Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 21116
CASS
Sentenza 31 marzo 2004

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Massime1

Le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 comma primo cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza. La suddetta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere" che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che il reato debba ancora commettere.

Commentario1

  • 1Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agli
    Jacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 21116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21116
Data del deposito : 31 marzo 2004

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