Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, non sono estensibili alla fase delle indagini preliminari i divieti di testimonianza de auditu previsti per il dibattimento, in quanto, nella fase delle indagini, non si raccolgono prove, ma si assicurano fonti di prova, con la conseguenza che dette dichiarazioni hanno valore di indizi della sussistenza di un reato, la cui gravità è valutata dal giudice di merito.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2004, n. 45994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45994 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUINTA SEZIONE PENALE 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. PROVIDENTI FRANCESCO
CONSIGLIERE 1. Dott. FERRUA GIULIANA
" 2. Dott.SICA GIUSEPPE
"I 3. Dott. ROTELLA MARIO
4. Dott. MARASCA GENNARO "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) NT ITALO
avverso ORDINANZA del 04/05/2004
TRIB. LIBERTA' di VICENZA
sentita la relazione fatta dal Consigliere MARASCA GENNARO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
M
59 94/04 84 ри UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 08/07/2004
SENTENZA
N. 12451
REGISTRO GENERALE
N. 022590/2004
IL 19/09/1931
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Oscar Cetrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Giovanni Manfredini, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva :
Nei confronti di LO AN, indagato del reato di cui agli articoli 130 del decreto legislativo 385/96 e 166 decreto legislativo 58/98 attività di illecita raccolta del risparmio e promozione finanziaria veniva emesso decreto di perquisizione e
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conseguente provvedimento di sequestro dei documenti, indicati puntualmente nella ordinanza impugnata, dal PM presso il Tribunale di Bassano del Grappa con decreto del 13 aprile 2004.
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 4 maggio 2004, rigettava la richiesta di riesame rilevando che sussistevano sia il fumus commissi delicti sia il vincolo di pertinenzialità delle cose sequestrate.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione LO AN, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione delle norme di cui agli articoli 247 e 253c.p.p. nonché delle norme costituzionali di cui agli articoli 14 e 42 della Costituzione;
2) Violazione dell'articolo 253c.p.. in riferimento alla mancata individuazione del nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e le fattispecie criminose ipotizzate nonché in relazione alle esigenze investigative da tutelare;
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata.
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Con successiva memoria depositata il 2 luglio 2004 il ricorrente insisteva in particolare sul primo motivo di impugnazione citando a sostegno delle proprie tesi anche numerosi precedenti giurisprudenziali.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LO AN non sono fondati.
Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la perquisizione ed il sequestro da mezzi di ricerca della prova si sono trasformati in mezzi di ricerca della notitia criminis, perché erano fondati su segnalazioni anonime e confidenze non utilizzabili per legittimare un provvedimento di perquisizione e sequestro.
La questione non appare correttamente posta per molte ragioni.
Deve in primo luogo segnalarsi che il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato ha esplicitamente affermato che la notizia dei reati era stata acquisita tramite una segnalazione della Banca d'Italia, che, come è noto, ha compiti di vigilanza in materia di risparmio e di tutela dello stesso, ed una informativa di PG della Guardia di
Finanza.
Non è possibile porre in dubbio una tale esplicita affermazione, peraltro desumibile anche dal provvedimento di perquisizione e sequestro, e del resto la Corte di legittimità non può valutare l'eventuale discrasia esistente tra quanto ritenuto nei provvedimenti di merito e quanto emerso dagli atti processuali.
Il c.d. travisamento del fatto non è, infatti, deducibile in sede di legittimità, a meno che non s traduca in un vizio della motivazione secondo lo schema della sentenza a
Sezioni Unite Dessimone del mese di aprile del 1997, cosa che non è accaduta nel caso di specie.
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Pur volendo poi prescindere dal fatto che a questo giudice di legittimità non è consentito analizzare le dichiarazioni delle persone informate sui fatti sentite nella fase delle indagini di PG, così come proposto dal ricorrente, va detto che è errato ritenere che le dichiarazioni de relato dichiarazioni GI, ZI e AR non siano utilizzabili
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nella fase delle indagini preliminari.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, non sono estensibili alla fase delle indagini preliminari i divieti di testimonianza de auditu previsti per il dibattimento, proprio perché in questa fase non si raccolgono prove, ma si assicurano fonti di prova;
nella fase delle indagini tali dichiarazioni hanno valore di indizi, la cui gravità è valutata dal giudice di merito ( sul punto vedi tra le tante Cass. 15 gennaio
1991, in Giur. It. 1001, II, 201; Cass. 28 febbraio 1997, Campaci, in Cass. Pen.
1998, 710).
Pertanto le dichiarazioni de relato, che non possono mai essere confuse con gli anonimi, nella fase delle indagini preliminari, anche nel caso in cui non sia stata indicata la fonte ex articolo 195c.p.p., possono costituire validi indizi della sussistenza di un reato .
Il primo motivo di impugnazione è per le ragioni espresse infondato.
Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità.
In effetti il ricorrente ha precisato che il Tribunale aveva motivato su tale aspetto, motivazione che era, invece, assente nel provvedimento del Pubblico Ministero .
E' vero che la motivazione sul punto era carente nel provvedimento di sequestro, anche se le ragioni dello stesso erano desumibili da tutto il contesto motivazionale, ma tale carenza è stata colmata dall'intervento del Tribunale del riesame.
4 Operazione questa consentita quando la motivazione del primo provvedimento non sia soddisfacente o sia carente, perché non è integrabile o emendabile soltanto ciò che sia assolutamente inesistente.
Del resto alla fine è lo stesso ricorrente a riconoscere che il rapporto di pertinenzialità potrebbe ritenersi sufficientemente motivato anche nel provvedimento di sequestro '
restando carente, invece, la motivazione in ordine alle esigenze probatorie.
Così non è perché la motivazione sul punto, peraltro riportata dallo stesso ricorrente, potrà essere ritenuta contenuta, ma non certo completamente assente.
Anche questo profilo è stato opportunamente e legittimamente integrato dal Tribunale
del riesame.
Le conclusioni raggiunte, infine, rendono superfluo l'esame di un altro principio, capace di risolvere il procedimento in discussione, che regola la materia in questione e cioè che il corpo del reato in ogni caso, anche se sia stato malamente sequestrato, non possa essere restituito.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 8 luglio 2004
II PRESIDENTE
Il Consigliere relatore
Depositata in Cancelleria Coma, lì 26 NOV 2004
M E R P
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IL CANCELLIERE C1 E T
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Carmela Lanzulise C
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