Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare in caso di contestazione del reato di promozione di associazione armata di tipo mafioso avente a oggetto il finanziamento delle attività economiche da assumere o controllare con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (art. 416 bis , commi secondo, quarto e sesto, cod. pen.), il calcolo della pena, comprensiva delle tre circostanze aggravanti a effetto speciale di cui all'art. 416 bis, deve farsi, come richiesto dall'art. 278 cod.proc.pen., secondo il criterio stabilito dalla norma stessa e non già secondo quello previsto dall'art. 63, comma quarto cod. pen., in quanto l'art. 416 bis cod. pen. si pone come norma speciale.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione relativa al computo dei terminiLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata approda alle Sezioni unite della Corte Suprema una dibattuta questione in materia di misure cautelari: "se ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e, di conseguenza, dei relativi termini di durata, si debba tenere conto - ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. - in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale[1], non solo della pena stabilita per la circostanza più grave ma anche dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate". La discussione del citato ricorso è prevista per l'udienza del 27 novembre 2014. In breve, nel caso di specie, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2007, n. 41233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41233 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/10/2007
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1783
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21651/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA AN, n. a Napoli l'11.12.1963;
2) CO MA, n. ad Acerra il 17.2.1983;
avverso la ordinanza in data 24 aprile-15 maggio 2007 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per i ricorrenti l'avv. CHIUMMARIELLO Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art.310 c.p.p., confermava le ordinanze in data 22 febbraio 2007 e 27 marzo 2007 del Tribunale di Napoli, che avevano rigettato le richieste di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare proposte da AN TA e MA CO. I due erano stati rinviati a giudizio in data 23 febbraio 2005 e, ad avviso del Tribunale, da tale data non era ancora decorso il termine massimo di fase di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3, raddoppiato a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 6, dato che nella specie era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 6, consumato sino al 2003. Pur dovendosi fare riferimento, a norma dell'art. 278 c.p.p., alla pena considerata, per detta fattispecie, prima della modifica introdotta, in senso aggravatorio, dalla L. n. 251 del 2005, tale pena superava i venti anni di reclusione: infatti, sui quindici anni di reclusione previsti dal comma 4 andava operato un aumento pari, nel massimo, alla metà di detta pena, così da raggiungere il limite di ventidue anni e mezzo di reclusione, che corrispondeva al termine di fase di un anno e sei mesi, raddoppiato a tre anni ex art. 304 c.p.p., comma 6. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore avv. Raffaele Chiummariello, che deduce l'erronea interpretazione della legge processuale e il difetto di motivazione.
Osserva il ricorrente che l'interpretazione privilegiata dal Tribunale in sede di appello, che si era limitato a recepire l'orientamento del primo giudice, contrastava con quanto affermato nella sentenza delle Sez. un. n. 16 dell'8 aprile 1998, ric. Vitrano, secondo cui doveva essere fatta applicazione del disposto dell'art.63 c.p., comma 4, che, disciplinando il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, prevede che, ai fini della determinazione della pena irrogabile, deve tenersi conto della pena stabilita per la circostanza più grave, aumentabile fino a un terzo. Essendo la pena massima ilio tempore prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 4 pari a quindici anni, su essa poteva apportarsi un ulteriore aumento fino a un terzo, per effetto dell'aggravante prevista dal comma 6 di tale articolo, sicché la pena massima irrogabile non superava i venti anni. Ne derivava che tale limite di pena rientrava nella previsione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 2, che stabilisce il termine massimo di custodia cautelare pari a un anno, estensibile sino a un massimo di due anni a norma dell'art. 304 c.p.p.; termine spirato alla data del 23 febbraio 2007.
DIRITTO
I ricorsi appaiono infondati.
1. L'art. 278 c.p.p. prevede che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali (espressione da intendersi riferibile anche alla individuazione dei termini di durata massima della custodia cautelare) "si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato", tenendo conto anche delle "circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".
Nel caso in esame, quelle contemplate dall'art. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 6 sono tutte circostanze aggravanti "ad effetto speciale" (v.
art. 63 c.p., comma 3, ult. periodo), perché da esse, rispetto al livello edittale su cui interagiscono, deriva un aumento di pena "superiore ad un terzo", vuoi attraverso una previsione edittale autonoma (commi 2 e 4) vuoi attraverso un coefficiente di aumento proporzionale (comma 6). Quello che qui più conta è comunque che siano "ad effetto speciale" le circostanze di cui ai commi 4 e 6, perché è del criterio di aumento di pena ad esse collegato che si discute nei presenti ricorsi.
Data la struttura concatenata delle aggravanti in questione, il Tribunale ha calcolato la pena massima edittale in ventidue anni e sei mesi di reclusione applicando l'aumento massimo proporzionale della metà, previsto dal comma 6, al livello edittale massimo di quindici anni previsto dalla seconda ipotesi del comma 4 (che a sua volta si raccorda, ma con determinazione di pena autonoma, alla aggravante contemplata dal comma 2).
