Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
La persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato commesso in danno dell'offensore da considerare quindi collegato ai sensi dell'art. 371 comma secondo lett. b) cod. proc. pen. deve essere sentita non come teste ma nelle forme di cui all'art. 210 comma sesto cod. proc. pen. e le dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. (Nella fattispecie, relativa al reato di ingiuria, la Corte ha annullato sul punto la sentenza del Giudice di Pace che aveva affermato la responsabilità dell'imputato - senza alcun altro riscontro - sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa imputata di reato "reciproco" commesso in unità di tempo e di luogo ai danni del ricorrente).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2008, n. 47363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47363 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 13/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 4088
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 26473/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 30.5.2008 del Giudice di pace di Lecce. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lecce dichiarava GO LL responsabile del reato continuato di cui agli artt.594 e 581 c.p., commesso il 2.6.2003 ai danni di DE ER
SA e lo condannava alla pena di Euro 400,00, di multa.
2. Ricorre l'imputato e chiede l'annullamento della sentenza impugnala denunziando:
2.1. (In relazione al reato d'ingiuria) contraddittorietà della motivazione, e in specie travisamento della prova, con riferimento all'affermazione che dall'istruzione era emerso che il ricorrente aveva pronunziato le frasi ingiuriose contestate, nessuno dei testimoni avendo in realtà riferito d'averle udite;
2.2. (In relazione al reato di percosse) mancanza e/o apparenza della motivazione, mancando la sentenza impugnata d'ogni argomentazione valutativa, giacché la motivazione consisteva nella mera trasposizione di uno stralcio della deposizione (più ampia e contraddittoria) del teste PETESE;
2.3. mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova di segno contrario - rappresentati dalle dichiarazioni dell'agente IC (era intervenuto due volte su chiamata della ignora perrone e mai aveva notato segni sul volto del De RG), del Dott. Fracella (il certificato da lui rilasciato attestava una sintomatologia solo riferita, in assenza di segni evidenti) e della signora perrone - rispetto a quello a carico, esclusivamente evocato, costituito appunto dalle dichiarazioni del SE (smentito dagli altri prima citati);
2.4. prescrizione del reato, i termini prescrizionali per i reati di competenza del Giudice di pace dovendosi equiparare a quelli previsti per i reati contravvenzionali.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio, preliminarmente, che non può accedersi alla richiesta di conversione del ricorso in appello avanzata dal Procuratore generale sul rilievo che la sentenza risulta appellata dal coimputato De RG (la condanna nei suoi confronti essendo estesa anche al risarcimento dei danni in favore del TR, costituitosi nel medesimo giudizio parte civile avverso il coimputato).
La modifica recata all'art. 580 c.p.p., dalla L. n. 4 del 2006, impedisce infatti la conversione del ricorso in appello allorché tale gravame risulti articolato da coimputato con riferimento a capi che non sono connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e il De RG era imputato soltanto di reato commesso in danno reciproco ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Nè possono avere rilievo, ai fini della conversione, le doglianze prospettate nell'appello del De RG in relazione alla esclusione della sua costituzione di parte civile, essendo questa statuizione pacificamente insuscettibile d'impugnazione (S.U. n. 12 del 19/05/1999 (dep. 13/07/1999) Rv. 213858 Imp. Pediconi).
2. Dovendo dunque essere esaminato da questa Corte il ricorso del TR, va subito detto che manifestamente infondata è la prospettazione relativa alla intervenuta prescrizione, giacché i delitti di competenza del Giudice di pace sono soggetti ai termini di prescrizione ordinari (C. cost. n. 2 del 2008) e i fatti sono del 2003.
3. Fondato appare invece il primo motivo di ricorso, relativo alla condanna per il reato d'ingiurie, nella parte in cui evidenzia la insufficienza degli elementi probatori posti a base della condanna. È vero infatti che il Giudice di pace indica a prova di tale reato esclusivamente le dichiarazioni del De RG.
Il De RG risulta però contestualmente giudicato e condannato, con la sentenza in esame da lui appellata (come s'è detto prima), per il reato continuato di minaccia e percosse ai danni del TR, contestato commesso nelle medesime circostanze di tempo e luogo.
