Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 2
Le deposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reato commesso in danno reciproco le une delle altre, sono - in linea di principio- ammissibili, fermo il disposto dell'art. 197, primo comma lett. a) cod. proc. pen., disposizione che, per quanto riguarda la c.d. connessione occasionale presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati. Quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2003, n. 15107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15107 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/12/2003
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 2076
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 42102/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RI AL, nato il [...] ad [...];
2. SE IE, nata il [...] a [...];
avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria 20 settembre 2002 n. 66, con il quale è stato confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria 10 luglio 2000 n. 84, che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. per anni tre ed altro;
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. IZ HI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lette le note di replica del difensore, avv. Giovanni ARICÒ, in data 9 dicembre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria 20 settembre 2002 n. 66 - con il quale è stato confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria 10 luglio 2000 n. 84, che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, disponendo la confisca di 1/2 dell'immobile sito nel comune di Bianco, censito alla part. 728, fol. 30, partt. 185/b e 185/c e dell'edificio sopra esistente, già sottoposto a sequestro con decreto n. 15 del 19 maggio 1999, revocando il sequestro per la rimanente quota e ordinando la restituzione agli aventi diritto RI LE e TI MA NC - ha proposto ricorso per Cassazione l'avv. PE Foti, difensore di AL RI e IE AR, terza interessata, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione perché il decreto impugnato ha disatteso l'argomentazione difensiva secondo cui il RI non è mai stato neppure denunciato (nonostante che la presunta cosca OR - BR - PA sia stata oggetto di numerosi processi penali) per il reato di associazione mafiosa;
2. omessa motivazione nel provvedimento impugnato in merito alla doglianza difensiva concernente le presunte frequentazioni con presunti esponenti della cosca OR;
3. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla dimostrazione che i coniugi RI AR avessero impiegato denaro illecito nella costruzione dell'immobile confiscato, mentre i due CO avevano dimostrato di aver costruito in economia, senza peraltro riuscire a completarli, quattro appartamenti, impiegando denaro lecito sia per l'acquisto del terreno che per la costruzione dell'immobile;
4. carenza di motivazione laddove la Corte d'appello ha ritenuto la vacuità del documento attestante l'impiego per la prosecuzione della costruzione di L. 44 milioni, ricevuti da IE AR da parte dei suoi genitori a compenso della sua rinuncia nel 1982 di una consistente eredità in favore dei due fratelli;
5. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione perché nel decreto impugnato non si è tenuto conto che la cifra di L. 280 milioni attiene al valore attribuito all'immobile alla vendita, non già alle somme occorse per lavori portati avanti in economia nell'arco di dieci anni;
6. vizio di motivazione del decreto impugnato perché i coniugi RI hanno dato prova della liceità della somma di L. 130 milioni spesa per la parziale realizzazione, iniziata con licenza edilizia ottenuta nel 1987, dell'immobile sequestrato, costituito da quattro appartamenti, con impiego di parte della somma di L. 62 milioni ricavata dalla vendita dell'appartamento ricevuto in donazione dai genitori, avvenuta nel 1986 per atto pubblico;
di avere un reddito complessivo di L. 35 milioni annui, derivante dall'esercizio della stessa attività lavorativa sin dagli anni '80; di aver ricavato la somma di L. 280 milioni dalla vendita nel 1991, con scrittura privata autenticata, registrata in Locri il 22 giugno 1994, a Paola MA De LI Correja, commerciante, di altro immobile, mai confiscato e percio' indipendente dall'oggetto della proposta e scevro da qualsiasi illiceità, anche perché la difesa è in grado di provare, al di là del suo onere, che è stato costruito con l'impiego di denaro lecito.
