Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
>
Versione
22 luglio 1976
22 luglio 1976
Art. 45.
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. ((45))
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore.
-------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-14 luglio 1976, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 21/7/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 45 del codice civile , primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall' art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito".
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. ((45))
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore.
-------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-14 luglio 1976, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 21/7/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 45 del codice civile , primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall' art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito".
Commentari • 413
- 1. Che differenza c'è tra domicilio e residenza?Annamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 2 agosto 2018 · 106.319115
[…] artt. 45 e 46 c.c.) 2) La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.) Domicilio e residenza nel codice civile Dalla lettura della norma emerge che: - il domicilio corrisponde al luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". […] E' importante inoltre menzionare l'art. 45 c.c. perché, riconosce a ciascun coniuge il diritto di fissare liberamente il proprio domicilio, indipendentemente dal luogo eletto dall'altro. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/07/2021, n. 1027Provvedimento: […] criterio che deve essere individuato nella “residenza” dei minori al momento in cui la prestazione assistenziale ha inizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 c.c. […] Comune di Controparte_1 unico comune nel quale ai sensi del ricordato art. 45 c.c. e dell'art. 43 c.c. può individuarsi il concetto giuridico di residenza dei minori, collegato a sua volta a quello di residenza del soggetto titolare della potestà sugli stessi, prima dell'emanazione del provvedimento di affidamento ai nonni. […] Di conseguenza, richiamando ancora una volta il principio espresso dal combinato disposto degli artt. 45 c.c. e 6, comma IV L. 328/2000, il Controparte_1 va individuato quale soggetto tenuto a far fronte ai relativi obblighi.Leggi di più...
- art. 6 L. 328/2000·
- affidamento minori·
- art. 333 c.c.·
- compensazione spese·
- potestà genitoriale·
- domicilio di soccorso·
- principio di residenza·
- oneri affidamento·
- residenza minore