934
avverso sentenza del 18.12.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Mario Iannelli che ha concluso per annullamento senza rinvio per il ricorrente IO per morte del reo;
annullamento con rinvio nei confronti degli altri ricorrenti Uditi i difensori Avv. GI Di Peri per i ricorrenti AL, MO e GI ed avv. Armando Veneto, per il AL, i quali concludono per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo dichiarava IO GI, AL AN AO, NE GA e RO MI colpevoli dei reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, e 73, commi 1 e 6, ed 80, comma 2, del D.P.R. N. 309/90, ai medesimi ascritti per essersi associati tra loro e con persone non compiutamente identificate allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dal citato art. 73 e per avere, in concorso tra loro e con persone non compiutamente identificate, acquistato, trasportato, spedito in transito, importato e commerciato ingenti quantità di sostanze stupefacenti, di cui alla tabella 1 prevista dall'art. 14 del citato D.P.R., in Colombia, Inghilterra, Milano, Sciacca, Casteltermini e Palermo, fino al 23 dicembre 1993; e, per l'effetto - esclusa per il IO ed il AL la contestata aggravante di aver agito nella veste di promotori ed organizzatori del sodalizio criminoso, nonché, in relazione al delitto associativo, la aggravante del numero di persone - condannava tutti i predetti imputati alla pena di anni venti di reclusione e lire 200.000.000 di multa ciascuno. Il Tribunale stesso assolveva, invece, MO AN AO e GI OM dalle medesime imputazioni per non aver commesso il fatto. La vicenda oggetto del procedimento, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, può riassumersi come segue. Il 23 dicembre del 1993 erano stati rinvenuti e sequestrati presso il porto inglese di Felixtown 224 kg. di cocaina avente un'elevata percentuale di principio attivo di cloridrato (circa l'80%). Lo stupefacente, suddiviso in involucri del peso di kg. 1,5 ciascuno, era stato collocato, all'interno di un sottofondo, in un container contenente una partita di caffè, che, insieme ad altro container risultato in regola, era stato scaricato dalla motonave Maipo la quale, nei primi giorni di quello stesso mese, era salpata dal porto ecuadoriano di Guaiyaquil. La spedizione del caffè era diretta alla società Cafè Mio di NE GA domiciliata presso lo studio inglese di Michael RO: costui, in sede di interrogatorio reso dinanzi all'autorità inglese, aveva protestato la propria innocenza assumendo di essere stato semplicemente incaricato dal NE di curare gli adempimenti necessari per la importazione del caffè per conto della società Cafè Mo, risultata, peraltro, fittizia. Gli accertamenti compiuti sui containers in questione avevano consentito di appurare che gli stessi erano riferibili a tale Edgar EZ, noto trafficante di droga conosciuto anche con il soprannome "el nano".
Il Tribunale precisava che le indagini, che avevano portato all'incriminazione degli imputati sunnominati, si erano sviluppate attraverso servizi di osservazione posti in essere dalla polizia colombiana e dalla polizia inglese, nonché attraverso una serie di intercettazioni telefoniche. Il Tribunale osservava che dette indagini avevano preso le mosse dalle intercettazioni eseguite sulla utenza telefonica colombiana in uso al citato EZ, da cui si era risaliti ad altra utenza colombiana installata presso l'abitazione di pertinenza di tale Debora ND, compagna colombiana LLimputato IO, utenza anch'essa posta sotto controllo. Le intercettazioni operate proprio su quest'ultima utenza ed il risultato di una successiva perquisizione LLabitazione avevano consentito di accertare che l'utenza medesima era stata usata dallo stesso IO e dal AL, i quali avevano dimorato presso la ND, e di verificare i collegamenti dello stesso IO con il EZ. Il Tribunale rilevava che per lo sviluppo delle indagini erano risultati essenziali: 1) il contenuto di alcune conversazioni intercettate su detta utenza, ed in particolare di quella - attribuita al IO ed al AL - nel corso della quale i due interlocutori avevano citato il nome della motonave sulla quale sarebbe stata trasportata la droga ("Maigo", simile a "Maipo") e le ultime due cifre del numero dei container nel quale la sostanza stupefacente sarebbe stata occultata (SW); 2) un fax spedito a mezzo della stessa utenza a Londra allo studio legale del RO nel quale era stato fatto riferimento al porto da dove era salpata la motonave Maipo;