Il De RG era dunque, ed è, imputato di reato collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), in quanto i fatti ascritti al TR e quelli contestati al De RG, per i quali si procedeva congiuntamente, risultavano commessi "in danno reciproco" e cioè, secondo l'accezione di significato che suole darsi a tale espressione, ai danno l'uno dell'altro nel medesimo contesto spazio - temporale, in stretto collegamento naturalistico (Sez. 2^, Sentenza n. 26819 del 10/04/2008; Dell'Utri). In siffatta situazione il coimputato De RG non solo non poteva che essere sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., comma 6, (Sez. 5^, n. 39050 del 25/09/2007), ma alle sue dichiarazioni doveva comunque applicarsi la regola della corroboration prevista dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Mentre la sentenza impugnata non indica alcun elemento di riscontro.
3.1. Il Collegio conosce l'esistenza di un diverso orientamento, stando al quale "quando in capo al soggetto che debba rendere dichiarazioni in qualità di persona offesa, tale condizione concorra con quella di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato, la qualità di testimone è destinata a prevalere per la sua maggiore pregnanza, sicché il soggetto deve essere esaminato in tale veste, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte" (tra molte da ultimo: Sez. 5^, n. 13091 del 19 febbraio 2008 e ivi citate;
Sez. 3^, Sentenza n. 357 del 15/11/2007;
Sez. F., n. 33312 del 22.7.2004).
In realtà alcune di dette pronunzie (Sez. 6^, Sentenza n. 10084 del 09/02/2005; Sez. 5^, Sentenza n. 4688 del 16/02/2000, e ivi citate) si limitano ad affermare che non sussiste incapacità a deporre della persona offesa dal reato che sia anche imputato di reato commesso in danno reciproco, quando il suddetto soggetto sia stato prosciolto da tale imputazione: senza tuttavia considerare, le più recenti, le modifiche recate dell'art. 197 c.p.p., comma 2, dalla L. n. 63 del 2001. Altre si rifanno più o meno implicitamente (mediante il richiamo a Sez. 6^, n. 8131 del 5.6.2000) alla giurisprudenza formatasi sotto l'impero del codice di procedura penale abrogato, che "movendo dall'osservazione che dell'art. 348 c.p.p. (1930), comma 3,... aveva natura di norma eccezionale, perché limitava il dovere generale di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso vieppiù imperativo dalla previsione della sanzione penale", aveva ritenuto che la qualità di persona offesa dal reato "dovesse prevalere in base al principio della ricerca della verità, altrimenti compromessa ove non fosse stato possibile acquisire la testimonianza di chi, quale persona offesa, più di ogni altra era informata sui fatti e, quindi, in grado di fornire un contributo insostituibile al loro accertamento (Sez. 2^, 1.6.1978, Masetti, rv 140.424; Sez. 6^, 26.11.1982, Tomaggini, rv 157.176; Sez. 1^, 28.9.1992, Perruzzo, rv 193.428)" (sent. 8131 del 2000). Sennonché tale impostazione non considera che - mentre il riferimento, del tutto aspecifico, a "reato connesso" contenuto nell'art. 384 c.p.p. del 1930, consentiva alla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente codice di affermare che doveva aversi riguardo solamente alla connessione sostanziale o materiale tra reati, con la conseguenza, si diceva, che non a tutti i casi previsti dall'art. 45 c.p.p. del 1930, dedicato alla "connessione dei procedimenti", era applicabile il divieto - la dizione dell'art. 197 c.p.p., attuale non lascia spazio ad interpretazioni "sostanzialistiche" in chiaro contrasto con il dettato normativo.
La storia della norma e delle disposizioni di riferimento (artt. 12 e 371 c.p.p.) conduce anzi univocamente a risultato opposto. Il testo originario dell'art. 197 c.p.p. recitava, per quanto qui interessa:
"1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b)". E poiché all'origine ne' l'art. 12 (limitato ai casi di concorso, cooperazione o concorso di cause indipendenti nella produzione del medesimo evento - lettera a, e ad ipotesi riferibili al medesimo soggetto alle lett. b e c) ne' l'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b, (... le indagini si considerano collegate: ..."se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di altro reato o di altra circostanza") consideravano l'ipotesi di reati commessi da soggetti diversi in danno reciproco, nessun divieto di sentire come teste la persona offesa in tale situazione e per questa sola ragione poteva ritenersi espressamente istituito.
