Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod.proc.pen., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sé a giustificare un'affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2006, n. 11097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11097 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 26/01/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 92
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 37066/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TERMINI SALVATORE, N. IL 15/11/1939;
avverso SENTENZA del 22/03/2005 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
Udita la requisitoria del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udita l'arringa del difensore Avv. ARICÒ VA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.- Con sentenza 22 marzo 2005 la Corte di Assise di Appello di Palermo confermava la sentenza 17 novembre 2003 della Corte di Assise di Agrigento che aveva condannato alla pena dell'ergastolo MI RE, ritenendolo responsabile dei delitti di omicidio e tentato omicidio, per avere ucciso OT ET e tentato di uccidere OS NO, con premeditazione, in concorso con DO ME (successivamente assassinato) e con La IN RA (giudicato separatamente). Fatti commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in Ribera il 9 maggio 1984.
Era accaduto che, nella tarda mattinata di quel giorno del 1984, ignoti avevano fatto irruzione negli uffici dell'impianto di calcestruzzi di OT ET, in contrada Stampaci del comune di Ribera, e lo avevano ucciso esplodendo al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco (calibro 38 special). All'esterno dell'impianto numerosi colpi di arma da fuoco (fucile calibro 12 e pistola cal. 7,65) venivano esplosi altresì all'indirizzo di OS NO, socio del OT, che si trovava a bordo della sua vettura, sul piazzale antistante al fabbricato degli uffici, e che peraltro sopravviveva all'agguato.
Dalla sentenza di secondo grado (che costituisce l'oggetto del presente giudizio di legittimità) si apprende che, nell'immediatezza dei fatti, non era stato possibile far luce sull'episodio criminoso. I tre testimoni oculari (due clienti della ditta e la figlia della vittima, OT IA, che lavorava in una stanza attigua a quella in cui il padre era stato aggredito) non fornivano notizie particolarmente utili per il prosieguo delle indagini: i due clienti, IA CO e IZ EN, avevano detto solo che avevano visto entrare due uomini, mentre OT IA aveva detto di avere in parte assistito all'aggressione del padre e ne aveva fornito un racconto (assai confuso, secondo la sentenza impugnata), dicendo che il fatto era avvenuto in un punto poco illuminato degli uffici e che essa aveva potuto distinguere un solo aggressore.
All'interno dell'edificio era stata rinvenuta la rivoltella calibro 38 impiegata per l'omicidio nonché due bossoli di pistola cal. 7,65. All'esterno, in prossimità del punto in cui si trovava l'auto del OS, erano stati rinvenuti altri bossoli di pistola cal. 7,65 e una borra di fucile da caccia.
Si legge nella sentenza di secondo grado (pag. 8) che, dopo i fatti, uno dei killer si era allontanato a piedi di corsa (come stavano a dimostrare le orme lasciate sul terreno) mentre gli altri (quelli che avevano abbandonato il loro complice) si erano allontanati con la Fiat 127 con la quale erano arrivati. E infatti una vettura di quel tipo, provento di furto, era stata rinvenuta in Ribera il giorno dopo l'omicidio con a bordo un fucile a canne mozze cal. 12 e alcune cartucce caricate a pallettoni di cui due in canna.
2.- Sin dalle prime indagini l'episodio criminoso parve in qualche modo ricollegabile all'omicidio in danno di ET ME, cugino del OT e noto capomafia agrigentino (rappresentante del mandamento di Ribera), il quale era stato ucciso circa un anno prima (lo stesso OT, del resto, era noto agli inquirenti come appartenente alla consorteria mafiosa del ET). Solo molti anni dopo i fatti, peraltro, le indagini poterono avere un sensibile sviluppo, a seguito delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia. Particolarmente rilevanti, secondo i giudici di merito sono le dichiarazioni rese da ME NA, NE IU e RA RO.
Le dichiarazioni di questi tre collaboratori vengono illustrate e riassunte nella sentenza impugnata nei termini seguenti. A) ME NA, definito esponente della famiglia mafiosa nissena di san Cataldo.
