Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per altro reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie del testimone assistito.
Commentari • 5
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La persona offesa di un reato, che sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e, quindi, in stretto collegamento naturalistico. Se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente …
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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non può ritenersi automaticamente integrato con l'inadempimento della corrispondente normativa civile e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la "gravità", ossia l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende, appunto, ad evitare. Non può essere considerata sufficiente un'arbitraria affermazione del diritto alla autoriduzione dell'assegno, dovendo la parte in ogni caso rivolgersi al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell'importo: ma non c'è reato quando il ritardo è limitato, e l'inadempimento solo parziale, ovvero quando …
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Secondo la Cassazione (sentenza n. 1826/2017), se l'auto rientra tra i mezzi che lo stalker utilizza per molestare la vittima essa può essere legittimamente sequestrata. Ha, infatti, valore la finalità con cui vengono utilizzati i mezzi del disturbo e non la loro natura. Anche se l'auto di per sè non è idonea ad arrecare alcun turbamento effettivo alla vittima, tuttavia essa viene utilizzata, come mezzo di spostamento, per avvicinarsi ad essa e può quindi essere “asservita” al reato integrando un rapporto di nesso strumentale con la commissione del reato. Nel caso esaminato dalla Corte, si è trattato di un “sistematico uso molesto che i ricorrenti hanno fatto dei loro automezzi, così …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2008, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
M лс 5 99 /09 Udienza
REPUBBLICA ITALIANA pubblica in In nome del popolo italiano data 17/12/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 518 QUINTA SEZIONE PENALE
REGISTRO
GENERALE
32209/2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Retelle Mario Presidente dott. Nappi Auciello Consigliere dott. Scalere Vito Consigliere dott. Вчимо Pode Autonio Consigliere dott. D-done Айташо Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN IN, n. ad Avezzano 1'1 ottobre 1961
RO UG, n. a Trasacco il 2 dicembre 1961
avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano, depositata il 15 aprile 2008
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Eurice Delehage che ha chiesto rijete
Udito, per la parte civile, l'avv. Cosciere udit i difensori Avv.T) Pamporio Michelex Verdesetia Roberto
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avez- zano, ha confermato la dichiarazione di colpevo- lezza di IN AN in ordine al delitto di minaccia e di UG RO in ordine al delitto di percosse ai danni di NC US.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
UG RO propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'inu- tilizzabilità delle dichiarazioni di NC CA SI, acquisite senza le garanzie richieste per l'imputato in separato procedimento per reato col- legato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione sull'invocata scriminante della le- gittima difesa.
IN AN propone sei motivi d'impugnazione. Con il primo e il quinto motivo il ricorrente dedu- ce mancanza di motivazione della sentenza impugna- ta, giustificata solo per relationem a quella di primo grado, in particolare per quanto attiene alla disattesa richiesta di acquisire una relazione me- dica relativa alla sua persona.
Con il secondo motivo il ricorrente ripropone l'ec- cezione di invalidità della querela proposta da
NC US, mancante dell'indicazione delle modalità di identificazione del querelante da parte della polizia giudiziaria ricevente.
Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la nul- lità della citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace, perché priva dell'avviso della facoltà di chiedere l'estinzione del reato per condotte prepa- ratorie e priva altresì dell'indicazione delle cir- costanze sulle quali si chiedeva l'ammissione dei testi dell'accusa.
Con il quarto motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NC US, impu- tato in procedimento collegato per reati ai suoi danni nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce erronea qualificazione del fatto come minaccia. 3
zione delle generalità del querelante nell'atto me- desimo" (Cass., sez. IV, 21 marzo 2007, Orofino, m.
236849).
Sono fondati e assorbenti, invece, i motivi con i quali entrambi i ricorrenti eccepiscono l'inutiliz- zabilità delle dichiarazioni rese da NC CA rusi senza il previo avviso, previsto dall'art. 64
c.p.p., della facoltatività dell'assunzione della qualità di testimone, attesa la sua veste di impu- tato in procedimento collegato. implicitamenteIl tribunale, riconosciuto almeno che a carico di NC US pende procedimento per reati commessi ai danni degli attuali ricorren- ti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, si
è in realtà richiamato a una giurisprudenza che ri- conosceva prevalenza al ruolo di testimone assunto dalla persona offesa rispetto al suo eventuale ruo- lo di imputato in procedimento collegato (Cass., sez. VI, 5 giugno 2000, Pinto, m. 216927). Si tratta però di una giurisprudenza che, benché richiamata da sentenze anche successive, era stata enunciata con riferimento alla situazione normativa precedente la legge n. 63 del 2001.
La giurisprudenza più recente ha invece chiarito che "l'imputato di reato "reciproco", non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'art. 197 bis c.p.p., la veste di testimone assistito;
sicché, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sono utiliz- zabili ex art. 64 comma terzo bis c.p.p." (Cass., sez. V, 25 settembre 2007, Costanza, m. 238188).
In realtà l'art. 210 comma 6 c.p.p. prevede che al- le persone imputate di un reato collegato a norma dell'art. 371 comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la re- sponsabilità dell'imputato, va dato l'avvertimento previsto dall'art. 64 comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispon- dere, assumono l'ufficio di testimone. E C. cost.,
12 novembre 2002, n. 451, ha confermato l'applicabilità dell'art. 210 comma 6 anche alla persona che abbia assunto la qualità di imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371 comma 2, lettera b) solo dopo aver reso, come persona infor- mata sui fatti, dichiarazioni concernenti la re- sponsabilità altrui. Mentre C. cost., 4 giugno 2003, n. 191, ha ribadito l'esigenza che anche in dibattimento siano dati gli avvertimenti previsti dall'art. 64.
Sicché, essendo collegati anche i reati commessi in danno reciproco da più persone, ne consegue che le 4
dichiarazioni rese da NC US sono inuti- lizzabili, in quanto non precedute in dibattimento dalll'avvertimento prescritto dall'art. 64 lettera c) c.p.p. Né ha rilievo il fatto che NC CA SI sia costituito parte civile, perché l'art. 208
c.p.p. prevede che la parte civile sia sentita come testimone, anziché come parte, quando debba riferi- re in ordine ai fatti controversi.
La sentenza impugnata, che è motivata con determi- nante riferimento alla deposizione inutilizzabile, risulta perciò carente di motivazione. E va pertan- to annullata con rinvio al Tribunale di Avezzano, che provvederà a rinnovare l'escussione di Giancar- lo US, previo avvertimento a norma degli art. 210 comma 6 e 64 comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avezzano per nuovo giudizio.
Roma, 17 dicembre 2008 PresidenteMario Rittel Il consigliere relatore
(dr. Aniello Nappi)
Depositata in Cancelleria
Roma, 1.2.GEN. 2009...
CELLIERE
Carmela Lanzuise aujuise 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza del motivo con il quale IN AN eccepisce l'invalidità della querela per mancata l'indicazio- ne delle modalità di identificazione del querelante da parte della polizia giudiziaria ricevente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "l'identificazione del querelante prescritta dal-
l'articolo 337, comma quarto, c.p.p., può ritenersi avvenuta, allorché l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, con la semplice trascri-