Sentenza 4 maggio 2001
Massime • 3
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, all'eventuale mancata specificazione, nel decreto del P.M. emesso in via di urgenza, della durata delle operazioni a norma dell'art. 267, comma 3, cod. proc. pen., sopperisce l'indicazione legislativa del termine massimo di quindici giorni ivi previsto, sicché non si determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, che l'art. 271 stesso codice ricollega alla violazione dell'art. 267, da ritenere configurabile solo nel caso in cui sia stato superato quel termine massimo.
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte con decreto di urgenza del p.m., una volta che ne sia intervenuta la convalida da parte del g.i.p., poiché questa preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla discrezionale valutazione dell'organo procedente.
La giuridica esistenza di un atto giurisdizionale non dipende dalla presenza, sul documento che lo contiene, del sigillo dell'ufficio, ma dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla sua regolare emanazione. Ne consegue che l'assenza di timbratura dell'atto, emesso dall'autorità giudiziaria legislativamente qualificata ad assumerlo, non ne inficia la regolarità sostanziale, ma si risolve in una mera irregolarità, priva di conseguenze e sanabile mediante integrazione da parte dell'organo da cui il documento promana. (Fattispecie in tema di decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2001, n. 26015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26015 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. MA FANTACCHIOTTI - Presidente - del 04/05/2001
2. Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - N. 2474
4. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 3981/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG MA
Avverso l'ordinanza 28.11.00 del tribunale di Catanzaro;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso sentiti i difensori avv. Carlo Vaccaro e Mamma Marcello entrambi del Foro di Cosenza
OSSERVA.
Il 28 novembre 2000 il tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 10 novembre 2000 dal g.i.p. di Cosenza nei confronti di AR IN, indagato per tentata rapina (A), detenzione e porto illegali d'armi da sparo (B, C), ricettazione (D) partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine (E).
Ricorre il difensore, deducendo sei motivi.
Con il primo evidenzia violazione dell'art. 267 comma 2 e 271 in relazione all'art. 606 lett. b) c) cod. proc. pen..
Assume che l'ordinanza di custodia cautelare si poggia principalmente sui risultati delle intercettazioni ambientali, disposte - all'interno dell'autovettura Opel Corsa in uso a NC QU - con decreto d'urgenza, adottato dal pubblico ministero e successivamente convalidato dal g.i.p.; da questi provvedimenti non sarebbe possibile desumere i gravi indizi o i fondati sospetti, sui quali sono fondati.
L'interno dell'autovettura rientrerebbe nella nozione di "privata dimora": la violazione dell'art. 614 cod. pen., tutetato dall'art. 267 (rectius: 266) comma 2 cod. proc. pen., potrebbe avvenire esclusivamente se l'intercettazione ambientale è diretta all'accertamento di una notitia criminis già raccolta, la quale consenta di ritenere che si sia di fronte ad una possibile azione delittuosa.
La richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione disposta dal pubblico ministero in questo procedimento sarebbe nulla, ed i risultati inutilizzabili, poiché manca l'indicazione dei gravi indizi o fondati sospetti che il ricorrente partecipasse ad una associazione per delinquere dedita alla commissione di rapine: nel procedimento n^. 1175/99 - 21 a carico di IU NA e MA QU si contesta la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, mentre in questo procedimento si contesta la violazione degli artt.416 e 628 cod. pen.: non vi sarebbe, quindi, una sostanziale uguaglianza di procedimento.
Motivi della decisione.
Questo primo motivo è infondato.
In tema d'intercettazioni di comunicazioni tra presenti l'art. 266 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce che esse sono consentite nei luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. e, cioè, "nell'abitazione o nei luoghi di privata dimora" soltanto se ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Nella nozione di "privata dimora" va annoverato qualsiasi ambiente, nel quale si svolga un'attività personale in modo che sia sempre possibile impedire ogni forma d'accesso da parte dei terzi. L'auto non presenta tale carattere, poiché da un lato è priva dei requisiti minimi, indispensabili per "dimorarvi", essendo destinata essenzialmente a trasporto da una località ad un'altra e dall'altro non garantisce la riservatezza della persona, in quanto consente l'"inspectio" ed una facile percezione delle comunicazioni. L'unica eccezione è rappresentata da quei veicoli che, fin dalla loro costruzione o per le modifiche successivamente intervenute, sono utilizzate come dimora individuale.