Il collaborante NA ME ha riferito di aver conosciuto l'odierno imputato MI RE in quanto esponente della famiglia mafiosa nissena di Campofranco, con cui la famiglia di San Cataldo aveva intensi rapporti. In occasione di un periodo di comune detenzione, il MI gli aveva detto che verso il 1984 aveva ucciso un uomo a Ribera in presenza della figlia della vittima. Il MI gli aveva confidato di avere commesso l'omicidio unitamente a RA La IN (pure lui esponente della famiglia mafiosa nissena di Campofranco) e a DO ME (esponente della famiglia mafiosa agrigentina di Porto OC) su mandato dei vertici di SA OS, senza peraltro riferirgli i motivi del mandato omicidiario. Il MI gli aveva altresì confidato:
- che nel corso dell'episodio delittuoso RA La IN era rimasto all'esterno dell'edificio dove fu commesso l'omicidio, mentre DO ME era entrato con lui nell'edificio, - che lui e il ME, una volta entrati, avevano esploso verso la vittima diversi colpi di pistola cal. 38 e di un'altra arma da fuoco;
- che nel corso dell'agguato era intervenuta la figlia della vittima invocando aiuto per il padre;
- che la vittima, uomo robusto, aveva reagito, per cui si era creato del trambusto ed egli gli aveva esploso contro altri colpi di pistola, uno dei quali, per sbaglio, aveva ferito a un fianco DO ME;
- che essi avevano usato una vettura rubata e che dopo il fatto tutti e tre si erano dati alla fuga, nel corso della quale il ME si era accorto di essere stato ferito;
- che l'ordine di uccidere era giunto dai vertici mafiosi delle province sia di Caltanissetta che di Agrigento: in particolare, per quanto riguarda i vertici di Caltanissetta, l'ordine era stato dato a lui e al La IN da PP AD, mentre MI non sapeva chi avesse dato, da Agrigento o da Porto OC, l'ordine al ME DO.
- che successivamente il MI aveva casualmente incontrato per la strada, a Caltanissetta, la figlia dell'ucciso, dalla quale temeva di essere stato riconosciuto;
B) NE IU, definito esponente della famiglia mafiosa agrigentina di Porto OC.
Legato al DO ME dalla comune appartenenza alla famiglia empedoclina, il collaborante NE ha riferito di aver saputo dallo stesso DO ME che questi e il MI RE avevano commesso insieme un omicidio presso un impianto di calcestruzzi e che il ME, nell'occasione, era rimasto ferito a un fianco. Ha aggiunto il collaborante che il ME era stato ricoverato e operato clandestinamente a Palermo dove era stato ospitato in una casa nei pressi di via Regione Siciliana, casa nella quale lo stesso collaborante (accompagnato da ME PP, fratello del ferito) gli aveva fatto visita tre volte. A proposito dell'episodio omicidiario DO ME gli aveva confidato:
- che il giorno del fatto egli era stato prelevato in macchina dai suoi complici a Porto OC, dopo di che, giunti sul posto, lui e il MI avevano commesso l'omicidio OT insieme con altri complici non meglio indicati;
- che nel corso dell'aggressione il OT aveva reagito e che il MI, nell'intento di sparare al OT, aveva invece ferito esso ME;
- che durante la colluttazione era intervenuta la figlia del OT, che aveva dato un colpo in testa a esso ME chiudendolo in una stanza;
- che esso ME, abbandonato dal MI che si era immediatamente dileguato, si era poi dato alla fuga uscendo dalla finestra e allontanandosi a piedi attraverso la campagna fino alla strada di scorrimento, dove un suo conoscente ferroviere, trovandosi a transitare in macchina, lo aveva raccolto e gli aveva dato un passaggio;
- che durante l'episodio criminoso esso ME aveva con sè una pistola cal. 7,65.
C) RA RO, definito come esponente di spicco di SA OS nissena.
Questo collaborante è ritenuto di rilievo speciale dai giudici di merito, perché ha raccontato come egli avesse ricevuto e portato a termine un mandato ispettivo da parte dei vertici di SA OS al fine di acclarare come fossero andati i fatti e quale fosse il motivo per cui ME DO, della famiglia agrigentina di Porto OC, era rimasto ferito per mano di un esponente della famiglia nissena di Campofranco, cosa che aveva in qualche modo turbato i rapporti, normalmente buoni, tra i due gruppi mafiosi. Il collaborante era così venuto a sapere che ad uccidere ET OT erano stati DO ME, RE MI e RA La IN.
