Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 3
Nel giudizio abbreviato d'appello, celebrato anche in sede di rinvio, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce siffatto potere al giudice dell'abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al giudice d'appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità.
Nel giudizio abbreviato richiesto ex art. 4 ter legge n. 144 del 2000, che può essere eccezionalmente ammesso, in via transitoria, anche nel corso del dibattimento di appello, l'imputato non ha diritto all'ammissione di prove ulteriori, perché sono utilizzabili tutte quelle acquisite in precedenza, fatta eccezione delle prove inutilizzabili per violazione di un divieto probatorio assoluto, ma ha diritto, così come nel giudizio abbreviato in senso stretto richiesto senza integrazioni probatorie, all'ammissione della controprova all'esito dell'assunzione delle prove ammesse d'ufficio dal giudice a norma dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., ferma restando l'impossibilità dell'escussione orale di una prova già documentata.
La cognizione dei vizi della motivazione non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove e la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006, con la previsione che il vizio può essere dedotto quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati" non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte precisa che il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza del limite posto all'ambito della cognizione del giudice di legittimità e non ha una funzione solo "logistica", sicché la selezione delle prove compiuta dal giudice del merito non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente per mezzo della trascrizione al suo interno dei verbali di prova).
Commentari • 2
- 1. Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussioneAr Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …
Leggi di più… - 2. Anche il bacio o il palpamento per gioco integra il reato di violenza sessualeAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2006, n. 19388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19388 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 883
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 38922/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LV, n. a Palermo il 28 febbraio 1955;
RO AN, n. a Capaci il 28 ottobre 1934;
AT OV, n. a Capaci il 29 settembre 1948;
ZO RO, n. a CE il 16 maggio 1954;
ONLILLO US, n. a CE il 10 novembre 1949;
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo depositata il 13 giugno 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. MELONI Vittorio che ha chiesto il rigetto per OI, TT, IZ e OL e inammissibilità per ON.
Udito il difensore di P.C. Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Massimo;
Uditi i difensori Avv.ti: INZERILLO CO, Oddo US e IZ Miria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa l'il dicembre 2002 la Corte d'assise d'appello di Palermo confermò la dichiarazione di colpevolezza di ON LV, AN OI, OV TT e OL US in ordine ai delitti di omicidio aggravato dei fratelli US e LV CE e di distruzione dei loro cadaveri, commessi in Capaci il 19 giugno 1991; e in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero dichiarò anche IZ RO colpevole degli stessi reati.
La decisione, impugnata per cassazione, fu annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'assise d'appello di Palermo, per l'illegittima utilizzazione a carico degli imputati ammessi allo speciale rito abbreviato previsto dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144
(che ha reso applicabile il rito abbreviato anche nei processi di appello a beneficio degli imputati che, secondo la normativa previgente, non avevano potuto formulare la relativa istanza), delle dichiarazioni rese nel dibattimento d'appello, oltre che da testimoni, dal coimputato AN FF, che era stato giudicato con rito ordinario sebbene nell'ambito dello stesso procedimento e la cui escussione non era stata giustificata dall'assoluta necessità che ne avrebbe legittimato l'utilizzazione anche nei confronti degli imputati ammessi al rito speciale .
Con la sentenza ora impugnata i giudici del rinvio, disposta una nuova escussione di AN FF per assoluta necessità, hanno ribadito la dichiarazione di colpevolezza di ON LV, AN OI, OV TT, IZ RO e US OL in ordine ai delitti loro ascritti. Contro questa decisione ricorrono ancora per cassazione gli imputati;
ma LV ON non ha enunciato motivi a sostegno della sua impugnazione, che va pertanto dichiarata inammissibile.
