Sentenza 31 marzo 2004
Massime • 1
Le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 comma primo cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza. La suddetta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere" che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che il reato debba ancora commettere.
Commentario • 1
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 21116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21116 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 31/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 521
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 20723/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT IO, n. a Palermo il 2.8.1972;
avverso la sentenza in data 18 febbraio 2002 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni CONTI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data 18 marzo 2002 del Tribunale di Termini Imerese, appellata da RT IO, condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di un mese di reclusione in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 378 c.p., perché, dopo aver subito i delitti di furto ed estorsione, aiutava gli autori dei reati stessi ad eludere le investigazioni dell'Autorità, in quanto pur ammettendo di aver subito l'estorsione, evitava di fornire alla p.g. notizie utili per l'identificazione dei responsabili (in Termini Imerese, il 17 febbraio 1998).
Ricorre per Cassazione l'imputato che deduce la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale.
Quanto al primo aspetto, il ricorrente osserva che l'unica prova su cui era fondata la pronuncia di colpevolezza derivava dal verbale di dichiarazioni testimoniali da esso rese in data 17 febbraio 1998 in assenza del difensore e documentate in forma riassuntiva e senza riproduzione fonografica. Tali dichiarazioni erano dunque da considerarsi inutilizzabili per violazione degli artt. 63 e 350 c.p.p.; tanto più che il verbale in questione era stato illegittimamente acquisito d'ufficio dal giudice quale "corpo del reato", senza che il Pubblico Ministero ne avesse fatto richiesta, e senza che ne sussistessero i presupposti, posto che tale documento non rilevava per la sua materialità ma per il suo contenuto rappresentativo, sicché non poteva considerarsi corpo del reato. In secondo luogo, si osserva che la Corte di merito aveva illogicamente e genericamente desunto la volontà del IC di favorire gli autori dell'estorsione facendo riferimento generico a una presunta sintomaticità delle circostanze di tempo e di luogo, così non dando conto con la necessaria puntualità e chiarezza di tutti gli elementi su cui si basava la decisione.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che il IC denunciò in il furto della propria autovettura come avvenuto il 25 novembre 1996, e che successivamente comunicò che il veicolo era stato rinvenuto il giorno dopo parcheggiato, senza danni, in una pubblica via di Termini Imerese.
Sentito poi in data 17 febbraio 1998 da un ufficiale di p.g. come persona informata sui fatti in relazione a una indagine su fenomeni estorsivi legati a furti di automezzi, il IC ammetteva di avere corrisposto una somma di denaro per ottenere la restituzione del veicolo, aggiungendo che non intendeva fornire alcun particolare con le persone con cui aveva avuto contatti perché era "terrorizzato" e temeva che "gli potesse succedere qualcosa". Tale verbale è stato legittimamente acquisito agli atti del dibattimento, perché giustamente ritenuto dal giudice corpo del reato di favoreggiamento.
Il ricorrente lo contesta, osservando che il verbale non rilevava per la sua materialità ma per il suo contenuto rappresentativo. Tale notazione, indubbiamente esatta, non porta però alla negazione della qualità di tale atto come corpo del reato, ma anzi ne da conferma:
atteso che la condotta favoreggiatrice si era appunto realizzata non con atti materiali ma con dichiarazioni, era proprio dal "contenuto rappresentativo" del documento che derivava la sua qualità di corpo del reato.
Non sussiste d'altro canto la violazione dell'art. 63 c.p.p., posto che, come più volte affermato in giurisprudenza, le dichiarazioni "indizianti" evocate da tale articolo (comma 1) sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli fatti da cui emerga una sua responsabilità penale e non quelle attraverso il quale il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato (ad es. calunnia, falsa testimonianza o, come nel caso in esame, favoreggiamento personale). Detta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che il reato debba ancora commettere (v. Cass., 5 maggio 2000, Zoppe;
Cass., 5 maggio 2000, Papa;
Cass., 3 dicembre 1998, Francese;
Cass., 8 ottobre 1998, Petrangeli;
Cass., 25 settembre 1997, Bizzarro). Non ha alcun rilievo il fatto che l'acquisizione di tale documento non era stata sollecitata dal Pubblico Ministero, avendo esercitato il giudice i poteri officiosi assicuratigli dalla legge (art. 507 c.p.p.), che nel caso in esame erano imposti dal fatto che la imputazione si fondava proprio su quelle dichiarazioni, il cui verbale, per evidente dimenticanza, non era stato inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Quanto alla censura di genericità della motivazione, essa appare inconsistente: non solo dalle stesse dichiarazioni del IC si ricavava la consapevole reticenza nel rivelare dati identificativi delle persone che gli avevano imposto il pagamento di una somma per la restituzione dell'autovettura rubatagli (dato che l'imputato ebbe a dire di non voler riferire alcun particolare per paura di ritorsioni a suo danno); ma le stesse modalità del ritrovamento del veicolo deponevano per l'avvenuto contatto tra il derubato e gli autori del furto o i loro emissari, atteso che, come ineccepibilmente rimarcato dalla Corte di merito, l'autovettura venne (assertivamente) rinvenuta dallo stesso imputato il giorno seguente parcheggiata senza danni nella pubblica via.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004