3) i contatti, constatati dalla polizia colombiana, del IO con soggetti colombiani notoriamente coinvolti nel traffico di stupefacenti;
4) i contatti, appurati dalla polizia inglese anche attraverso i tabulati del traffico telefonico dello studio del RO, di quest'ultimo con il NE e dello stesso NE con il EZ e con narcotrafficanti inglesi;
5) le indirette e piuttosto vaghe indicazioni fornite da due collaboratori di giustizia - MA IL e SC VI - riguardanti il coinvolgimento del AL e LLMO in pregressi traffici di droga. Sulla scorta di siffatte risultanze processuali - e dopo aver espresso un giudizio positivo in ordine alla intrinseca attendibilità dei due predetti collaboratori - il Tribunale riteneva, dunque, sufficientemente provato il coinvolgimento di tutti i suddetti imputati nella delittuosa vicenda in oggetto, mentre considerava insufficienti, ai fini LLaffermazione della penale responsabilità, gli elementi acquisiti nei confronti di MO AN AO e di GI OM anch'essi accusati di aver partecipato agli stessi fatti sopra illustrati: in particolare, il Tribunale non reputava che i nomi O" e "AO", presenti in alcune conversazioni intercettate, indicassero con certezza costoro. Proponevano rituale gravame gli imputati ritenuti colpevoli con la sentenza di primo grado, nonché il Procuratore della Repubblica:
quest'ultimo si duoleva LLassoluzione degli imputati MO e GI e del mancato riconoscimento LLaggravante di aver agito nella veste di promotori ed organizzatori del sodalizio criminale contestata al IO ed al AL.
La difesa del NE, oltre a proporre censure di merito, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo. La critica principale mossa dal IO all'impugnata sentenza si incentrava in particolare sulla valorizzazione probatoria (dall'appellante ritenuta impropria) delle intercettazioni telefoniche operata dai primi giudici i quali non avrebbero tenuto conto del fatto che le relative conversazioni erano risultate in larga parte incomprensibili, nonché del fatto che non era stato possibile individuare gli interlocutori. Con il gravame si osservava che l'attribuzione al IO delle conversazioni si sarebbe basata piuttosto su sospetti e presunzioni e non su elementi probatori certi, essendo stato tra l'altro trascurato che l'utenza risultava intestata a terza persona e che le indagini della polizia colombiana avevano accertato che la stessa veniva utilizzata anche da altri soggetti;
al riguardo veniva altresì sottolineato dall'appellante come non fosse stata disposta apposita perizia fonica per stabilire la compatibilità della voce del IO con quella LLinterlocutore intercettato e come il procedimento penale instaurato in Colombia si fosse concluso con sentenza di proscioglimento fondata su accertamenti tecnici che avevano escluso la compatibilità delle voci oggetto delle intercettazioni con quella del IO. La difesa di quest'ultimo, denunciando l'illegittimo uso processuale delle conversazioni non interamente trascritte ovvero interpretate dal perito, eccepiva la inutilizzabilità delle medesime ex art. 271 del codice di rito, ed infine - dopo aver evidenziato che il quadro probatorio non aveva comunque, a sud avviso, fornito elementi di certezza tali da legittimare un giudizio di colpevolezza, e dopo aver espresso riserve e perplessità circa l'attendibilità soggettiva del collaboratore di giustizia SC lamentando che il Tribunale aveva trascurato quelle circostanze evidenziate dalla difesa stessa a dimostrazione della inattendibilità del detto collaboratore - si duoleva del trattamento sanzionatorio invocando un ridimensionamento della pena inflitta dal Tribunale.