Nella specie tale ultimo carattere non risulta sussistente. Ne deriva che le intercettazioni ambientali erano legittime (in tale senso sez. 1 sent. 0 5032 del 11/03/1992 c.c. 20/12/1991 rv. 190009 imp. Marsella;
sez. 1 sent. 0 1904 del 17/02/1996 ud. 22/01/1996 rv. 03799 imp. Porcaro;
sez. 1 sent. 03363 del 29/01/2001 c.c. 8/10/2000 rv. 218042 imp. Galli;
vedi, però, sez. 2 sent. 0 1831 del 10/06/1998 c.c. 12/03/1998 rv. 211142 imp. Zagaria).
Infondata è anche l'altra osservazione, poiché, com'emerge dal passo del decreto d'intercettazione trascritto dallo stesso ricorrente, la motivazione, per disporre le prime intercettazioni, esisteva ed era icongrua con riferimento agli iniziali indagati per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990. Assolutamente erroneo l'assunto dell'estraneità di questa motivazione;
al procedimento in corso, riferito ad altri soggetti e reati differenti: l'art. 270 cod. proc. pen., infatti, stabilisce che i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi, quando siano, come nella specie, indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, come previsto dall'art. 380 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata e di porto e detenzione illegale di armi da guerra e di più armi comuni da sparo.
2) Con il secondo motivo espone la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. in relazione all'art 606 lett. b) e c) cod. proc. pen..
Il provvedimento di intercettazione ambientale, disposto il 10/5/00 in via d'urgenza dal pubblico ministero, non sarebbe utilizzabile, poiché adottato in violazione di legge: tra la data di deposito e di convalida - 10 maggio 2000 - e quella d'inizio delle operazioni - 30 maggio 2000 - v'è un illegittimo lasso di tempo, pari ai quindici giorni dell'intera durata delle operazioni disposte dal pubblico ministero, non giustificato da un decreto di ritardo dell'inizio delle operazioni.
Non essendovi urgenza, il pubblico ministero avrebbe dovuto richiedere il provvedimento al g.i.p..
Motivi della decisione.
Questo motivo è del pari infondato, poiché il termine di quindici giorni non va riferito al momento in cui il provvedimento d'intercettazione è adottato ma a quello diverso in cui la relativa attività è concretamente iniziata: l'art. 267 comma 3 cod. proc. pen., infatti, menziona in modo espresso "la durata delle operazioni"
(conf sez. 1 sent. 0 3631 del 13/06/2000 c.c. 17/05/2000 rv. 216178 ric. p.m. in proc. Dessì).
Nè per ritardarne l'inizio è necessario che l'autorità giudiziaria adotti uno specifico provvedimento, poiché questo non è previsto dal vigente codice di rito.
Nè è ipotizzabile l'inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancata sussistenza del requisito dell'urgenza, sia perché tale estremo è rimesso alla discrezionale valutazione del solo organo procedente, sia perché la convalida adottata dal g.i.p. del decreto del pubblico ministero rende pienamente legittima l'intercettazione. (conf. sez. 2 sent. 0 2533 del 15/03/1995 ud. 22/11/1994 rv. 200989 imp. Seminara)
3) Con il terzo motivo sostiene la violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.. In particolare eccepisce l'inutilizzabilità del risultati delle intercettazioni, disposte con decreto motivato del 19/6/00 sullo scooter Aprilia in uso a NC QU e dei decreti del 28/6/00 disposti sull'autovettura Y 10 tg. 491990, Fiat Uno tg. 450023 e Fiat Punto tg. AA 492 ZM, per non essere stata precisata la durata delle operazioni di ascolto: tale omissione violerebbe il comma 2 dell'art. 267 cod. proc. pen. ove si richiede che "l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni". Assume che questa violazione è prevista a pena di nullità dall'art. 271 1^ comma, secondo il quale "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati ... qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3". Motivi della decisione.
Questo motivo è infondato, poiché è pur vero che nel decreto è necessario indicare la durata delle operazioni, ma è evidente che, quando questo termine non sia stato specificato, la durata è commisurata al tempo massimo stabilito dall'art. 267 comma 3 cod. proc. pen. e, cioè, quindici giorni: non sussiste, pertanto, alcuna inutilizzabilità (in senso conforme sez. 2 n. 0 6365 del 25/06/1996 ud. 04/04/1996 rv. 205376 ric. Berti). L'inutilizzabilità è riferita dall'art. 271 cod. proc. pen. all'esecuzione delle intercettazioni fuori dei casi consentiti dalla legge o all'inosservanza dell'art. 267. Tale ultima violazione sussiste, però, in relazione alla durata soltanto nel caso in cui sia stato superato il limite massimo di quindici giorni e non quando esso non sia stato specificato, poiché, in questo caso, il provvedimento è integrato ex lege dal dettato normativo. L'art. 271 collega - nella prima parte del comma 1 del citato articolo 271 - l'inutilizzabilità all'espletamento delle operazioni fuori dei casi consentiti, nozione che si pone in sintonia con quella successiva della violazione degli artt. 267 e 268 commi 1 e 31; inosservanza, quest'ultima, che deve presentare il carattere dell'illegalità, intesa nel senso di statuizione giurisdizionale contra legem.
4) Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 267 comma 2 in relazione all'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.. Eccepisce la nullità e la conseguente inutilizzabilità dei decreti di convalida del 29/6/00 (relativi alle indicate autovetture) e del decreto di proroga del 12/6/00 (concernente l'Opel Corsa), per essere stati adottati senza una concreta motivazione, necessario in virtù dell'art. 267 comma 2. Nel convalidare i decreti citati il g.i.p. si sarebbe limitato ad una motivazione per relationem, richiamando genericamente "le informative dei C.C. di Cosenza", senza dimostrare d'avere preso cognizione della persistente esigenza di adottare le intercettazioni disposte.
Motivi della decisione.
Insiste il ricorrente nel prospettare una doglianza chiaramente pretestuosa, in quanto i decreti del g.i.p. sono congruamente argomentati con il richiamo alle informative della polizia giudiziaria ed il riferimento ai risultati delle indagini già espletate: in tal modo il g.i.p. ha dimostrato di avere esercitato il necessario vaglio critico, sia pure con argomentazioni estremamente stringate ma non inesistenti.
5) Con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 267 e 271 in relazione all'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. Eccepisce la nullità e la conseguente inutilizzabilità dei decreti di proroga del 29/6/00 e del 13/7/00 (relativi all'opel Corsa), mancando il sigillo attestante l'avvenuto deposito in cancelleria. Si tratta di una violazione che determina l'inesistenza giuridica dell'atto ovvero l'inutilizzabilità.
L'assunto è manifestamente infondato.
Il ricorrente non pone in discussione l'esistenza dei decreti ma rileva la mancanza del timbro, definito sigillo, e da questa carenza vorrebbe fare conseguire l'inesistenza dell'atto con riflessi sulla misura cautelare e sulla stessa formazione della prova. Va premesso che l'esistenza di un documento, contenente un determinato provvedimento, non può mai derivare o essere attestata dall'apposizione del sigillo dell'ufficio ma dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle statuizioni che presiedono alla sua regolare emanazione. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato emesso dall'autorità giudiziaria legislativamente stabilita l'assenza di timbratura dell'atto non inficia assolutamente la sua regolarità sostanziale, risolvendosi la carenza in una mera irregolarità, priva di qualsiasi conseguenza giuridicamente rilevante e sempre sanabile con la rituale correzione mediante integrazione da parte dell'organo da cui il documento medesimo promana.
6) Con l'ultimo motivo afferma la violazione degli artt. 273 e 274. Il provvedimento del Tribunale di Catanzaro sarebbe carente in tema d'identificazione certa dell'odierno indagato.
Il ricorrente asserisce che si dà per scontato essere sua la voce captata all'interno dell'autovettura Opel Corsa, mentre, non vi sarebbe in atti alcuna attività volta ad stabilire con certezza l'identità dei conversanti: le relazioni di servizio, richiamate nell'ordinanza del g.i.p. e fatte proprie dal tribunale, sono antecedenti ai provvedimenti d'intercettazione disposte in questo procedimento;
la comparazione fonetica, utilizzata sia nell'ordinanza coercitiva sia nella comunicazione di notizia di reato sia dal tribunale non è stata depositata in atti;
vi sarebbe, quindi, una violazione di legge, che travolgerebbe tutto il provvedimento. Espone, poi, che manca una qualsiasi attività investigativa (anche nei confronti delle persone citate durante le conversazioni) che possa riscontrare i presunti spostamenti, menzionati nelle conversazioni.
Conclude che illegittimamente il tribunale ha disatteso i documenti, esibiti dalla difesa, dai quali emerge che IN era al lavoro nel giorno della tentata rapina: sarebbe apodittica l'affermazione, secondo cui sussisterebbero chiari segni d'intervenuta correzione degli orari di lavoro.
Motivi della decisione.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Dal testo del provvedimento non emerge alcuna incertezza identificativa, poiché il tribunale con motivazione congrua ha richiamato la diretta conoscenza del personale operante, per cui il tema della comparazione fonetica è di integrazione argomentativa, non indispensabile ai fini della pronunzia.
L'ulteriore considerazione svolta dal tribunale in ordine all'inattendibilità della documentazione esibita dall'indagato, essendo motivata in modo logico e completo - anche se con osservazioni non condivise dalla difesa - non è censurabile in sede di legittimità.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp att. Cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001