2. AN OI propone tre motivi d'impugnazione . Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 575 c.p. e dell'art. 192 c.p.p. per vizi di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che i giudici del merito, pur riconoscendo che la deposizione di AN FF era stata dichiarata inutilizzabile dalla Corte di Cassazione, vi hanno poi fatto riferimento per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese successivamente dallo stesso FF e quindi utilizzabili. Aggiunge che i giudici del rinvio hanno violato le norme e i criteri giurisprudenziali di valutazione delle chiamate in correità, sia in ordine all'effettiva convergenza delle chiamate plurime dei collaboranti CO OR e OV TA NT, contrastanti in realtà con quelle di AN FF quanto alle modalità di preparazione e di esecuzione dei delitti, sia in ordine alla natura individualizzante dei riscontri.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione della sentenza impugnata anche in ordine al delitto di distruzione dei cadaveri delle vittime, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente ritenuto la circostanza aggravante della premeditazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 62 bis e 133 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. OV TT propone un unico motivo d'impugnazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato i mutamenti di versione nelle dichiarazioni di AN FF ne' le contraddizioni tra le sue dichiarazioni e quelle, pure tra loro contrastanti, rese dagli altri due collaboranti OR e NT.
In particolare, secondo il ricorrente, significative contraddizioni tra le versioni dei collaboranti si rilevano sui seguenti punti:
a) circa i tempi di attesa delle vittime da parte dei killer incaricati del delitto, due o tre giorni secondo una versione, venti giorni secondo l'altra;
b) circa la persona che svolse il ruolo di vedetta incaricata di segnalare l'arrivo dei fratelli CE nel luogo dell'agguato, il ricorrente secondo OR, AN FF secondo NT;
c) circa il tipo di autovettura utilizzata per trasferire i fratelli CE nella villa in cui avvenne il delitto, una Renault 9 per OR, una Fiat Uno per NT, e circa l'ora di arrivo sul posto;
d) circa l'identità dei killer che parteciparono anche alla distruzione dei cadaveri;
e) circa la disponibilità di una pistola da parte di una delle vittime, affermata da OR, negata da NT e da FF, che parlano anche di un orologio di valore sottratto a una delle vittime;
f) circa l'effettivo ruolo del ricorrente nell'omicidio. Le deposizioni di NT e OR sono inoltre incompatibili, secondo il ricorrente, con numerose altre risultanze probatorie, alcune delle quali vengono illogicamente considerate inattendibili dai giudici del merito sol perché contraddette dalle dichiarazioni di NT e OR, la cui attendibilità dovrebbe essere invece verificata, perché prive di riscontri oggettivi.
4. RO IZ propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5 e vizio di motivazione dell'ordinanza in data 13 novembre 2004, con la quale i giudici del rinvio hanno disposto una nuova escussione di AN FF, lamentando che non sussisteva affatto l'assoluta necessità di acquisirla.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità. Lamenta in particolare che i giudici del merito abbiano fondato la propria decisione sulle sole dichiarazioni di CO OR, prive di effettivi riscontri, tali non potendo ritenersi le dichiarazioni dei collaboratori NO e VA circa il suo inserimento nell'organizzazione mafiosa di CE come uomo di fiducia di FF AN, in quanto prive di riferimenti specifici ai delitti in contestazione, ne' le generiche dichiarazioni del collaboratore La HI, laddove riferisce di una presunta offesa che il ricorrente avrebbe ricevuto da uno dei fratelli CE. Il solo elemento probatorio aggiuntivo rispetto al giudizio di primo grado, conclusosi con la sua assoluzione, è costituito, rileva il ricorrente, dalla deposizione di AN FF, illegittimamente acquisita e comunque inattendibile per la palese falsità del suo riconoscimento di NG ED, rivelata da un occasionale scambio di fotografie, per le interne contraddizioni delle sue dichiarazioni, illogicamente superate dai giudici del rinvio con un'errata applicazione del principio di frazionabilità delle chiamate in correità, per la sua precedente conoscenza delle deposizioni di OR e NT, per il suo interesse personale a sopprimere i fratelli CE, da lui negato in contrasto con NO, e ad accusare il ricorrente.
5. US OL propone quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione degli artt. 191, 178, 238, 190 bis, 627 e 628 c.p.p., L. n. 848 del 1955, art. 6, art. 111 Cost..