Per quanto riguarda il gravame del AL, costui deduceva che, a suo avviso, il dibattimento di primo grado aveva evidenziato la superficialità delle indagini condotte dalla polizia colombiana ed il metodo inquisitorio adottato dalla stessa per la trascrizione e la interpretazione delle telefonate intercettate. Ancora, l'appellante eccepiva esplicitamente la inutilizzabilità delle intercettazioni sotto due profili: 1) la apparente assenza, dal copioso materiale cartaceo, di provvedimenti che autorizzassero le intercettazioni;
2) la violazione delle regole essenziali del diritto di difesa, tenuto conto della superficialità del metodo utilizzato per le operazioni di intercettazione e di trascrizione delle conversazioni, nonché della impossibilità di qualsiasi forma di controllo di tali operazioni. La difesa del AL censurava altresì il metodo attraverso il quale, mediante la deposizione di alcuni testi, era stato acquisito il contenuto di alcune conversazioni intercettate, ed inoltre evidenziava che: a) il perito, Dr. MM, dopo aver ricevuto l'incarico peritale dal G.I.P. il 12 giugno 1995, aveva rappresentato l'impossibilità di trascrivere il contenuto delle undici cassette fatte pervenire dall'autorità colombiana per la pessima qualità delle registrazioni, cosicché il magistrato aveva chiesto ed ottenuto la consegna di nuove cassette che l'autorità colombiana aveva inviato, questa volta, in numero di dodici: il che avrebbe comportato la impossibilità per la difesa di controllare la gestione del materiale probatorio;
b) erano emerse discordanze tra le trascrizioni del MM e quelle effettuate in Colombia ed utilizzate dal G.I.P. per emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico degli imputati;
c) il MM aveva evidenziato le insufficienze delle registrazioni, la impossibilità di identificare il nome degli interlocutori, la impossibilità di trascrivere l'80% delle conversazioni in quanto non comprensibile;
d) dalle registrazioni non era stato possibile evincere ne' il chiamante, ne' il chiamato, ne' la data della conversazione, ne' l'utenza di riferimento: tali dati erano stati indicati esclusivamente dalla polizia colombiana. L'appellante osservava poi che il giudizio di colpevolezza a suo carico era scaturito da un quadro probatorio comunque caratterizzato da incertezze e contraddizioni, ed infine si duoleva del trattamento sanzionatorio. La Corte d'Appello di Palermo, nella prima udienza del giudizio di secondo grado, dopo aver provveduto alla separazione della posizione LLimputato RO e dopo aver esaminato le richieste di rinnovazione LListruzione dibattimentale, disponeva perizia al fine di rinnovare la trascrizione delle conversazioni specificamente menzionate dal P.M. appellante in relazione alla posizione LLMO. La Corte stessa, all'esito del giudizio d'appello, pronunciava declaratoria di inammissibilità del gravame proposto dal NE, e, in parziale riforma della impugnata decisione, dichiarava l'MO ed il GI colpevoli del reato di cui all'art. 73 del D.P.R. N. 309/90 loro ascritto al capo b) della rubrica - condannandoli alla pena di anni 15 di reclusione e lire 135.000.000 di multa ciascuno - ed assolveva il GI, l'MO, il IO, il AL e, per l'effetto estensivo, anche il NE, dal reato associativo agli stessi ascritto al capo a) LLimputazione per insussistenza del fatto, rideterminando la pena inflitta in primo grado al IO, al AL ed al NE, in relazione al restante reato loro addebitato, in anni 15 di reclusione e lire 135.000.000 di multa ciascuno.
La Corte di merito, esaminando le singole posizioni degli appellanti e degli imputati oggetto LLappello del P.M., osservava quanto segue:
1) NE GA - il gravame era stato presentato da difensore privo del mandato specifico ad impugnare, necessario essendo il NE rimasto contumace in primo grado;
donde la inammissibilità LLimpugnazione, dalla Corte d'Appello ritenuta peraltro infondata anche nel merito. La Corte, con specifico riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante, riteneva opportuno sottolineare comunque la tardività della proposta eccezione non essendo stata la stessa sollevata nel termine stabilito dall'art. 491, comma primo, c.p.p.:
la Corte precisava che dopo le formalità di apertura del dibattimento di primo grado i difensori si erano, infatti, limitati ad eccepire il difetto di giurisdizione e non già la incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo.
