Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
In tema di chiamata di correo, non può definirsi "de relato" l'accusa proveniente da un correo di associazione mafiosa, il quale, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se - nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione - il chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2008, n. 38321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38321 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/09/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2346
Dott. CORRADINI RA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 018439/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AN N. IL 28/12/1968;
avverso ORDINANZA del 06/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, in Camera di consiglio:
- il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE NR, sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- il difensore del ricorrente, avvocato Abet Antonio il quale ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 6 marzo 2008 e depositata il 19 aprile 2008, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 19 febbraio 2007 dal giudice per le indagini preliminari del ridetto Tribunale
contro
NO LU, detto ù Cufu, indagato per il concorso nel delitto di omicidio premeditato, pluriaggravato commesso il 15 gennaio 2004 in danno di CA MI, detto LU, esponente della antagonista associazione camorristica dei Veneruso. Circa la ricorrenza dei gravi indizi di reità il Tribunale ha motivato: disvelato dal collaborante AN CC (estraneo al concorso omicida, ma) compartecipe nella soppressione del cadavere della vittima il coinvolgimento nel fatto di sangue di Di RA RD, l'accusa trae alimento dalle chiamate di correo di costui, del fratello di lui LO Di RA e di ME OV;
LO Di RA ha confessato di aver funto da intermediario del mandato omicida, conferito da LU NO d'intesa col suo fratello PA NO, detto GI GI, avendo provveduto a reclutare, tramite OV ME, gli esecutori materiali, Gennaro UC e Giuseppe OP, i quali attirarono la vittima in un tranello;
l'omicidio era motivato dalla circostanza che LU era il più pericoloso dei superstiti elementi di spicco, tra i quali ò TO e ò TT, del gruppo criminale Veneruso, contrapposto al gruppo NO;
RD Di RA ha confermato l'accusa, precisando che il ruolo di mandanti dei NO gli era noto per notizia appresa dal fratello LO Di RA e per contatti, intrattenuti sia prima che dopo l'esecuzione del delitto, direttamente con NO PA;
OV ME ha confermato di aver messo in contatto Di RA LO con l'esecutore materiale UC e di aver a costui e all'altro sicario OP assicurato appoggio e ospitalità subito dopo il delitto;
inoltre ha dichiarato che UC gli aveva confidato che LO Di RA aveva indicato, quali mandanti del commesso delitto, proprio gli anzidetti NO;
LO Di RA, peraltro, teneva i contatti tra esso dichiarante e i NO;
e ben nota era "la feroce contrapposizione con i Veneruso"; nel cruento conflitto ME ha confessato d'essere stato in precedenza coinvolto, avendo confessato d'essere stato in precedenza coinvolto, avendo partecipato "ad appostamenti finalizzati a omicidi contro il gruppo Veneruso insieme a uomini inviati dai NO"; e, subito dopo l'omicidio di LU, NO PA lo aveva reclutato per l'esecuzione dell'omicidio di ò TT;
mentre, poi, nel settembre dello stesso anno 2004, proprio NO LU lo aveva incaricato della commissione di un altro omicidio;
convergono infine - in considerazione della matrice associativa del fatto di sangue - le dichiarazioni di reità rese dall'affiliato NU CC e da NR ST, associato al gruppo Veneruso, circa il ruolo di dirigente della associazione camorristica NO rivestito dall'indagato eponimo;
l'attendibilità di entrambi i Di RA è stata positivamente già apprezzata in altri procedimenti;
non constano motivi di sorta che inducano a dubitare dell'attendibilità di ME.
Le esigenze cautelari, al di là della presunzione di legge, sono gravissime avuto riguardo allo "stabile ruolo criminale del NO L.", frutto di inveterata scelta di vita.
2. - Ricorre per cassazione l'indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Abet, mediante atto recante la data del 15 maggio 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché illogicità della motivazione.