Il RA, che ha dichiarato di avere fatto parte di SA OS fin dal 1980 e di avere conosciuto molti suoi esponenti di vertice, ha riferito in particolare quanto segue:
- che lui stesso aveva avuto modo di conoscere OT ET in occasione di una riunione della Commissione regionale di SA OS che si era svolta in una villa di ME ET a Ribera;
- che dopo l'omicidio ET vi era stata la reazione di II OT e di AR VE perché tale esecuzione, pur giustificata dalle prevaricazioni del ET, era stata decisa senza il loro benestare, per modo che avevano deliberato l'uccisione di chi aveva determinato quell'omicidio;
- che le circostanze relative all'omicidio OT gli erano state riferite anzitutto da PP ME, capo della provincia di Agrigento, il quale, due giorni dopo l'agguato, gli aveva conferito il "mandato ispettivo" di cui sopra, di concerto con AD PP, capo della provincia di Caltanissetta;
- che egli aveva parlato in primo luogo con IN La IN e IC VA, altri due esponenti della famiglia nissena di Campofranco, venendo così a conoscere i particolari dell'omicidio;
- che egli aveva altresì saputo da PP AD che era stato lui a dare il suo assenso affinché i campofranchesi andassero a commettere l'omicidio, deliberato perché il OT era sospettato di avere tradito suo cugino ME ET e di aver contribuito a determinarne l'uccisione;
- che esso collaborante aveva poi interrogato i due protagonisti nisseni campofranchesi della vicenda, RE MI e La IN RA, circa i fatti accaduti.
I particolari sulla dinamica dell'episodio criminoso, così come accertati dal collaborante RA nella sua cosiddetta "ispezione", e così come riferiti dal collaborante medesimo agli inquirenti, vengono riassunti nella sentenza impugnata (pagg. 18-19) come segue:
a)- DO ME e RE MI erano entrati nell'ufficio del OT mentre RA La IN era rimasto a bordo della vettura rubata con cui i killer erano arrivati sul posto b)- il OT, persona particolarmente robusta, aveva reagito all'aggressione, e il MI, pensando che il OT stesse strangolando il ME (almeno egli così riferì al RA che lo stava interrogando), aveva esploso dei colpi attingendo per sbaglio il suo complice;
la missione omicidiaria veniva comunque portata a termine;
c)- ai fatti era stata presente la figlia del OT, dalla quale il MI temeva di poter essere riconosciuto;
5)- nel frattempo RA la IN, rimasto fuori, avendo intuito che qualcosa non andava e per intimorire gli operai, aveva sparato alcuni colpi di arma da fuoco;
d)- dopo i fatti, nel trambusto generale, era accaduto che il ME, rimasto attardato, si era dovuto allontanare da solo a piedi, ma successivamente era stato prelevato da IN La IN in zona ed aveva ricevuto le prime cure in prossimità di Campofranco da un medico compiacente.
A parte i tre suddetti collaboratori di giustizia, alle cui dichiarazioni i giudici di merito hanno attribuito una valenza maggiore, la sentenza impugnata menziona altri tre collaboranti che hanno parlato dell'episodio di cui è processo (MI SQ, NE NS e BR VA) e ne riassume le dichiarazioni. MI SQ, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Porto OC, cugino di DO ME, ha riferito di aver saputo da NE IU che ad uccidere il OT erano stati lo stesso DO ME e RE MI. Essendo l'NE la fonte del MI, la sentenza di secondo grado riporta le dichiarazioni del MI in termini sostanzialmente corrispondenti alla narrazione svolta dal collaborante NE. Il MI ha aggiunto che la sera stessa del fatto egli aveva avuto modo di vedere suo cugino ME DO, ferito, a casa del fratello di questi, PP. Dopo di che il ferito era stato trasportato a Palermo presso l'abitazione della famiglia Motisi, mafiosi palermitani imparentati con una famiglia di spicco agrigentina, per essere ivi curato. NE NS, pure lui della famiglia mafiosa di Porto OC, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza, essendogli stato confidato da ME PP, di un ferimento patito da ME DO, in occasione di un agguato, ad opera di un suo stesso complice.
BR VA, infine, già capo - mandamento di San PP Jato, ha confermato che dopo l'uccisione del ET era stato deciso dai vertici di SA OS di punire coloro che erano sospettati di avere avuto un ruolo in tale omicidio avvenuto senza la loro autorizzazione, e che era stata decretata per tale motivo anche la morte del OT.