Lamenta così la violazione da parte del giudice del rinvio del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento della decisione d'appello, censurando l'utilizzazione a suo carico delle prove acquisite prima del suo rinvio a giudizio e nel procedimento cui il suo fu poi riunito il 3 dicembre 1999. Infatti la Corte di Cassazione aveva escluso l'invalidità del provvedimento di riunione dei processi, ma aveva ribadito l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, peraltro già vanamente eccepita sin dal giudizio di primo grado dalla difesa, che s'era poi vista respingere l'eccezione in ragione di un'illegittima applicazione dell'art. 190 bis c.p.p. e comunque in violazione dell'art. 111 Cost.. In particolare il ricorrente si duole dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'ottobre del 2002 da AN FF, esplicitamente dichiarate inutilizzabili dalla Corte di Cassazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 195, 441, 468, 495 e 603 c.p.p., lamentando l'erronea valutazione dell'attendibilità intrinseca della deposizione resa dal chiamante in correità CO OR, per la cui verifica s'era richiesto vanamente l'escussione nel giudizio di rinvio del collaboratore AR MA, che aveva riferito della partecipazione di OR all'organizzazione, durante lo stato di detenzione, di false chiamate in correità incrociate, e l'acquisizione delle dichiarazioni rese in altro procedimento dal collaboratore IO OL, circa la circolazione, tra i mafiosi ammessi al programma di protezione, delle informazioni sulle diverse vicende processuali. Infatti i giudici del merito hanno arbitrariamente negato sia l'escussione di MA sia l'acquisizione della deposizione di OL, dalle quali sarebbero venuti elementi di dubbio sull'autonomia delle diverse chiamate in correità, e, nel tentativo di giustificare l'inadeguata valutazione di attendibilità intrinseca di OR, hanno erroneamente applicato il principio di frazionabilità delle chiamate in correità. Si duole poi il ricorrente della mancata escussione nel giudizio di rinvio della teste AR RC e del collaboratore NZ e di altri testimoni, che erano stati sì già sentiti in primo grado, ma quando egli non era stato ancora rinviato a giudizio, come dei testimoni IE AI e CO OL, individuati in sede di indagini difensive, della mancata acquisizione di taluni importanti documenti relativi alle prime indagini sulla scomparsa dei fratelli CE, del mancato espletamento di una perizia ematologica e di una perizia balistica, della mancata ammissione delle deposizioni di LV NA, LA US e ER ZA, dedotte a prova contraria alla deposizione di AN FF e non a mera conferma delle sue dichiarazioni de relato. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella valutazione delle chiamate in correità di OR CO, OV TA NT e AN FF, prima svalutate nella loro portata probatoria e poi contraddittoriamente utilizzate come riscontro di altri elementi di accusa. Lamenta in particolare:
a) che, in violazione dell'art. 238 bis c.p.p., i giudici del merito abbiano ritenuto rilevante, quale conferma delle dichiarazioni di OR e NT, la definitiva dichiarazione di colpevolezza di AN FF;
b) che non siano state adeguatamente valutate le pur riconosciute discordanze tra le dichiarazioni di OR e NT, quanto ai tempi di attesa delle vittime, al tipo di vettura con la quale esse furono trasferite sul luogo dell'omicidio, alla presenza di un fucile tra le armi utilizzate dai killer, al possesso di una pistola e di un orologio di pregio da parte di una delle vittime;
c) che le dichiarazioni di AN FF siano state utilizzate a riscontro di quelle rese da OR nonostante la sua inattendibilità intrinseca;
d) che sia stata immotivatamente privilegiata la versione dei fatti fornita da OR nelle parti in cui contrastava quella di NT, in particolare a proposito della presenza del ricorrente sul luogo del delitto;
e) che sia stata privilegiata la deposizione del collaboratore SC rispetto a quella del collaboratore Di TT, circa l'effettiva identità delle vittime dell'omicidio commesso a Capaci il 19 giugno 1991, di cui OR e NT ignoravano in origine i nomi, posto che l'appuntato IF ER dichiarò di avere incontrato i fratelli CE in circostanze di tempo e di luogo incompatibili con la ricostruzione del delitto offerta dai giudici del merito;
f) che sia stata riconosciuta credibilità a IE La HI, benché interessato a sottrarsi definitivamente all'accusa di partecipazione al delitto inizialmente mossa anche nei suoi confronti, e che gli siano state illegittimamente contestate precedenti dichiarazioni rese in dibattimento, mentre gli art. 500 e 503 c.p.p. ammettono l'utilizzazione per le contestazioni delle sole dichiarazioni rese nelle indagini preliminari;
g) che sia stato utilizzato come elemento di prova a suo carico il preteso fallimento del suo alibi, presunto in contrasto con la deposizione dell'ing. NZ, il quale ha sempre sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, il ricorrente si allontanò dal suo studio separatamente dai fratelli CE;
h) che siano state erroneamente valutate come attendibili le dichiarazioni rese nel 2004 da AN FF, inspiegabilmente arricchitesi di dettagli rispetto a quelle da lui stesso rese nel 2002. Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce violazione degli artt. 62 bis, 133, 69, 81 e 577 c.p., lamentando l'ingiustificato riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
6. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dei motivi d'impugnazione con i quali i ricorrenti hanno denunciato l'inammissibilità e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio da AN FF.