2. Secondo il difensore dei ricorrenti, che chiama a sostegno l'insegnamento delle Sezioni unite, sent. 8 aprile 1998, ric. Vitrano, si sarebbe dovuto invece fare applicazione della regola posta dall'art. 63 c.p., comma 4, che, disciplinando il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, prevede che, ai fini della determinazione della pena irrogabile, deve tenersi conto della pena stabilita per la circostanza più grave, aumentabile fino a un terzo (espressione quest'ultima da intendersi "aumentata di un terzo"); e poiché nella specie la circostanza più grave era espressa dall'art. 416 bis c.p., comma 4, con un livello sanzionatorio massimo di quindici anni di reclusione, conseguiva che, con l'ulteriore aumento di un terzo derivante dall'ulteriore circostanza di cui al comma 6, secondo il temperamento dettato dall'art. 63 c.p., comma 4, la pena detentiva sarebbe stata da determinare in misura pari (e non superiore) a venti anni, cui si collega il termine di durata massima di un anno, ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 2. 3. È forse il caso di notare, pur non essendovene cenno negli atti della presente procedura, che, in relazione al reato contestato, nella specie risulterebbe applicabile anche la previsione del n. 3 bis della predetta lett. b) (aumento di ulteriori sei mesi, da imputare alla fase precedente o a quella successiva). Con la conseguenza che, pur tenendo conto della previsione dell'art. 304 c.p.p., comma 6 (che esclude dal computo del raddoppio lo speciale termine del n. 3 bis), il termine di fase, anche stando alla tesi dei ricorrenti, non sarebbe comunque spirato alla data in cui le istanze di scarcerazione sono state proposte e nemmeno alle date in cui sono state emesse le decisioni sia in primo sia in secondo grado. Infatti, anche partendo solo dal termine di un anno ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 2, questo si dovrebbe raddoppiare ex art. 304 c.p.p., comma 6, e infine si dovrebbero aggiungere ulteriori sei mesi ex n. 3
bis: in tutto, quindi, due anni e sei mesi.
4. Ma, a prescindere da questa incidentale notazione, ed entrando nel merito della questione di diritto sollevata nei ricorsi, appare innanzi tutto opportuno precisare che il criterio di computo degli aumenti di pena nel caso di più circostanze aggravanti concorrenti dettato dall'art. 63 c.p., comma 4 era presente sin dalla prima formulazione della norma, ed assolveva, come appare palese dalla Relazione al Progetto definitivo, a una duplice esigenza: quella di individuare con chiarezza un meccanismo di computo degli aumenti di pena che superasse la difficoltà di combinare tra loro pene di specie diversa o stabilite in misura indipendente le une dalle altre;
e, nello stesso tempo, quella di escludere l'unica strada astrattamente percorribile, rappresentata da una mera sommatoria di pene di specie diversa o autonomamente determinate, con possibili eccessi sanzionatori difficilmente riconducibili a una plausibile ratio legis.
Il quadro non è sostanzialmente mutato dopo le modifiche apportate all'art. 63 c.p. dalla L. 31 luglio 1984, n. 400, anche se nella nuova formulazione dell'articolo la categoria delle circostanze "ad effetto speciale" ha preso il posto di quella delle circostanze cd. "indipendenti", con qualche possibile incongruenza nella pratica applicazione della disciplina (dato che potrebbero esservi circostanze "indipendenti" che non siano "ad effetto speciale").
5. Ciò posto, va osservato che le regole dettate in via generale dall'art. 63 c.p., comma 4 non hanno ragione di essere evocate in tutti i casi in cui la questione circa l'entità della pena applicabile derivante dal concorso di più circostanze aggravanti è risolta nell'ambito della singola fattispecie criminosa. Ora, come si è già precisato, l'art. 416 bis c.p. racchiude in sè e risolve ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate da esso contemplate. In particolare, con riferimento al caso in esame, per effetto della previsione del comma 6, la pena stabilita nel comma 4 (quindici anni) è aumentata da un terzo alla metà (e quindi a ventidue anni e cui sopra (in senso analogo, Cass., sez. 6, sent. n. 30080 giugno 2001, Parisi, non massimata).
Ciò non poteva dirsi, invece, per il caso esaminato dalla sentenza Vitrano, sopra richiamata, riguardante il rapporto tra la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 628 c.p., comma 3 e quella comune e meno grave, ma "ad effetto speciale", di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Tanto che, ritenendo nella specie applicabile il meccanismo del cumulo giuridico di cui all'art. 63 c.p., comma 4, la stessa sentenza aveva cura di precisare che un tale criterio si impone quando ricorrano circostanze che, per la loro natura, "interrompono il collegamento con la pena stabilita per il reato cui accedono", ditalché, avendo "autonomia sanzionatoria, non vi è una base sulla quale apportare gli aumenti successivi".
6. Consegue che nella specie, non essendovi ragione per fare applicazione del criterio di cui all'art. 63 c.p., comma 4, dato che deve farsi riferimento alle specifiche previsioni sanzionatorie collegate alle circostanze ad effetto speciale dell'art. 416 bis c.p., il termine di durata massima di fase della custodia cautelare
è stato esattamente individuato in quello di un anno e sei mesi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3, raddoppiando a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 6; e pertanto, decorrendo tale termine dal provvedimento di rinvio a giudizio del 23 febbraio 2005, esso non è ancora spirato.
7. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2007