2) AL AN AO e IO GI - la Corte d'Appello, esaminando congiuntamente le posizioni di costoro, precisava che a mezzo delle intercettazioni telefoniche effettuate dall'autorità colombiana era risultata ampiamente provata la partecipazione degli stessi al traffico di cocaina oggetto del procedimento, ed osservava che l'importanza essenziale delle intercettazioni in terra colombiana comportava la necessità di esaminare innanzi tutto le censure di natura procedurale dedotte dagli appellanti... Le argomentazioni svolte dalla Corte di merito in proposito possono così riassumersi:
a) la difesa del AL non aveva eccepito la carenza di provvedimenti di autorizzazione ad effettuare le intercettazioni ma si era limitata a ventilare la mera ipotesi che gli stessi non si trovassero inseriti nel ponderoso incarto processuale;
b) la mancata formale acquisizione dei detti provvedimenti al fascicolo per il dibattimento - di cui in sentenza si dà atto esplicitamente - doveva ritenersi irrilevante essendo richiesto l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, a pena di inutilizzabilità, solo delle trascrizioni delle registrazioni disposte dal G.I.P. e non anche degli atti autorizzativi delle intercettazioni (in proposito veniva ricordato il principio in tal senso enunciato da questa Suprema Corte con la sentenza Sez. 5, 10/11/1995, Sibilia); c) la Corte asseriva di non essere in grado di compulsare il fascicolo del P.M., ed osservava che non risultava che la questione fosse stata posta nel corso delle precedenti fasi di giudizio, perché, diversamente, il P.M. stesso avrebbe potuto facilmente neutralizzarla con la esibizione dei provvedimenti di autorizzazione;
d) la ambigua formulazione della deduzione non poteva considerarsi alla stregua di una denuncia della irregolarità, sotto l'aspetto in esame, delle intercettazioni, sicché la Corte non riteneva di sentirsi vincolata a promuovere un apposito, specifico accertamento in merito;
e) inoltre i testi escussi avevano confermato la esistenza dei decreti di autorizzazione e nel provvedimento di archiviazione adottato dall'autorità giudiziaria colombiana non vi era alcuna menzione di eventuali irregolarità nell'acquisizione delle intercettazioni;
conclusivamente, non vi era alcun motivo di ritenere che le intercettazioni fossero state acquisite in violazione delle norme che le disciplinano, ovvero, più in generale, in violazione dei diritti di difesa. Quanto agli ulteriori rilevi formali mossi con i motivi di impugnazione relativamente alle modalità di esecuzione delle intercettazioni, la Corte di merito osservava che: a) la scarsa qualità delle registrazioni poteva per lo più menomare la valenza probatoria di quella parte delle stesse non comprensibile, ma non determinarne la inutilizzabilità; b) non aveva rilievo che le indicazioni della utenza di riferimento e della data delle registrazioni non fossero state acquisite tramite apposite annotazioni contenute in un verbale, ma attraverso l'intervento vocale preventivo sulle singole conversazioni contenute nei nastri magnetici inviati all'autorità giudiziaria italiana, ovvero, per parte di esse, attraverso la deposizione del teste AG;
c) le osservazioni difensive concernevano in ogni caso le procedure e le modalità seguite nel corso delle indagini preliminari, e quindi apparivano comunque irrilevanti atteso che successivamente si era fatto ricorso alle trascrizioni ed alle traduzioni delle registrazioni, fatte pervenire dalla autorità colombiana, operate dai periti ritualmente incaricati - MM, NT e SO - trascrizioni e traduzioni cui si sarebbe fatto esclusivo riferimento (come precisato dai giudici di secondo grado) per quanto concerne il contenuto delle conversazioni intercettate, salvo il ricorso alle indicazioni integrative concernenti esclusivamente la data delle intercettazioni;
d) quanto ai rilievi riguardanti la assenza di precise indicazioni circa la utenza di volta in volta interessata dalle intercettazioni, gli stessi dovevano essere disattesi ben potendo dette indicazioni desumersi dalle dichiarazioni rese dagli escussi esponenti della polizia colombiana e dallo stesso contenuto delle conversazioni significative ai fini degli accertamenti e delle valutazioni di merito;
e) non poteva negarsi la cattiva qualità delle registrazioni che aveva comportato un notevole impegno e sforzo di percezione da parte dei periti, ma le sintetiche indicazioni talora aggiunte dai periti stessi alle trascrizioni non inficiavano il contenuto trascritto delle conversazioni che costituiva la sola fonte probatoria concretamente utilizzata.
