Sentenza 6 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto ex art. 81 cod. proc. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed in particolare nell'ipotesi in cui venga ritenuta la continuazione con altro fatto già giudicato con il predetto rito e detto fatto sia considerato meno grave, l'imputato ha diritto a che l'incremento sulla pena base tenga conto della diminuente de qua.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2000, n. 11874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11874 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 06/10/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1435
3. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 06630/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IC, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 24/11/99 dalla Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 21/4/97 il Pretore di Pompei dichiarava RO IC responsabile di tentato furto aggravato ex artt. 56, 110, 624, 625 c.p. (fatto del 21/10/90) e lo condannava a pena stimata di giustizia.
Con pronuncia 24/11/2000 la Corte di appello di Napoli - ravvisata la continuazione tra il fatto suddetto, ritenuto più grave, e quello per cui era intervenuta sentenza passata del Pretore di Pompei del 22/10/90, irrevocabile il 13/2/92 - applicava alla pena inflitta in primo grado nel presente procedimento un aumento di pena pari a 15 giorni di reclusione e lire 50.000 di multa.
Avverso la decisione del giudice di secondo grado ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per omessa applicazione della diminuente del rito abbreviato nella determinazione dell'aumento inflitto per la continuazione. La Corte osserva.
In tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento inflitto ex art. 81 c.p.p. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p.; in particolare, nell'ipotesi in cui venga ritenuta la continuazione con altro fatto già giudicato con il citato rito e detto fatto sia considerato meno grave, l'imputato ha diritto che l'incremento sulla pena base (adottata per il fatto più grave, ora oggetto di giudizio) tenga conto della diminuente de qua (si veda: Cass. 6/12/94 RV. 200297). Orbene, nel caso in esame i giudici di merito non hanno operato tale riduzione, alla quale peraltro, siccome normativamente prevista nella misura di un terzo, può addivenire direttamente questa Corte, secondo il disposto dell'art. 620 lett. l.
S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla pena inflitta a titolo di continuazione per il reato satellite, la quale viene rideterminata in gg. 10 di reclusione e lire 33.000 di multa.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente alla pena inflitta a titolo di continuazione per il reato satellite che ridetermina in gg. 10 di reclusione e lire 33.000 di multa. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2000