Proponeva altresì ricorso il secondo difensore, avv. Giovanni Aricò, chiedendo l'annullamento del suddetto decreto per i seguenti motivi:
1. manifesta assenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità e violazione della legge di prevenzione perché tutte le emergenze poste a fondamento dell'irrogazione della misura non solo risultavano ampiamente smentite dal testo delle sentenze assolutorie versate in atti e concernenti l'assenza di coinvolgimenti del RI in contesti associativi sia qualificati che semplici, ma erano così risalenti nel tempo da imporre almeno l'enunciazione delle ragioni per le quali un episodio del 1994 poteva deporre addirittura per la sussistenza di una pericolosità qualificata nell'anno 2000, epoca della prima irrogazione della misura;
2. erronea interpretazione in ordine all'utilizzabilità ai fini di prevenzione della semplice esistenza di procedimenti a carico del proposto ancorché definiti con sentenze assolutorie e dell'utilizzabilità anche dei soli sospetti di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, giacché se la speciale misura prescinde dalla valutazione probatoria propria del giudizio penale, il sospetto di appartenenza ad un'associazione per delinquere qualificata deve almeno essere consacrato in atti di esercizio dell'azione penale, mentre, come risulta dal testo del provvedimento impugnato, la Corte reggina ha ritenuto di poter utilizzare il sospetto di polizia che non ha mai raggiunto la soglia del vaglio dibattimentale ancorché non solo non vi sia stata condanna ex art. 416 bis c.p. ma neppure la devoluzione del medesimo sospetto di polizia al P.M.;
3. mancanza della motivazione del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta attualità delle allegate frequentazioni, riferite agli anni '83, '85, '88, '91 e delle quali l'ultima risale al lontano 6 settembre 1992, e manifesta illogicita' della stessa laddove dal sospetto di pericolosita' ancorato a un decennio precedente discende una solo implicita dichiarazione di pericolosita' attuale del proposto.
Per orientamento giurisprudenziale costante nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione e' ammesso soltanto per violazione di legge secondo il disposto dell'art. 4, c. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, c. 2 L. 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che in tema di sindacato sulla motivazione
è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché
qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 l. 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. 2^, 3 febbraio 2000 n. 703, ric. Ingraldi e altro;
Sez. 1^, 21 gennaio 1999 n. 544, ric. Barbangelo 1^; Sez. 2^, 6 maggio 1999 n. 2181, ric. Sannino;
12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 8^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'appello, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi.
Non ci si trova, quindi, in concreto di fronte a un caso di motivazione inesistente o puramente apparente, sicché il primo limite posto dall'art. 4 cit., relativo alla possibilità di ricorso per Cassazione esclusivamente per violazione di legge, viene ad essere pienamente operativo.
A questa premessa di carattere generale deve aggiungersi quella derivante dai limiti tipici del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n., ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni). Con riguardo a questi due limiti devono essere esaminati i ricorsi proposti, a partire dal secondo, che deduce le questioni di maggior ampiezza e riguarda perciò censure logicamente preliminari rispetto a quelle, più specifiche, dedotte col primo.
Il primo motivo del predetto ricorso deduce l'assenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità, ossia un vizio specifico di motivazione in relazione alla previsione della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e non agli artt. 125 e 4 l. 1423/56.
In particolare il ricorrente contesta l'attualità della pericolosità al fine dell'applicazione della misura, confermata dal Giudice d'appello in relazione a presupposti inattuali perché risalenti nel tempo. Il motivo suddetto incontra pertanto la limitazione, posta dall'art. 4, c. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, al solo vizio di violazione di legge e dev'essere perciò dichiarato inammissibile. D'altra parte la valutazione in concreto dell'attualità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento - secondo quanto si è detto - esorbita dal controllo di legittimità. Infatti la censura del ricorrente riguarda l'apprezzamento da parte della Corte d'appello riguarda le fonti dell'accertamento della pericolosità del RI, che si proiettano nel tempo e descrivono nella successione degli accertamenti processuali delle attività criminose compiute dal ricorrente, a partire dal reato previsto dall'art. 71 L. n. 685/75 in tema di violazione della disciplina degli stupefacenti, commesso nel 1981, per il quale il prevenuto è stato condannato dalla Corte d'appello di Venezia 20 novembre 1985 alla pena di cinque anni di reclusione e L..5 milioni di multa;
per finire col reato previsto dall'art. 75 c.c. 1 e 4 L. n. 685/75, commesso costituendo e organizzando in
Africo Nuovo fino al 31 maggio 1984 un'associazione dedita alla detenzione e al commercio di eroina e cocaina, dal quale il Giudice Istruttorio di Locri lo ha assolto con sentenza del 18 luglio 1985 solo per insufficienza di prove;
e col reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 ci D.P.R. n. 309/90 per detenzione e cessione illecita di cocaina, commesso in provincia di Vicenza nei mesi di aprile - giugno 1994, per il quale è intervenuta il 27 novembre 2001 la sentenza della Corte d'appello quale giudice di rinvio, che ha confermato la condanna a otto anni di reclusione e L. 60 milioni di multa inflitta al RI (AL il Calabrese), di cui era nota la funzione di centro d'imputazione del canale di rifornimento di droga in quella zona;
al reato di evasione (art. 385 c.p.) dagli arresti domiciliari pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria alla data di emissione del decreto di primo grado.
