Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2003, n. 15107
CASS
Sentenza 17 dicembre 2003

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Le deposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reato commesso in danno reciproco le une delle altre, sono - in linea di principio- ammissibili, fermo il disposto dell'art. 197, primo comma lett. a) cod. proc. pen., disposizione che, per quanto riguarda la c.d. connessione occasionale presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati. Quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2003, n. 15107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15107
    Data del deposito : 17 dicembre 2003

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