Come s'è detto, la prima sezione penale di questa Corte ha annullato la precedente sentenza di condanna in appello degli imputati, in quanto ha ritenuto che non fosse stata giustificata dall'assoluta necessità l'ammissione in appello della deposizione resa nell'ottobre del 2002 da AN FF. I giudici del rinvio, pur rilevando che risultava già dagli atti quella valutazione di assoluta necessità erroneamente esclusa dalla Corte di Cassazione, disposero con ordinanza del 13 novembre 2004 una nuova escussione di AN FF, ritenendola appunto assolutamente necessaria ai fini del giudizio.
Di tale ammissione si duole innanzitutto RO IZ, contestando che ne sussistesse il presupposto dell'assoluta necessità. Si tratta però di censura priva di fondamento.
Quello della "assoluta necessità" è infatti un concetto speculare rispetto a quello della "non manifesta irrilevanza" che funge da criterio di ammissibilità delle prove richieste dalle parti, e, integrando la presunzione di ammissibilità che da tale presunzione deriva, pone anche una presunzione di completezza delle prove ammesse su richiesta di parte. Il criterio dell'assoluta necessità va peraltro inteso nel senso che, una volta superata, per una qualsiasi ragione, la presunzione di completezza delle prove richieste dalle parti, il giudice acquista la piena valutazione dell'ammissibilità delle prove (Cass., sez. 3^, 14 febbraio 1994, Crescente, m. 197499):
ammette solo le prove che ritiene effettivamente rilevanti, non essendo più tenuto a dimostrarne l'irrilevanza per escluderle (Cass., sez. 6^, 8 novembre 1993, Capizzi, m. 196218). La giurisprudenza è, d'altro canto, orientata ad ammettere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche nel giudizio abbreviato, ma solo in conseguenza dell'esercizio di un potere officioso del giudice nei casi di assoluta necessità (art. 603 c.p.p., comma 3), escludendo l'esistenza di un diritto alla prova esercitabile dalle parti (Cass., sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, m. 203427). E questa giurisprudenza è stata sostanzialmente confermata dalla riforma che la L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha apportato al giudizio abbreviato. Il potere officioso di integrazione probatoria riconosciuto dall'art. 441 c.p.p., comma 5 al giudice di primo grado, infatti, è certamente esercitabile, con gli stessi limiti, anche dal giudice d'appello, alla cui valutazione discrezionale è demandata, secondo un'indiscussa giurisprudenza, la valutazione di necessità della prova. In particolare "il giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627 c.p.p., comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria, di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, riguardante la rinnovazione ufficiosa dell'istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello" (Cass., sez. 6^, 14 febbraio 2001, Enea, m. 218951, Cass., sez. 6^, 2 novembre 2004, Taurino, m. 230654). Sicché sia nel giudizio abbreviato sia nel giudizio di rinvio, come nel giudizio d'appello, è incensurabile la valutazione dei giudici del merito circa la necessità dell'integrazione probatoria. AN OI e US OL censurano poi la decisione impugnata per avere utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni rese nell'ottobre del 2002 da FF AN, benché dichiarate inutilizzabili dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione. Ma si tratta ancora una volta di censura priva di fondamento.