Fermo il dettato dell'art. 197 c.p.p., l'ipotesi "di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre" veniva aggiunta del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, art. 371, comma 2, lett. a), conv. con L. 20 gennaio 1992, n. 8, senza che ciò producesse però ancora dirette conseguenze sulla disciplina dell'art. 197 c.p.p., che continuava a prevedere come causa d'incompatibilità solo l'ipotesi di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), relativa al collegamento interprobatorio.
Solo in questi limiti, dunque, nei limiti cioè in cui i reati in danno reciproco o una loro circostanza influivano sulla prova dell'altro reato o di una sua circostanza, poteva considerarsi inibita la testimonianza della persona offesa autrice del reato "reciproco" (in tal senso, esplicitamente C. cost. n. 109 del 1992, n. 262 del 1992, n. 144 del 1993, tutte in tema di incompatibilità a testimoniare di imputati di reati commessi in danno reciproco). Sulla medesima linea, portando oltre lo stesso ordine di considerazioni, C. cost. n. 294 del 2000 giungeva ad affermare poi che, non contenendo dell'art. 197 c.p.p., lett. b), - a differenza della lett. a) - alcuna previsione circa la durata della qualità di imputato di reato probatoriamente collegato, l'incompatibilità sussisteva, in detta ipotesi, soltanto nei confronti di coloro che, e per il tempo in cui, rivestivano la qualità di persone imputate o indagate (in virtù della generale estensione prevista dall'art. 61 c.p.p.) di un reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2,
lett. b). Di conseguenza l'intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente collegato (ovvero qualsivoglia proscioglimento, pur revocabile) produceva l'effetto di dissolvere la correlazione qualificata tra le regiudicande e, con essa, l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone.
Dopo di che il legislatore è però intervenuto con la L. n. 63 del 2001 e ha ribaltato il quadro di riferimento.
Consapevole dell'indirizzo riferito e delle pronunzie della Corte costituzionale, ha infatti: (1) trasportato dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), le ipotesi di "reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre"; (2) riscritto dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b), espressamente vietando d'assumere come testimoni
"b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. c) o di un reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444".
Il significato incontrovertibile di tale duplice operazione legislativa è che gli imputati di reati commessi in danno reciproco (inclusi nella dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) non possono essere sentiti come testimoni fintanto che non sia stata pronunziata nei loro confronti sentenza irrevocabile (ex art. 172, comma 1, lett. b). E poiché, trattandosi di reati in danno reciproco, l'imputato dell'uno è di regola persona offesa dell'altro, non ha più alcuna base normativa l'affermazione che, ciò nonostante, la veste di persona offesa debba o possa prevalere.
3.2. Ne consegue, tornando al caso in esame, che la responsabilità del ricorrente non poteva essere affermata (ex art. 192 c.p.p., comma 3) sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, che era contestualmente imputata di reato "reciproco" commesso in unità di tempo e luogo ai danni del ricorrente, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro.
4. Infondato appare invece il motivo di ricorso con il quale si denunzia la condanna per il reato di percosse. Il riferimento al teste SE è infatti sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità, mentre la prospettazione difensiva, secondo cui le dichiarazioni del testimone riportate in sentenza sarebbero solo parte di un più ampio contesto dichiarativo, contraddittorio e inattendibile, sono generiche e si risolvono in un tentativo di confutazione nel merito, non corredato da argomenti decisivi: e tali non sono in particolare i riferimenti alle testimonianze di chi, successivamente ai fatti, non avrebbe notato segni evidenti del pugno sul volto del De RG, giacché la contestazione è solo di percosse, reato che per definizione implica l'assenza di malattia, intesa quale alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, o di qualsiasi altra conseguenza morbosa.
5. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al reato di ingiuria e, conseguentemente, alla eventuale rideterminazione della pena complessiva, con rinvio al Giudice di pace di Lecce che procederà a nuovo esame tenendo conto delle regole istituite dal combinato disposto degli artt. 210, 197, 197 bis e 192 c.p.p., sopra richiamate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria, con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008