Così esaminati e disattesi i rilievi procedurali, la Corte territoriale, passando ad esaminare nel merito le posizioni degli imputati, osservava che: a) il contenuto delle conversazioni intercettate, nonché alcune specifiche indicazioni e circostanze, contenute nelle conversazioni medesime ed idonee a consentire di individuare agevolmente gli interlocutori, apparivano tali da non lasciare spazio a dubbi di sorta in ordine alla riconducibilità delle conversazioni agli imputati medesimi ed al pieno coinvolgimento di questi ultimi nell'illecito traffico in questione;
b) gli stessi difensori non avevano sollecitato, con il proposto appello, l'espletamento di una perizia fonica;
c) le indagini di supporto, pur se non particolarmente puntuali, erano comunque state occasionate dalle indicazioni desunte dalle intercettazioni, ed i servizi di osservazione avevano consentito di accertare contatti del AL e del IO con noti trafficanti di droga;
d) in presenza del ricco quadro probatorio, quale emerso e descritto, le indicazioni dei collaboratori MA e SC - peraltro relative ad azioni e condotte illecite pregresse - apparivano elementi di mero supporto, di valenza assai limitata e solo indiretta: così come, proprio per lo spessore ed il concreto significato probatorio degli elementi acquisiti, non poteva riconoscersi rilievo favorevole per gli imputati alle lacune riscontrabili nelle indagini svolte a corredo delle risultanze emerse dalle intercettazioni.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte d'Appello considerava gli imputati non meritevoli delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla negativa personalità degli stessi ed alla oggettiva e notevole gravità dei fatti commessi;
e, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p. e tenuto conto LLassoluzione in ordine al contestato reato associativo, riteneva congrua ed adeguata la pena innanzi già indicata.
La Corte di merito riteneva fondato, limitatamente al reato di traffico di droga di cui al capo b) LLimputazione, l'appello proposto dal P.M. in ordine all'assoluzione del GI e LLMO, ed in proposito osservava quanto segue:
GI OM - Ad avviso della Corte d'Appello, nel GI si identificherebbe il O" autore di numerose e significative telefonate intercettate il cui contenuto rivelerebbe inequivocabilmente il suo pieno coinvolgimento nella delittuosa vicenda in oggetto: secondo la Corte di merito all'identificazione del O", come GI OM, porterebbero, in termini di assoluta certezza, oltre al contenuto delle conversazioni intercettate, anche alcune oggettive circostanze quali il numero del suo cellulare, chiamato dalla cognata del IO, ed il possesso di alcuni bigliettini con l'indicazione delle utenze telefoniche in uso ad altri personaggi, anch'essi coinvolti nell'illecito traffico, tra cui il NE ed il IO.
MO AN AO - La Corte territoriale - dopo aver premesso che il contenuto di numerose conversazioni intercettate tra CO AL ed un tale "AO", a volte chiamato in forma sincopata "Pa", comproverebbe la partecipazione del "AO" nei fatti oggetto del procedimento - precisava che le deposizioni di alcuni testi, circa i rapporti di stretta amicizia tra il AL e l'MO, considerazioni logiche ed un attento esame delle conversazioni intercettate condurrebbero ad identificare nell'MO l'interlocutore chiamato "AO"; in particolare la Corte di merito evidenziava una telefonata, assumendo che la stessa era stata trascurata dal Tribunale, nel corso della quale uno dei due interlocutori, CO (da identificarsi secondo i giudici di merito, come detto, nel AL), chiede all'altro, che parla dall'Italia, notizie dei bambini indicandoli con i nomi NI e IM, nomi dei figli LLMO.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il AL, l'MO, il GI ed il IO.