I precedenti penali e giudiziali nella loro continuità nel tempo rappresentano con certezza il coinvolgimento costante del RI, nel periodo ultradecennale che va dal 1981 al 1994 nel settore del traffico degli stupefacenti e, in questo, il suo concorso nel reato associativo.
L'inserimento individuale del ricorrente nel traffico di droga e il suo coinvolgimento sul piano associativo corrispondono all'acclarato inserimento della cosca mafiosa OR - BR - PA capeggiata da PE OR nel traffico della droga con adeguata struttura organizzativa e ramificazioni nel Nord Italia. Il raccordo emerge inizialmente dalla citata sentenza di proscioglimento con formula dubitativa del Giudice Istruttorio di Locri del 1985, nella quale si è registrata la forte rilevanza indiziaria dell'incontro avvenuto in Reggio Calabria tra BA BR e PE CH per la cessione di un certo quantitativo di droga a quest'ultimo, che l'avrebbe immessa nel mercato messinese, incontro al quale il BR si è recato con la BMW di proprietà del RI. Di seguito si aggiunge la successiva attività di quest'ultimo di detenzione e spaccio di stupefacenti accertata nella provincia di Vicenza, nella zona in cui la cosca ha posto le basi per l'immissione in quei mercati delle sostanze stupefacenti acquisite in provincia di Reggio Calabria. Ulteriori elementi che confermano la permanenza del rapporto con gli affiliati della cosca OR sono le frequentazioni con i componenti di quest'organizzazione criminale, la sproporzione dei redditi dichiarati dal proposto e dai suoi familiari (indicati come corrispettivi del suo lavoro come operaio stagionale, trimestralista, dell'Amministrazione Regionale per la forestazione e del lavoro saltuario della moglie in qualità di bracciante agricola alle dipendenze di privati) rispetto ai beni immobili da loro posseduti e, in particolare, dell'edificio sito nel comune di Bianco (partt. 185/b e 185/c fol. 30, partita 728), a tre piani f.t. più mansarda, composto da otto appartamenti, su un terreno acquistato da IE AR, moglie del RI, nel 1987; nonché dell'edificio a tre piani f.t. (due completati e rifiniti e il terzo da ultimare) più seminterrato e mansarda, costruito su terreno sito nel comune di Bianco (part. 223, fol. 30, partita 4346) acquistato da IE AR nel 1985, edificio che, malgrado la cessione a AU MA De LI CO avvenuta con scrittura privata del 3 giugno 1994, risulta in possesso della famiglia di RO OR, nipote del capocosca PE OR, nel quale abitano la madre, CA AR, e il fratello di quest'ultimo, ON OR, e nel quale sono stati ricavati due bunker, predisposti per l'accoglienza dei latitanti.
Questo riepilogo degli elementi di prova posti alla base della misura di prevenzione applicata al ricorrente, dimostrano quale sia stata la ricostruzione dei fatti, che non ha nulla d'illogico in sè e nella deduzione che se n'è tratta della sussistenza di una pericolosità attuale.
Esclusa l'illogicità della motivazione - peraltro non deducibile per il primo dei due limiti sopra indicato - in quanto risulta smentita la deficienza degl'indizi per la data remota dei precedenti e la non attualità della pericolosità, non rimane che la ricostruzione dei fatti alternativa a quella eseguita in sede di merito, che è preclusa in quanto incontra il secondo limite, proprio del sindacato di legittimità.
