Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2006, n. 19388
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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Nel giudizio abbreviato d'appello, celebrato anche in sede di rinvio, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce siffatto potere al giudice dell'abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al giudice d'appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità.

Nel giudizio abbreviato richiesto ex art. 4 ter legge n. 144 del 2000, che può essere eccezionalmente ammesso, in via transitoria, anche nel corso del dibattimento di appello, l'imputato non ha diritto all'ammissione di prove ulteriori, perché sono utilizzabili tutte quelle acquisite in precedenza, fatta eccezione delle prove inutilizzabili per violazione di un divieto probatorio assoluto, ma ha diritto, così come nel giudizio abbreviato in senso stretto richiesto senza integrazioni probatorie, all'ammissione della controprova all'esito dell'assunzione delle prove ammesse d'ufficio dal giudice a norma dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., ferma restando l'impossibilità dell'escussione orale di una prova già documentata.

La cognizione dei vizi della motivazione non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove e la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006, con la previsione che il vizio può essere dedotto quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati" non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte precisa che il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza del limite posto all'ambito della cognizione del giudice di legittimità e non ha una funzione solo "logistica", sicché la selezione delle prove compiuta dal giudice del merito non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente per mezzo della trascrizione al suo interno dei verbali di prova).

Commentari2

  • 1Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussione
    Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015

    Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2006, n. 19388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19388
Data del deposito : 9 maggio 2006

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