Gli specifici motivi di ricorso, relativi alle singole posizioni, possono sintetizzarsi come segue.
AL, MO e GI - I tre ricorrenti hanno presentato, tramite l'avv. Di Peri, un comune atto d'impugnazione; l'avv. Armando Veneto ha poi depositato un ulteriore atto nell'interesse del AL.
Queste le censure: A) avrebbe errato la Corte d'Appello nel ritenere improponibile la questione sulla competenza territoriale, trattandosi di eccezione che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stata ritualmente posta nell'udienza preliminare e tempestivamente reiterata nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., "avendo i difensori", come si legge testualmente nell'atto di ricorso, "censurato genericamente la competenza del Tribunale di Palermo prima che del "giudice italiano""; B) la Corte di merito avrebbe dovuto farsi carico, a fronte dei rilievi formulati dai difensori circa la ipotizzata inutilizzabilità delle intercettazioni anche sotto il profilo della eventuale mancanza dei decreti autorizzativi, di verificare in concreto con apposito accertamento - essendo i decreti di autorizzazione richiesti a pena di inutilizzabilità e trattandosi quindi di questione rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento - la regolarità della procedura seguita per le intercettazioni telefoniche e la effettiva esistenza dei decreti di autorizzazione, non potendo la sussistenza di questi ultimi provvedimenti essere desunta "aliunde" in base a congetture e supposizioni;
C) i giudici di seconda istanza non avrebbero fornito adeguata ed esauriente risposta a tutte le doglianze dedotte relativamente al contenuto delle conversazioni intercettate quale desunto dalle trascrizioni e dalle traduzioni, eseguite, secondo i ricorrenti, senza alcuna garanzia e per lo più sostanzialmente basate sull'ascolto del Dott. AG poi escusso come teste;
D) la Corte di merito avrebbe, infine, valutato comunque erroneamente il contenuto delle conversazioni intercettate, ancorando il proprio giudizio ad elementi cui potrebbe riconoscersi, dal punto di vista probatorio, carattere di probabilità piuttosto che di certezza. Con autonomo atto di ricorso l'avv. Veneto ha poi svolto, nell'interesse del AL, ulteriori argomentazioni a sostegno della eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in particolare richiamando il principio della rilevabilità anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della inutilizzabilità delle intercettazioni, enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 20/11/1996, imp. Glicora ed altro. L'avv. Veneto ha poi sostenuto che il quadro probatorio emerso a carico del AL sarebbe del tutto insufficiente a legittimare una pronuncia di condanna, ed ha lamentato che i giudici di merito si sarebbero basati su elementi incerti e contraddittori desunti da conversazioni telefoniche, poco comprensibili e dal contenuto di significato equivoco, affidate all'ascolto del AG, addetto all'Ambasciata italiana in Colombia, il quale ascoltava e traduceva quanto captato dai servizi della polizia locale.
IO - Il IO, tramite il difensore, ha censurato l'impugnata decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere le questioni procedurali poste dalla difesa in ordine alle intercettazioni telefoniche ed alla trascrizione delle relative conversazioni;
il ricorrente deduce altresì vizio motivazionale, sia in ordine alla valutazione delle telefonate stesse - assumendo che la Corte di Appello avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza su congetture e non su elementi certi, tralasciando del tutto circostanze emerse a favore di esso IO e circostanze oggettive - sia in relazione al trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che, nelle more del ricorso per Cassazione, il ricorrente IO GI è deceduto in data 16 giugno 1999 (vedasi certificato rilasciato dal Comune di Sciacca il 22/6/1999): nei confronti del predetto l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché estinto il reato per morte LLimputato.
Per quel che riguarda gli altri ricorsi, va preliminarmente esaminata, trattandosi di questione pregiudiziale, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, sollevata dal NE (il quale non figura tra gli odierni ricorrenti) nel giudizio di appello e riproposta in questa sede con il ricorso del AL, LLMO e del GI. La censura è inammissibile. Innanzi tutto va sottolineato che detta eccezione, come si rileva dalla sentenza di appello, risulta sottoposta ai giudici di seconda istanza dal solo NE: e la Corte di merito, precisando che comunque ogni valutazione in ordine alla eccepita incompetenza sarebbe risultata preclusa per non essere stata l'eccezione stessa tempestivamente dedotta nelle precedenti fasi del giudizio, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché proposta da difensore privo del mandato specifico ad impugnare, necessario essendo il NE rimasto contumace;
ne deriva che per il AL l'eccezione in parola costituisce "motivo nuovo" ed è pertanto, in quanto tale, inammissibile ai sensi LLart. 609 c.p.p. (non riguardando questione rilevabile di ufficio).