3.- Nella valutazione delle dichiarazioni rese dai succitati collaboratori di giustizia, la sentenza impugnata si richiama alla ricca giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sia in termini generali, sia, in particolare, con riferimento a quel filone giurisprudenziale secondo il quale, "in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un'affermazione di colpevolezza;
nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia" (Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2002 n. 24711, dep. 26 giugno 2002, LL, CED-222616).
La sentenza impugnata ha applicato tale principio giurisprudenziale alle dichiarazioni rese dai predetti collaboranti e ha ritenuto, come del resto la sentenza di primo grado, che esse non fossero da considerare dichiarazioni de relato e fossero quindi utilizzabili e valutabili senza necessità di procedere alla verifica di cui all'art. 195 c.p.p., trattandosi appunto di dichiarazioni relative a notizie oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivanti da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati.
Inoltre, nel prendere in esame i vari motivi di appello proposti dall'imputato, la sentenza di secondo grado esamina i profili di attendibilità intrinseca ed estrinseca di tali dichiarazioni e, valutando come non significanti in senso negativo le discrasie messe in evidenza dalla difesa, conclude (pag. 78) che "pur tenendo conto del fatto che nessuno dei tre dichiaranti partecipò all'azione di fuoco e che il racconto degli stessi appare conseguentemente il risultato di quanto loro riferito, per certi versi in modo lacunoso ed incompleto, dagli stessi protagonisti della vicenda ..., la ricostruzione dei fatti proveniente da NA ME, NE IU e RO RA appare assai precisa e coerente, trovando soprattutto moltissimi elementi di riscontro nelle altre risultanze processuali".
Nè elementi di segno contrario all'assunto dei collaboranti possono rinvenirsi, secondo la sentenza impugnata, nelle risultanze degli accertamenti tecnici disposti sulle tracce ematiche reperiate sulla scena del crimine, che hanno rivelato essere tracce miste riconducibili a due persone di sesso maschile, anche se l'aplotipo che si è tentato di ricavare da quella traccia mista si è rivelato non sovrapponibile a quello espresso dal fratello di ME DO. In proposito la sentenza impugnata sottolinea (pagg. 82- 83), sulla base dell'esame dibattimentale del consulente, che il reperto biologico oggetto dell'indagine, prelevato nel lontano 1984 (sette anni prima che si studiassero i primi polimorfismi del DNA) applicando tecniche di prelievo (e di conservazione) rudimentali e incompatibili con le analisi sofisticate che si sarebbero rese possibili anni dopo, aveva probabilmente subito un progressivo inquinamento sì da non consentire un'analisi affidabile. 4.- Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo propone ricorso la difesa di MI RE.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192 e 195 c.p.p., contestando la tesi secondo cui le dichiarazioni rese dai collaboranti non sarebbero tecnicamente dichiarazioni "de relato" (in quanto si tratterebbe di dichiarazioni relative a notizie oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivanti da un flusso circolare di informazioni di interesse comune per gli associati) e sarebbero quindi utilizzabili e valutabili senza necessità di procedere alla verifica di cui all'art. 195 c.p.p.. Secondo la difesa del ricorrente questa tesi è inficiata da palese violazione delle regole di giudizio, non essendo possibile negare che i collaboranti abbiano riferito notizie apprese da altri soggetti, in particolare il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano respinto la richiesta, avanzata dalla difesa, di audizione di VA IC e ME PP, indicati tra le fonti di conoscenza dei collaboranti, e sostiene che, di conseguenza, le dichiarazioni di questi ultimi sarebbero inutilizzabili a norma dell'art. 195 c.p.p., comma 3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto la Corte ha rigettato la richiesta di perizia avanzata dalla difesa onde accertare se il profilo molecolare relativo al reperto biologico prelevato sulla scena del crimine e già sottoposto ad analisi sia compatibile con il profilo molecolare del MI. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. lamentando che la Corte è giunta ad affermare la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni "de relato" rese dai collaboratori di giustizia NA ME, RO RA e NE IU senza valutare l'assenza di elementi di riscontro individualizzante alle dichiarazioni di costoro. In particolare il ricorrente argomenta che tali dichiarazioni non hanno trovato riscontro nell'esito dell'analisi peritale disposta sul reperto biologico prelevato sulla scena del crimine, dato che l'aplotipo che si è tentato di ricavare da quella traccia si è rivelato non sovrapponibile a quello espresso dal fratello di ME DO, circostanza da cui la difesa del ricorrente fa discendere un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti laddove essi indicano DO ME come presente sulla scena del crimine. Inoltre, la difesa del ricorrente sottolinea che le propalazioni dei collaboranti non sono concordanti ma divergono tra loro su talune circostanze, che la sentenza impugnata considera marginali, ma che la difesa considera di rilievo non secondario: quali il numero dei presunti autori dell'omicidio, il ruolo ricoperto dalla figlia del OT, le modalità con cui il ME si sarebbe allontanato dal luogo del delitto, nonché il luogo in cui lo stesso ME, ferito, sarebbe stato curato. Ancora, la difesa del ricorrente sostiene che le dichiarazioni dei collaboranti contrastano con altre risultanze processuali, quali le dichiarazioni rese da OT IA, che ha dichiarato di aver visto un solo aggressore e non due. 5.- Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il principio giurisprudenziale affermato da questa Corte di legittimità con la sentenza LL del 2002, la cui massima si è riportata supra in paragrafo 3.