Pertanto sia il primo motivo, peraltro smentito nelle premesse e nelle conclusioni, che il terzo motivo del secondo ricorso appaiono inammissibili perché deducono vizi di motivazione e, comunque, deducono censure in fatto, esorbitanti come tali dal sindacato di legittimità.
Il secondo motivo è infondato.
L'orientamento giurisprudenziale in materia è che ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma (art. 1 L. 31 maggio 1965 n. 575 sost. dall'art. 13 L. 13 settembre 1982 n. 646). A tale scopo devono essere valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l'accento sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di tale tipo sono il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica (Cass., Sez. 6^, 22 marzo 1999 n. 950, ric. Riela L. e altri). In altri termini, l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale implica la possibilità di utilizzazione nel primo di tutti i fatti storici da cui possa comunque trarsi la prova indiziaria dell'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso ed esclude, correlativamente, che gli indizi di questo tipo di pericolosità debbano necessariamente condurre all'illiceità penale della condotta o che debbano comunque essere consacrati in atti di esercizio dell'azione penale oppure raggiungere la soglia del vaglio dibattimentale (Cass., Sez. U., 3 luglio 1996 n. 18, ric. P.G. in proc. Simonelli ed altri;
Sez. 1^, 4 gennaio 2000 n. 5786, ric. P.G. in proc. Castelluccia A. ed altri;
Sez. 6^, 29 gennaio 1998 n. 332, ric. Consolato). Vale a dire che gli indizi di affiliazione a un'associazione mafiosa e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere rappresentati anche da fatti accertati in processi definiti con sentenza assolutoria (Cass., Sez. U., 3 luglio 1996 n. 18, ric. P.G. in proc. Simonelli ed altri, cit.). Nel caso di specie gli indizi dedotti dai rapporti di frequentazione con gli esponenti dell'associazione mafiosa di Africo, dalla sperequazione dei redditi percepiti dal preposto e dalla moglie rispetto agli immobili di loro proprietà e dalla disponibilità di uno di questi, malgrado la proprietà formale, da parte di familiari del capo della medesima associazione sono stati pertanto correttamente utilizzati - unitamente ai precedenti penali e giudiziari nonché agli elementi accertati in processi, sia pure definiti con sentenza assolutoria - in applicazione del principi giurisprudenziali suesposti, per cui le censure mosse in proposito col motivo di ricorso in esame appaiono infondate.
Il primo ricorso incontra entrambi i limiti di ammissibilità sopra indicati, in primo luogo perché i primi quattro motivi ed il sesto riguardano vizi di motivazione ed anche il quinto motivo, col quale formalmente si deduce una violazione di legge che si configura in realtà come mera conseguenza della contraddittorietà della motivazione (contraddittorietà della motivazione nella quale non si è tenuto conto del valore attribuito all'immobile all'atto della vendita).
Sotto il secondo profilo i suddetti motivi sono inammissibili, il primo perché il fatto che il RI non sia stato neppure denunciato per associazione mafiosa in uno dei processi intentati alla cosca Morato - BR - PA è circostanza irrilevante, avuto riguardo sia alla denuncia per reato associativo in materia di stupefacenti, dalla quale il RI è stato prosciolto con la citata sentenza del G.I. del Tribunale di Locri;
sia, più in generale, al principio dell'autonomia del processo di prevenzione rispetto a quello penale, tratteggiato in precedenza. Il secondo, perché deduce una censura in fatto, relativa alle frequentazioni con esponenti della cosca OR. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto perché prospettano, avanzando censure in fatto, una ricostruzione della vicenda relativa agl'immobili del RI e dei suoi familiari e della sperequazione patrimoniale, alternativa a quella operata dai Giudici di merito.
Di conseguenza l'impugnazione proposta, infondata per quanto riguarda la violazione di legge dedotta col secondo motivo del secondo ricorso e inammissibile, sotto i molteplici aspetti per cui è stata esaminata, riguardo a tutti gli altri motivi del primo e del secondo ricorso, non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004