Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato, qualora si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per i reati "satelliti", non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 43024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43024 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO - PRESIDENTE -
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - CONSIGLIERE -
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - CONSIGLIERE -
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - CONSIGLIERE -
4. Dott. PIRACCINI PAOLA - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL GE N. IL 18/11/1962;
avverso SENTENZA del 06/12/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar CEDRANGOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.12.2002, la Corte d'Appello di Milano, pronunciando quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa in data 27.5.1999 dal Tribunale di Milano, ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con detta sentenza e quelli di cui alla sentenza 15.7.1998 della Corte d'Appello di Milano, determinava la pena complessiva inflitta a RV LO -con la diminuente per il rito limitatamente ai fatti di cui al presente procedimento- in diciannove anni ed otto mesi di reclusione.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
La principale questione sollevata con l'impugnazione riguarda l'applicazione della riduzione di un terzo sull'aumento di pena applicata per la continuazione, avendo il ricorrente sostenuto che, in un processo con rito abbreviato, avente ad oggetto il reato più grave, il giudice, nel riconoscere la continuazione esterna con altri reati, deve sempre operare la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p. non solo sulla pena base stabilita per il reato più grave,
ma anche sull'aumento per continuazione determinato per i reati per i quali la condanna è stata pronunciata all'esito di giudizio ordinario.
Il motivo di ricorso manca di pregio giuridico. La ragione giustificativa della diminuzione di un terzo, sottesa alla previsione normativa di cui al terzo comma dell'art. 442, deve essere individuata nell'intento di accordare un incentivo, o premio, per la scelta del procedimento speciale a prova contratta, o allo stato degli atti, onde è indubbio che la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta in un processo svoltosi col rito abbreviato.
Tale premessa, di inconfutabile validità logica e giuridica, permette di dare corretta soluzione al problema della riduzione di pena nell'ipotesi di continuazione esterna, riconosciuta in un processo di cognizione celebrato con rito abbreviato, nel senso che è da escludere che l'aumento di pena per i reati satelliti, già giudicati con sentenza irrevocabile, possa essere ridotto di un terzo nel caso in cui la condanna sia stata pronunciata nell'ambito di un giudizio ordinario. La ragione di tale esclusione risulta palese quando si considera che, in una simile situazione, manca la condizione alla quale la legge processuale collega inderogabilmente l'applicazione della diminuzione di pena e che quest'ultimo beneficio non può farsi dipendere dal solo fatto che la continuazione esterna è stata riconosciuta in un processo svoltosi con rito abbreviato, dato che, se fosse vera tale proposizione, dovrebbe simmetricamente riconoscersi che la medesima continuazione applicata in un giudizio ordinario dovrebbe comportare un aumento per i reati satelliti non ridotto di un terzo, ancorché gli stessi reati siano stati giudicati col rito abbreviato.
È infondato anche l'altro motivo di ricorso con cui è stata denunciata mancanza o illogicità della motivazione relativamente all'aumento della pena per i reati satelliti, atteso che la Corte di merito ha dato conto, con adeguata motivazione, della decisione riguardante il trattamento sanzionatorio mediante il richiamo dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., facendo riferimento alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 NOVEMBRE 2003.