Sentenza 22 luglio 2004
Massime • 1
Quando in capo al soggetto che debba rendere dichiarazioni in qualità di persona offesa,tale condizione concorra con quella di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato, la qualità di testimone è destinata a prevalere per la sua maggiore pregnanza, sicchè il soggetto deve essere esaminato in tale veste, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. (Fattispecie in cui la persona assunta come testimone nel processo per il reato di lesioni ai propri danni, era anche imputata in procedimento per reato di lesioni consumato in danno reciproco col denunciato. La Corte ha formulato il principio, precisando che deve essere fatto salvo il disposto dell'art. 197 comma primo lett. a) cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 22/07/2004, n. 33312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33312 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/07/2004
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 4
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 14318/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE OM, n. a Bagnara il 15.4.1952;
avverso la sentenza n. 36/2004 emessa, in data 10.2.2004, dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. RE OM ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della sentenza del 28.3.2002 del Tribunale di Reggio Calabria, ha confermato la pena di 3 mesi di reclusione a lui inflitta in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 c.p. in danno del fratello CE OM, dichiarando estinti per prescrizione gli altri reati contestati.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1^, lett. e) c.p.p.) in ordine alla credibilità oggettiva e soggettiva del teste CE OM, fratello del ricorrente RE OM, che ha rivestito nel processo i ruoli di querelante, persona offesa, teste e parte civile. In particolare si lamenta che la Corte territoriale abbia tratto argomenti a sostegno della credibilità di CE OM proprio dall'esistenza di un rapporto di forte inimicizia tra le parti ed abbia inoltre apoditticamente definito coerenti ed affidabili le dichiarazioni del teste senza spiegarne le ragioni.
3. Nel secondo motivo di ricorso si lamentano le violazioni di cui all'art. 606, comma 1^, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione al combinato disposto degli artt. 197, 210 e 191, comma 1^, c.p.p. sul rilievo che mentre RE OM è stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 c.p. commessi l'11.3.1997, CE OM è imputato in altro procedimento del reato di cui all'art. 582 c.p. in danno di RE OM sempre commesso l'11.3.1997,
procedimento non riunito al primo solo per la diversità temporale delle due procedure. Così che la deposizione come teste di CE OM nel procedimento in esame sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 197 e 210 c.p.p.. Infine si lamenta la mancanza di motivazione in ordine ai riscontri esterni confermanti l'attendibilità del teste CE OM, riscontri ritenuti necessari per essere stato conferito valore probatorio a dichiarazioni provenienti da soggetto imputato di reato collegato.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla credibilità attribuita al teste CE OM, fratello del ricorrente RE OM, che ha rivestito nel processo i ruoli di querelante, persona offesa, teste e parte civile e si lamenta in particolare che la Corte territoriale abbia illogicamente tratto argomenti a sostegno della credibilità di CE OM proprio dall'esistenza di un rapporto di forte inimicizia tra lui ed il fratello RE.
2. Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
3. Esaminata in quest'ottica, la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché la Corte territoriale - con motivazione esente da vizi logici ed interne contraddizioni - ha spiegato da un lato come il "dichiarato e prolungato stato di inimicizia tra le parti" posto in luce dl difensore dell'imputato ben potesse essere interpretato come la causa scatenante delle angherie di RE OM nei confronti del fratello CE e, dall'altro, come il racconto della persona offesa fosse da ritenere intrinsecamente coerente e credibile e risultasse inoltre confermato ed avvalorato dal fatto che le lesioni descritte dal teste erano rispondenti alle risultanze del certificato medico agli atti del processo.
Non si è dunque di fronte ad alcuna contraddizione interna al ragionamento del giudice ne' ad una acritica apertura di credito alle dichiarazioni della persona offesa, la cui deposizione risulta valutata con adeguata attenzione ed è stata ritenuta credibile anche perché raffrontata agli esiti dell'accertamento medico sulle lesioni della vittima. Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato infondato.
4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso nel quale si assume che la deposizione come teste della persona offesa sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 197 e 210 c.p.p., per essere CE OM a sua volta imputato del reato di lesioni (commesso sempre l'11.3.1997) in danno di RE OM, nell'ambito di un procedimento non riunito al primo solo per la diversità temporale delle due procedure.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le deposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, allo stesso tempo, imputate di reato commesso in danno reciproco le une delle altre, sono in linea di principio ammissibili, fermo il disposto dell'art. 197, comma primo, lett. a) c.p.p..
Si è sostenuto al riguardo che allorquando, in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio, la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima condizione, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (Cass., Sez. 6^, sent. n. 15107 del 19.2.2003). E poiché i giudici di merito si sono mossi seguendo questa linea, sottoponendo poi, come si è già sottolineato, la deposizione della persona offesa ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, le censure svolte dal ricorrente appaiono prive di fondamento.
Dal rigetto dei motivi di ricorso attinenti all'accertamento del reato ed alla responsabilità del ricorrente discende che su tali punti la presente decisione ha carattere di definitività ed efficacia di giudicato (Cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 4904 del 26.3.1997).
5. Il collegio deve però rilevare di ufficio che all'imputato è stata erroneamente applicata la pena di tre mesi di arresto nonostante che entrambi i reati per cui egli è stato condannato - le lesioni personali perseguibili a querela ed il reato di cui all'art. 612, primo comma, c.p. - rientrino tra quelli attribuiti alla cognizione del giudice di pace dal D. Lgs. 28.8.2000 n. 274. Ora, per tali reati - anche se commessi prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 28.8.2000 n. 274 e giudicati dal giudice togato - devono essere applicate, a norma dell'art. 64, secondo comma, del decreto legislativo citato, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso decreto in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2, comma 3^, del codice penale.
In virtù di quest'orientamento interpretativo, nettamente dominante nella giurisprudenza di questa Corte (Cfr. tra le altre Cass. Sez. 4^, sent. n. 1007 del 10.10.2002 e prec. conf.), la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Corte di appello di Messina per la nuova determinazione della pena sulla base delle più favorevoli sanzioni ora applicabili.
Con l'ulteriore avvertenza che il giudizio di rinvio è circoscritto alla sola determinazione della pena - senza possibilità per il giudice di rinvio di applicare cause estintive sopravvenute - essendosi formato il giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato (Cfr. Cass. SSUU, sent. n. 4094 del 26.3.1997).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ammollata e rinvia, limitatamente alla determinazione della pena, alla Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004