Quanto all'analoga censura LLMO e del GI (non appellanti, ed oggetto in secondo grado LLimpugnazione del P.M.) - a prescindere dalla tempestività o meno LLeccezione sollevata dalla difesa nelle fasi antecedenti al giudizio di secondo grado - deve comunque evidenziarsi, quale chiaro profilo di oggettiva inammissibilità (riferibile dunque anche allo stesso AL, trattandosi di doglianza dai tre ricorrenti dedotta negli stessi termini), l'assoluta genericità della censura stessa: i ricorrenti, infatti, richiamando l'eccezione sollevata dal NE (per asserirne la tempestività), si sono limitati a precisare, nell'atto di ricorso, che nell'udienza preliminare i difensori avevano "censurato genericamente la competenza del Tribunale di Palermo prima che del 'giudice italiano'".
Tanto premesso, il Collegio rileva la fondatezza del motivo concernente la eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche i cui risultati sono stati dai giudici di merito valutati quali elementi di notevole spessore probatorio ai fini del giudizio di colpevolezza espresso.
I ricorrenti hanno lamentato la mancanza dei decreti di autorizzazione delle predette intercettazioni, ed hanno sostenuto che tale vizio procedurale avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.
La tesi difensiva è fondata.
In tema di intercettazioni delle conversazioni telefoniche la giurisprudenza di legittimità si è attestata su principi di diritto che possono ormai considerarsi consolidati, avendo anche ricevuto l'avallo autorevole di alcune pronunce delle Sezioni Unite, ed ai quali anche questo Collegio ritiene di dover aderire condividendo pienamente le argomentazioni che li sorreggono.
Nel caso di specie la Corte di merito ha precisato di non aver ritenuto di dover procedere alla verifica della esistenza dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni, ed ha motivato tale decisione osservando che: 1) la difesa del AL si era limitata a ventilare la mera ipotesi che i decreti di autorizzazione non si trovassero inseriti nell'incarto processuale;
2) la mancata formale acquisizione dei detti provvedimenti al fascicolo per il dibattimento - mancanza che la stessa Corte di merito ha affermato di aver verificato (pg. 28 della sentenza) - appariva irrilevante essendo richiesto l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, a pena di inutilizzabilità, solo delle trascrizioni delle registrazioni disposte dal G.I.P. e non anche degli atti autorizzativi (al riguardo i giudici di secondo grado hanno ricordato il principio in tal senso enunciato da questa Corte con sentenza Sez. 5, 10/11/1995, Sibilia);
3) non era possibile compulsare il fascicolo del P.M., ma doveva escludersi che nelle precedenti fasi del giudizio fosse stata posta la questione relativa ai decreti autorizzativi, perché "ove fosse stata esplicitamente sollevata la questione, il P.M. ben avrebbe potuto tacitarla esibendo i provvedimenti di autorizzazione" (pg. 29); 4) la deduzione difensiva, per la sua ambigua formulazione, non vincolava dunque in alcun modo la Corte a promuovere un apposito, specifico accertamento in merito.