Tale principio giurisprudenziale (che si è imposto, peraltro, solo in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso) si basa sul dato di esperienza secondo il quale in ogni gruppo, in ogni comunità, si crea un flusso circolare di informazioni che si consolidano nel tempo arricchendosi man mano di particolari. Non si tratta di attribuire peso specifico di attendibilità a voci correnti, ma di considerare che si verte in tema di un patrimonio conoscitivo dello stesso genere di quello che si produce di regola in ogni organizzazione associativa relativamente a fatti di comune interesse, cui deve logicamente attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore rispetto alla mera dichiarazione 'de relato'. La stessa sentenza LL ha tenuto a precisare che tale principio giurisprudenziale (che trova un precedente in Cass., Sez. 6^, 2 novembre 1998 n. 1472, dep. 4 febbraio 1999, Archesso, CED-213445) va applicato con estrema cautela, poiché esso inserisce nell'ambito della prova indiretta una categoria privilegiata, per la quale è possibile fare a meno del riscontro previsto dall'articolo 195 c.p.p. (il cui esperimento, per lo più, avrebbe prevedibilmente un esito negativo), nel caso in cui si possa riconoscere particolare credibilità a certe notizie la cui presunta obiettività sarebbe data "dalla costante diffusione e dalla provenienza collettiva". La cautela si impone in quanto non si può non riconoscere che l'impossibilità di porre in essere la procedura prevista dall'articolo 195 c.p.p. è comunque, obiettivamente, un motivo di debolezza della prova.
Tuttavia la sentenza LL ha anche riconosciuto (e questo Collegio intende riaffermare) che non è possibile negare ogni consistenza alla dichiarazione "de relato" nella quale si indichi come fonte la comune diffusione della notizia all'interno dell'associazione. È però necessario che sia effettivamente accertato il fatto che la notizia costituisca patrimonio sociale, e non un comodo stratagemma per evitare il riscontro, con più riferimenti provenienti dal sodalizio indicato o da altre fonti, che attribuiscono il fatto criminoso a quel particolare gruppo. E dovrà tenersi conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità di circolazione della notizia, del grado ricoperto nell'associazione dai vari personaggi che entrano in considerazione, della caratura criminale di origine del collaboratore, che deve presumersi abbia avuto maggiore probabilità di conoscere, proprio in ragione della rilevanza del grado associativo, la reale dinamica di svolgimento dei fatti - reato posti in essere all'interno del gruppo di cui faceva parte.
Osserva il Collegio che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente come la Corte di merito abbia congniamente analizzato e sottoposto alla verifica di cui sopra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, alle quali essa ha ragionevolmente riconosciuto il rilievo probatorio riconducibile, appunto, alle notizie costituenti oggetto di patrimonio conoscitivo comune e derivanti da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati.
