Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2000, n. 2068
CASS
Sentenza 28 gennaio 2000

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La ritualità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo della esistenza dei decreti di autorizzazione è questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, qualora contestata, deve essere accertata dal giudice procedente in termini di oggettiva certezza affinché, mediante il controllo della legittimità delle intercettazioni stesse da parte del giudice, sia tutelato il principio della legalità della prova. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione della Corte di appello che, pur ritenendo l'importanza essenziale delle intercettazioni, non aveva ritenuto di dover procedere alla verifica della esistenza dei detti decreti sul presupposto della genericità dell'eccezione, della obbligatorietà dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle sole trascrizioni delle registrazioni effettuate, della impossibilità di compulsare il fascicolo del p.m. e della conseguente presunzione che la questione non fosse stata posta atteso che diversamente il p.m. avrebbe potuto tacitarla esibendo i detti provvedimenti).

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2000, n. 2068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2068
Data del deposito : 28 gennaio 2000

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