Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, non sussiste incapacità a deporre in un soggetto che sia stato prosciolto da imputazione relativa ad un reato connesso con quello per cui si procede, quando il suddetto soggetto sia anche persona offesa da tale reato; invero la sua citazione quale parte lesa è imposta dal comma quarto dell'art 429 cod.proc.pen., il cui dettato prevale, in base al principio della ricerca della prova, sulla disposizione in tema di incompatibilità con l'ufficio di testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2000, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 16/02/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " RENATO L. CALABRESE " N. 393
3. " ALFONSO AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " GE RA " N. 44646/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN GN Armando, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 24 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Vincenzo Verderosa che ha chiesto l'annullamento s.r. perché estinti i reati per prescrizione;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Fernando Colucci;
O S S E R V A
L'imputato è stato condannato - in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione perché dichiarato responsabile dei reati, ritenuti in continuazione, p. e p. dagli artt. 646-61 n. 7 e II, 485- 491 e 483 cod. pen., per essersi, quale consulente della società "L'operosa", avente sede legale presso il suo studio professionale, appropriato di rilevanti somme di denaro portate da vaglia cambiari, riscosse avvalendosi di distinte bancarie firmate in bianco dal legale rappresentante di detta società, AL TO, previa falsificazione della firma di girata apposta sui relativi titoli di credito.
Col ricorso si deduce:
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in riferimento all'art. 197, comma I, lett. a) c.p.p., relativamente all'assunzione a teste della costituita parte civile AL TO, persona indagata per reato connesso a seguito di denuncia poi archiviata;
- violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192 stesso codice.
Preliminarmente, rileva il collegio che, risalendo i fatti al periodo ottobre 1991 - marzo 1992, ed essendo decorsi oltre 7 anni e 6 mesi previsti dagli artt. 157 n. 4 e 160 u.p. cod.pen., i reati sono estinti per prescrizione;
onde, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 129 c.p.p., la sentenza va annullata senza rinvio.
Ai fini degli interessi civili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo.
È ben vero, in aderenza a quanto rileva il ricorrente, che l'incompatibilità con l'ufficio di testimone si verifica anche quando la persona è sottoposta alle indagini in un procedimento connesso o collegato e non sia ancora imputata e perciò dal momento in cui la qualità di indagato è assunta in forza dell'iscrizione nel registro degli indagati (Cass. Sez.VI, 15 luglio 1996, Di Gioia). Ma la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Sez. VI, 22 settembre 1999, Amerini) che non sussiste incapacità a deporre di un testimone che sia stato prosciolto da un reato connesso con quello per cui si procede, quando - come si verifica nella fattispecie concreta - il teste sia anche persona offesa da tale reato: in. questo caso la sua citazione come parte lesa è imposta dall'articolo 429, comma 4, c.p.p., che prevale, in base al principio della ricerca della prova, sulla disposizione in tema di incompatibilità con l'ufficio di testimone contenuta nell'art. 197 del c.p.p.; e tale ultima previsione normativa, del resto, limitando la generale capacità di testimoniare ed essendo quindi di natura eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente.
Il secondo motivo propone censure di punto di fatto che non sono apprezzabili in questa sede di legittimità, tenuto conto che i giudici del merito hanno congruamente ed esaurientemente motivato in proposito, escludendo, sulla scorta di un'ineccepibile ricostruzione dei termini fattuali della vicenda, desunti dalle pacifiche acquisizioni probatorie, che l'imputato potesse fondatamente sostenere la non rispondenza al vero delle accuse formulate nei suoi riguardi.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000