Tale verifica (si veda alle pagine 51-56 della sentenza impugnata) è particolarmente puntuale laddove essa fa riferimento al collaborante RO RA, indicato come capo del mandamento di LL e successivamente rappresentante provinciale della provincia di Caltanissetta dal 1990 in fino al 1999. La sentenza sottolinea che le dichiarazioni di questo collaborante sono frutto non già di mere confidenze fattegli dai protagonisti della vicenda omicidiaria, ma di un preciso e "ufficiale" incarico ispettivo che era stato affidato al collaborante nell'immediatezza dei fatti da parte dei vertici di SA OS (il capo della provincia di Agrigento PP ME di concerto con il capo della provincia di Caltanissetta AD PP) al fine di acclarare i fatti relativi all'omicidio OT nell'ambito del quale si era verificato un episodio che rischiava di mettere in crisi i rapporti, normalmente buoni, tra due gruppi mafiosi territoriali, entrambi aderenti all'organizzazione 'madre' (la famiglia agrigentina di Porto OC e la famiglia nissena di Campofranco). Non a caso il collaborante ha riferito anche sull'esito della sua indagine ispettiva, vale a dire sulla successiva intervenuta rappacificazione fra gli uomini d'onore delle due famiglie: egli stesso si era reso promotore di tale rappacificazione organizzando nel maggio 1985 un'apposita riunione conviviale cui avevano partecipato membri di spicco di SA OS (cfr. pag 94 della sentenza di secondo grado).
Giustamente la sentenza impugnata mette poi in collegamento le notizie scaturenti dal "mandato ispettivo" di RO RA con le propalazioni rese da BR VA, mafioso di spicco di tutt'altro territorio (già capo-mandamento di San PP Jato), il quale ha ricordato come dopo l'uccisione del ET fosse stato deciso dai vertici di SA OS di punire con la morte i soggetti ritenuti responsabili di tale omicidio (avvenuto senza la loro autorizzazione), ivi compreso, tra tali soggetti, il OT ET. Ed invero le dichiarazioni del RA e del BR - sia per il ruolo dei dichiaranti, sia per le modalità della loro acquisizione delle relative notizie - sono particolarmente emblematiche della loro riconducibilità, appunto, a "un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati". E altrettanto giustamente la sentenza impugnata ha riconosciuto le medesime caratteristiche, di conseguenza, anche alle dichiarazioni rese da IU NE e NA ME, le quali costituiscono pertanto, insieme con quelle di RO RA, un intreccio di chiamate in reità particolarmente affidabili che si riscontrano tra loro in termini "individualizzanti", posto che l'attuale imputato viene chiaramente e concordemente indicato come responsabile dell'omicidio da tutti e tre i collaboranti.
È altresì infondata la doglianza con la quale il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano respinto la richiesta di audizione di VA IC e ME PP (indicati tra le fonti di conoscenza dei tre collaboranti) e laddove sostiene che, di conseguenza, le dichiarazioni dei collaboranti medesimi sarebbero inutilizzabili a norma dell'art. 195 c.p.p., comma 3. Correttamente i giudici di secondo grado, così come quelli di primo grado, hanno rilevato che il rigetto dell'istanza trova anzitutto giustificazione nell'autonoma conoscenza della vicenda (e del coinvolgimento in essa del MI) che i dichiaranti hanno coerentemente dimostrato di possedere sia in virtù del ruolo ricoperto in seno al sodalizio sia (nel caso di NE) della conoscenza diretta di fatti e circostanze logicamente legati al fatto omicidiario. Inoltre, fra le fonti di riferimento dei collaboranti sono stati indicati numerosi soggetti (e non già i soli VA IC e ME PP), tra i quali vanno annoverati sia soggetti imputati nel presente procedimento, come il MI, sia soggetti imputati del medesimo fatto in procedimento connesso, come nel caso di La IN RA, sia soggetti, come La IN IN e DO ME, ai quali i fatti in esame avrebbero dovuto essere ascritti se non fossero nel frattempo deceduti. E giustamente i giudici di merito hanno ricordato che in ipotesi siffatte (quando cioè referente del testimone indiretto sia persona che già abbia la qualità di imputato nel procedimento, ovvero un che tale qualità avrebbe potuto assumere se ancora in vita) le circostanze in tal modo riferite sono valutabili e utilizzabili senza che sia necessario procedere alla verifica di cui all'art. 195 c.p.p. (Cass., Sez. 2^, 17 gennaio 1997 n. 4976, dep. 28 maggio 1997, Accardo, CED-207843-4). Altrettanto giustamente la sentenza impugnata osserva che, "quand'anche, per assurdo, si ritenessero inutilizzabili le dichiarazioni di NA ME e IU NE, nella parte in cui assumono di avere ricevuto notizie sui fatti di causa da MI VA e PP ME, ben più ampio, come si è visto, è il novero delle persone da cui i citati collaboranti hanno dichiarato di avere ricevuto notizie, senza che per esse sia azionabile la richiesta di audizione ex art. 195 c.p.p. o comunque senza che in concreto tale richiesta sia stata avanzata" (pag. 56). 