Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2007, n. 41233
CASS
Sentenza 24 ottobre 2007

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Ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare in caso di contestazione del reato di promozione di associazione armata di tipo mafioso avente a oggetto il finanziamento delle attività economiche da assumere o controllare con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (art. 416 bis , commi secondo, quarto e sesto, cod. pen.), il calcolo della pena, comprensiva delle tre circostanze aggravanti a effetto speciale di cui all'art. 416 bis, deve farsi, come richiesto dall'art. 278 cod.proc.pen., secondo il criterio stabilito dalla norma stessa e non già secondo quello previsto dall'art. 63, comma quarto cod. pen., in quanto l'art. 416 bis cod. pen. si pone come norma speciale.

Commentario1

  • 1Alle Sezioni unite la questione relativa al computo dei termini
    Lina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza qui pubblicata approda alle Sezioni unite della Corte Suprema una dibattuta questione in materia di misure cautelari: "se ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e, di conseguenza, dei relativi termini di durata, si debba tenere conto - ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. - in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale[1], non solo della pena stabilita per la circostanza più grave ma anche dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate". La discussione del citato ricorso è prevista per l'udienza del 27 novembre 2014. In breve, nel caso di specie, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2007, n. 41233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41233
Data del deposito : 24 ottobre 2007

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