Quanto asserito dalla Corte territoriale non può essere condiviso apparendo in contrasto con la normativa in materia di utilizzabilità delle prove in genere, e delle intercettazioni telefoniche in particolare, nonché con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche attraverso le decisioni delle Sezioni Unite. Posto che, come esplicitato in sentenza dai giudici di secondo grado, è stata dagli stessi verificata la mancanza dei decreti autorizzativi nel fascicolo del dibattimento, e posto che effettivamente i decreti autorizzativi non figurano nell'elenco degli atti che, a norma LLart. 431 c.p.p., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento (nel quale debbono però confluire gli atti relativi a rogatorie all'estero: art. 431, lett. d, seconda parte, del codice di rito), deve osservarsi: a) l'art. 191, secondo comma, c.p.p. stabilisce che "l'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento"; b) il decreto motivato di autorizzazione delle operazioni relative all'intercettazione è richiesto, quale presupposto necessario, dal primo comma LLart. 267 del codice di rito;
c) l'art. 271 c.p.p. prevede espressamente la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni "qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3". Orbene, in forza delle disposizioni di legge appena ricordate, la Corte d'Appello - di fronte alle osservazioni ed alle riserve degli appellanti circa la ritualità delle intercettazioni - una volta preso atto della mancanza, nel fascicolo del dibattimento, dei decreti di autorizzazione che sarebbero stati emessi dall'autorità colombiana, e della mancata produzione degli stessi, avrebbe dovuto procedere alla puntuale ed effettiva verifica della esistenza dei detti decreti (avendo la Corte medesima poi sottolineato in sentenza "l'importanza essenziale delle intercettazioni in terra colombiana" ai fini probatori: pg. 28), anche allo scopo di poter valutare la adeguatezza della relativa motivazione (l'autorizzazione deve essere infatti accordata con decreto motivato: art. 267 c.p.p., comma primo, seconda parte): e ciò a prescindere dalla specificità o meno delle deduzioni difensive, trattandosi di questione rilevabile addirittura di ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento. Va altresì sottolineato, in via di principio, che la sussistenza dei decreti autorizzativi, quale necessaria condizione per la ritualità delle intercettazioni, deve essere provata in termini di oggettiva certezza affinché, mediante il controllo della legittimità delle intercettazioni stesse, da parte del giudice, sia tutelata la effettività del principio della legalità della prova. Ha pertanto errato la Corte territoriale, laddove (pg. 30) ha motivato il proprio convincimento, circa la materiale esistenza dei detti decreti, sia con un generico riferimento a deposizioni testimoniali, sia mediante congettura, e cioè desumendo la regolarità delle operazioni di intercettazione dal taglio, particolarmente garantista, di un provvedimento di archiviazione adottato dall'autorità colombiana. Nell'ipotesi di mancanza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, dunque, non può che derivarne - quale inevitabile conseguenza, peraltro prevista espressamente dalla legge (combinato disposto di cui agli artt. 267 e 271 c.p.p.) - la inutilizzabilità ai fini probatori dei risultati delle intercettazioni medesime. È opportuno evidenziare, al riguardo, che nella giurisprudenza di legittimità, dopo alcune pronunce contrastanti in materia cautelare, può ormai ritenersi acquisito il principio secondo cui addirittura nel procedimento "de libertate", per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, debbono considerarsi inutilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche in mancanza della allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni stesse. In tal senso, ed affermando il principio della rilevabilità della inutilizzabilità anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, si è espressa, "ex plurimis", Sez. 1, N. 6242/99, imp. Tomasello, C.E.D. 212957, in piena conformità a quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza N. 21/97 del 5/3/1997 (cc. 20/11/1996), imp. Glicora ed altri, C.E.D. 206954: nella circostanza le Sezioni Unite hanno altresì puntualizzato che la inutilizzabilità colpisce i risultati delle intercettazioni che possono rivestire sia la natura di indizi sia quella di prove. L'accoglimento della censura appena esaminata rende superfluo, per l'effetto assorbente, il vaglio delle ulteriori doglianze. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, relativamente alle posizioni di AL AN AO, MO AN AO e GI OM, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo che, attenendosi ai principi di diritto innanzi evidenziati, dovrà tra l'altro valutare se - nel caso di accertata mancanza dei decreti motivati di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, e di conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni stesse - alla stregua dei residui elementi ricavabili dalle risultanze processuali possa ritenersi acquisito un quadro probatorio sufficiente ai fini di una pronuncia di colpevolezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di IO GI, perché estinto il reato per morte LLimputato. Annulla la medesima sentenza nei confronti dei ricorrenti AL AN AO, MO AN AO e GI OM, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000