La decisione di annullamento con rinvio fu infatti determinata esclusivamente dal rilievo che i giudici del merito non avessero espresso specificamente una valutazione di assoluta necessità della deposizione di AN FF ammessa anche nei confronti di imputati che in primo grado avevano optato per il rito abbreviato. Non si trattò pertanto di un rilievo di inutilizzabilità assoluta della deposizione di AN FF. E quindi la sopravvenuta valutazione di assoluta necessità di tale deposizione, specificamente espressa dai giudici del rinvio, giustificò non solo la nuova escussione di AN FF ma anche l'utilizzazione delle sue precedenti e conformi dichiarazioni, in quanto legittimamente rese nel contraddittorio anche degli attuali ricorrenti.
7. Infondate sono anche le censure con le quali OL US si duole del mancato accoglimento delle sue istanze istruttorie e dell'utilizzazione di prove acquisite prima del suo rinvio a giudizio.
In realtà il rito previsto dalla L. n. 144 del 2000, art. 4 non è un giudizio abbreviato in senso proprio, perché può essere ammesso in via transitoria nel corso del dibattimento anche d'appello. Si tratta di un procedimento con il quale l'imputato rinuncia al pieno esercizio del diritto alla prova in cambio di una riduzione della pena, come nel giudizio abbreviato, ma che può essere eccezionalmente ammesso, in via transitoria, anche nel corso del dibattimento d'appello. Sicché, esercitata l'opzione per il rito speciale, l'imputato non ha diritto all'ammissione di prove ulteriori, perché risultano utilizzabili tutte le prove acquisite in precedenza anche senza contraddittorio (Cass., sez. 5^, 29 novembre 2002, Buonocore, m. 228219). Solo le prove inutilizzabili per violazione di un divieto probatorio assoluto (art. 191 c.p.p.) rimangono inutilizzabili anche nel rito abbreviato (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, m. 216246) . Non ha quindi alcun rilievo il fatto che taluni atti di indagine o taluni verbali di prova utilizzati a carico del ricorrente fossero stati formati in altro procedimento, prima dello stesso rinvio a giudizio di OL, perché, riuniti poi i procedimenti, anche quegli atti risultarono inclusi nell'insieme degli atti probatori di cui il ricorrente consentì l'utilizzazione allorché formulò la richiesta di abbreviazione del rito. Nè la generica riserva che OL espresse nel formulare la richiesta del rito speciale potè valere a escludere l'utilizzabilità di quegli atti, posto che la richiesta di giudizio abbreviato può essere condizionata solo all'acquisizione di prove ulteriori, non certo all'esclusione di prove già acquisite, salva, come s'è detto, l'inutilizzabilità in ogni caso delle prove acquisite in violazione di divieti assoluti. Sicché quella riserva andava interpretata come riferibile appunto ai soli atti probatori viziati di inutilizzabilità assoluta.
D'altro canto l'esplicito richiamo dell'art. 4 ter citato all'art. 441 c.p.p., ne rende evidentemente applicabile il comma 5, laddove riconosce al giudice quel potere di integrazione probatoria indispensabile per controbilanciare l'incondizionato diritto dell'imputato all'ammissione del rito speciale. All'imputato che ha richiesto il rito abbreviato senza integrazioni probatorie può essere certo riconosciuto il diritto alla controprova dopo l'assunzione delle prove ammesse d'ufficio dal giudice a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5, secondo una ragionevole analogia con l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 507 c.p.p., ma deve trattarsi effettivamente di controprova, vale a dire di prova diretta a negare lo stesso fatto oggetto della prova avversa, e non può essergli comunque riconosciuto il diritto all'escussione orale di una prova già documentata. Sarebbe, infatti, incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito speciale una rinnovazione, dinanzi al giudice, delle prove già utilizzabili, posto che con la richiesta del giudizio abbreviato l'imputato rinuncia alla formazione delle prove in contraddittorio e, per questa ragione, beneficia di una riduzione di pena in caso di condanna (Cass., sez. 5^, 8 febbraio 2005, Marino, m. 231714). Sicché correttamente i giudici del merito disattesero le richieste istruttorie del ricorrente.