6.- Da quanto testè argomentato discende anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, nel quale si ribadisce l'illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. sul presupposto che la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato si baserebbe su dichiarazioni "de relato" prive di riscontri individualizzanti. A tale proposito osserva il Collegio, in relazione ad una specifica obiezione avanzata dalla difesa, che non appare condivisibile l'argomento secondo cui le dichiarazioni dei tre collaboranti sarebbero addirittura smentite dall'esito dell'analisi peritale disposta sul reperto biologico prelevato sulla scena del crimine. Infatti, come ha giustamente rilevato la Corte di merito (pagg. 82- 83), il fatto che l'aplotipo che si è tentato di ricavare da quella traccia si sia rivelato non sovrapponibile a quello espresso dal fratello di ME DO è circostanza alla quale non può che attribuirsi un significato neutro. Ed invero la sentenza impugnata sottolinea, sulla base dell'esame dibattimentale del consulente, che il reperto biologico oggetto dell'indagine, prelevato ben sette anni prima che si scoprissero le potenzialità e si mettessero a punto le tecniche delle analisi sul DNA (e quindi prelevato applicando tecniche di prelievo e di conservazione rudimentali e incompatibili con le analisi sofisticate che si sarebbero rese possibili anni dopo), aveva inevitabilmente subito un progressivo inquinamento sì da non consentire un'analisi affidabile.
Quanto acclarato in ordine alla inidoneità del reperto biologico ai fini di un'analisi affidabile si riflette anche sul secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una "prova decisiva", avendo la Corte di merito rigettato la richiesta di perizia volta a stabilire se quel reperto biologico fosse compatibile con il profilo molecolare dell'imputato MI RE. Tale motivo di ricorso deve dichiararsi infondato perché - come giustamente argomentato dalla Corte di merito, e sulla base delle argomentazioni tecniche testè riferite - una siffatta perizia non porterebbe ad alcun risultato utile, ne' l'eventuale esito "negativo" dell'esame potrebbe interpretarsi, per le ragioni anzidette, come elemento a favore dell'imputato.
7.- Infine, correttamente la Corte di merito ha ritenuto marginali e quindi non significative talune discrasie rilevate tra le dichiarazioni dei collaboranti (ad esempio in ordine al ruolo ricoperto dalla figlia del OT, alle modalità con cui il ME si sarebbe allontanato dal luogo del delitto, ovvero al luogo in cui lo stesso ME sarebbe stato curato). Del resto, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 46954 del 04/11/2004, dep. 02/12/2004, Palmisani, Rv. 230592) che le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro vantazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (il che, nel caso di specie, non è, come correttamente e logicamente argomentato dai giudici di primo e secondo grado).
In particolare, la difesa del ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni dei collaboranti contrasterebbero con quelle rese da OT IA, la quale ha dichiarato di aver visto un solo aggressore e non due. Ma correttamente i giudici di merito hanno sottolineato come la OT non abbia affatto escluso che gli aggressori potessero essere due, ma abbia semplicemente affermato di avere notato soltanto un aggressore.
Inoltre, a questo proposito, del tutto logicamente la sentenza impugnata (pag. 64) ha argomentato che "non può dubitarsi della versione di NA ME (e di quella conforme di NE e RA) circa la presenza sulla scena del delitto di due killer, posto che a confermarla appare la stessa prova generica, da cui si evince con certezza che, durante l'agguato, furono utilizzati due tipi di armi diverse (una pistola calibro 7,65 e una pistola calibro 38, rinvenuta sul posto), circostanza questa che porta decisamente ad escludere che fosse soltanto uno l'aggressore, come erroneamente affermato dalla donna. D'altra parte, il rinvenimento della pistola calibro 38 (che è proprio il calibro di cui ha espressamente fatto menzione il collaborante) sulla scena del delitto conferma la versione dei fatti resa da NA ME, oltre che da NE e RA, secondo cui DO ME ebbe ad essere ferito dal fuoco "amico" del MI, apparendo infatti assai verosimile che sia stato proprio questo il momento in cui il predetto ME, essendo stato anche aggredito dalla vittima, ebbe a perdere il possesso dell'arma".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2006