8. I motivi con i quali i ricorrenti censurano la valutazione delle prove posta a fondamento del giudizio di responsabilità sono tutti inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata e manifestamente infondate. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842;
Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della testualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.
Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
Nel caso in esame la decisione impugnata è ampiamente e congruamente giustificata sulla base di un'attenta valutazione di attendibilità sia intrinseca sia estrinseca delle chiamate in correità e delle altre prove acquisite, mentre i ricorrenti si limitano a proporre interpretazioni alternative delle deposizioni dei collaboratori e ricostruzioni alternative dei fatti, tutte inconciliabili con il giudizio di legittimità.
In particolare la necessaria valutazione della credibilità personale dei collaboratori, invero, non è fine a se stessa, ma è strumentale all'accertamento della veridicità delle loro dichiarazioni, che va compiuto attraverso la valutazione dell'attendibilità sia intrinseca sia estrinseca di ciascuna parte dei loro racconti. Come è stato ben chiarito, "l'indagine sulla credibilità del cd. pentito deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e quindi sulla genuinità del suo pentimento bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione" (Cass., sez. 2^, 14 gennaio 1997, Spataro, m. 207305), come delle ragioni che possano spiegare la falsità di taluna delle sue affermazioni. Certo la accertata disponibilità a mentire del dichiarante deve indurre alla circospezione, ma non può di per sè privare di attendibilità tutte le sue affermazioni:
altrimenti si finisce per negare anche l'indiscusso "principio della cosiddetta frazionabilità delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità", in applicazione del quale si riconosce che "l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente quelle che reggano alla verifica del riscontro" (Cass., sez. 1^, 20 gennaio 2000,, Ferrara, m. 215505). Il giudizio di valutazione delle prove tende all'accertamento dei fatti, non alla qualificazione morale delle persone. E i giudici del merito hanno plausibilmente spiegato in particolare perché, pur dovendo riconoscersi le contraddizioni di AN FF, le sue dichiarazioni non possono essere per principio espunte dall'ambito delle prove. Come hanno spiegato per quale ragione possono essere superate le contraddizioni tra le dichiarazioni resa da OR e NT, in quanto concordi sul nucleo essenziale dell'uccisione dei fratelli CE. Manifestamente infondata sono poi le censure con le quali OL US si duole di una presunta violazione dell'art. 238 bis c.p.p., per la valutazione a suo carico della definitiva dichiarazione di colpevolezza di AN FF, e dell'art. 500 c.p.p., per la contestazione al collaboratore IE La HI di dichiarazioni da lui rese in dibattimento anziché nelle indagini preliminari. Infatti l'utilizzabilità per le contestazioni dei verbali di dichiarazioni rese in dibattimento è espressamente prevista dall'art. 238 c.p.p., comma 4; e a maggior ragione deve ritenersi che sono utilizzabili le dichiarazioni rese in precedenza nell'ambito dello stesso dibattimento e nel contraddittorio delle parti. Mentre l'escussione in contraddittorio del chiamante in correità AN FF giustifica la valutazione come argomento di prova del definitivo riconoscimento dell'attendibilità della sua confessione.
9. Inammissibili, perché attengono anch'esse al merito della decisione impugnata, sono infine le censure con le quali OI AN e US OL lamentano l'ingiustificato riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
Quanto alla premeditazione, invero, i giudici del merito ne hanno correttamente riconosciuto gli estremi nella accertata lunga preparazione del delitto, plausibilmente escludendo la rilevanza del fatto che US OL non avesse partecipato alla deliberazione, bensì solo all'esecuzione, dell'omicidio. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, i giudici del merito ne hanno incensurabilmente escluso la riconoscibilità a OL US in ragione della particolare gravità del suo comportamento di tradimento della fiducia delle vittime, cui era legato da rapporti di amicizia, e ad AN OI in ragione dei suoi gravissimi precedenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di LV ON e condanna il ricorrente al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di AN OI, OV TT e US OL e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese in favore delle parti civili, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00 di cui Euro 4.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006