Il difensore, richiamando i principi di diritto affermanti da questa Corte nella materia delle dichiarazioni rese da persone, imputate o indagate, in procedimenti connessi, argomenta:
la chiamata di correo di LO Di RA è "fumosa e imprecisa", carente di ogni circostanziale specificazione e assolutamente inidonea a sorreggere l'accusa sul piano della gravità indiziaria;
inoltre la ridetta chiamata non è confortata dal concorso di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità; al riguardo, affatto prive di pregio alcuno sono le dichiarazioni di Di RA RD e di OV ME, in quanto affatto carenti di autonomia e inficiate da evidente circolarità; entrambi i precitati dichiaranti, infatti, hanno appreso del narrato coinvolgimento dell'indagato nella compartecipazione delittuosa (non per scienza diretta, bensì) per confidenze e rivelazioni, ricevute direttamente (RD Di RA) o indirettamente (ME) dallo stesso LO Di RA;
ne', infine, rileva il ruolo (di capo) rivestito dall'indagato nella associazione camorristica NO, non ammettendo l'ordinamento alcuna forma di "responsabilità oggettiva di posizione".
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Innanzi tutto - deve in limine rilevarsi - la violazione dei canoni di valutazione della prova fissati dall'art. 192 c.p.p. non è riconducibile alla tipologia della violazione di legge, "ex art. 606 c.p.p., lett. b", evocato nell'incipit del ricorso.
È evidente che non si tratta di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ne' di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale. E neppure, peraltro, si verte - giova aggiungere - nella ulteriore ipotesi di violazione di legge, contemplata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). L'art. 192 c.p.p. non contiene, infatti, alcuna norma processuale stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, siccome, invece, prevede il cit. art. 606 c.p.p., ridetta lett. c). Nello scrutinio di legittimità l'inosservanza dei criteri dell'art.192 c.p.p. assume piuttosto rilievo esclusivamente sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione.
Il vizio in questione è, infatti, integrato non solo dalla violazione degli altri principi della logica formale (oltre che di quello di non contraddizione, oggetto di distinta ed espressa previsione normativa) ovvero dalla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione - per carenza di connessione tra le premesse della abduzione ovvero per difetto di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione - ma anche, per l'appunto, dalla formale inosservanza dei canoni normativi di valutazione della prova prescritti dall'art. 192 c.p.p. (cfr.: Cass., Sez. 6^, 8 gennaio 2004, n. 7336, Meta, massima n. 229159; Cass., Sez. 6^, 14 ottobre 1997, n. 9104, Arena, massima n. 211578; Sez. 1^, 3 aprile 1997, n. 5036, Pesce, massima n. 207789; Sez. 1^, 16 dicembre 1994, n. 1381, Felice, massima n. 201488). Epperò la denunzia della violazione dell'art. 192 c.p.p. resta assorbita nella concorrente censura formulata dal ricorrente ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La conclusione riceve a fortiori conforto dal principio di diritto fissato da questa Corte in ordine alla sussunzione del vizio della mancanza di motivazione (ancorché rilevante come specifica ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3) nell'ambito della previsione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - quale lex specialis - piuttosto che in quella generale della inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 1^, 28 gennaio 1993, n. 360, Moccia,
massima n. 193371).
3.2 - Così definiti ambito e oggetto del presente scrutinio di legittimità, si impone il rilievo che il ricorrente, laddove non contesta il ruolo associativo incidenter accertato e valutato a suo carico dal giudice a quo (epperò il dato può ritenersi pacifico), trascura di considerare, pur nella correttezza del richiamo a principi di diritto affermati da questa Corte in relazione alla applicazione dell'art. 192 c.p.p., quanto segue:
a) le dichiarazioni de relato (di RD Di RA e di ME), delle quali denunzia la circolarità, provengono da compartecipi del medesimo delitto associati nella medesima associazione camorristica;
b) la appartenenza di un determinato soggetto a un associazione di tipo mafioso, se non può certamente suffragare la dimostrazione della responsabilità dell'associato per tutti i reati fine della associazione, costituisce, tuttavia, elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'apprezzamento della conferma della attendibilità di dichiarazioni di accusa ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3;
c) ferma l'irrilevanza delle dichiarazioni circolari, a confermare, in quanto tali, la attendibilità dell'unica fonte dichiarativa primaria, costituita da alcuno dei soggetti indicati dall'art. 192, c.p.p., comma 3, tuttavia il giudice ben può, a tal fine, valutare elementi di prova logica in considerazione dell'epoca e del contesto delle riferite confidenze della anzidetta fonte primaria. E peraltro - giova ricordare - questa Corte ha pure affermato:
(AA)
in tema di chiamata di correo, non può definirsi chiamata de relato l'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui all'art. 416 c.p.p., il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione - il chiamante non abbia con lui avuto contatti diretti. Se poi tale tipo di chiamata è accompagnata da una voce di riscontro, proveniente da un collaborante, sulla cui intrinseca attendibilità non risulta sollevato alcun dubbio, in epoca e circostanze diverse, l'alta probabilità di commissione del reato (in cui consiste la gravità indiziaria) deve dirsi raggiunta (Sez. 5^, 22 settembre 1998, n. 5121, Di Natale, massima n. 211926; cui adde: Sez. 1^, 10 maggio 1993, n. 11344, Algranati, massima n. 195766; Sez. 6^, 2 novembre 1998, n. 1472, Archesso, massima n. 213445; Sez. 5^, 10 aprile 2002, n. 24711, Condello, massima n. 222616; Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 11097, Termini, massima n. 233648);
(BB)
qualora un'associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo di vertice, ogni deliberazione di azioni delittuose di natura strategica è di regola ascrivibile a coloro che ne fanno parte, a meno che non siano acquisiti elementi per ritenere che il soggetto non sia stato consultato o abbia espresso il suo dissenso (Sez. 1^, 6 dicembre 2005 n. 12393/2006, Geraci, massima n. 234080; cui adde Sez. 2^, 2 dicembre 2005, n. 780/2006, D'Angela, massima n. 233024: in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, il riscontro individualizzante alla dichiarazione accusatoria, relativa alla partecipazione alla commissione di un reato riconducibile ad un'associazione per delinquere, può essere costituito dal dato dell'appartenenza del chiamato al sodalizio criminoso, purché tale appartenenza sia accertata anche sulla base di elementi diversi ed autonomi). (CC)
le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3 dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso sono suscettibili di riscontri oggettivi o soggettivi (quali le dichiarazioni di altri soggetti) che confortino l'attendibilità dell'accusa.
La chiamata di correo de relato, che esige rigoroso controllo, sia in riferimento al suo autore immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza;
... la detta confidenza costituisce valido riscontro alla chiamata e non già pseudo-riscontro, inammissibile come tale, in ragione del diverso contesto, specie cronologico, in cui è stata resa, in quanto antecedente di un tempo apprezzabile la chiamata de retato, sì da escludere l'ipotizzabilità di collusioni (Sez. 5^, 30 giugno 1993, n. 2542, Tornese, massima n. 195840; cui adde: Sez. 6^, 29 maggio 1996, n. 1315, Schemmari, massima n. 208174: la chiamata di correo, insufficiente da sola per pervenire a un giudizio di colpevolezza, e il riscontro probatorio estrinseco, elemento per sua natura privo della consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza, devono integrarsi reciprocamente e formare oggetto di un giudizio complessivo circa la validità della chiamata in correità. Di conseguenza, la deposizione testimoniale del terzo, che riferisce in ordine a circostanze apprese direttamente dal dichiarante, le quali costituiscono oggetto della chiamata in correità, pur non potendo attingere al minimo di sufficienza quale autonoma prova della colpevolezza del chiamato, proprio per la derivazione di conoscenza da un unico referente, ben può costituire, nella globale valutazione del giudice, l'elemento di riscontro oggettivo ed esterno dell'attendibilità della chiamata in correità, in considerazione dell'apporto di conoscenza di elementi certi anche esterni al thema probandum, cioè del fatto di cui all'imputazione).
Nel caso in esame, pertanto, non appare manifestamente illogico il costrutto argomentativo del Tribunale, laddove, il giudice a quo ha ritenuto che l'attendibilità della chiamata di correo di Di RA LO - già in precedenza valutato positivamente come fonte degna di credibilità - fosse confermata, in considerazione della matrice associativa del fatto di sangue, dal rilievo del ruolo di capo della consorteria camorristica, rivestito da LU NO;
dagli elementi di prova logica costituiti dalle pregresse rivelazioni del chiamante (circa la indicazione del mandante) nell'ambito della stessa associazione, nella ristretta cerchia dei compartecipanti al delitto e in concomitanza della esecuzione dell'omicidio, e, infine, dagli ulteriori elementi circostanziali, costituiti dalle propalazioni del ME.
Il rilevo esaurisce la materia del presente scrutinio di legittimità.
In proposito, è appena il caso di ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, "il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento" (Sez. 4^, 10 dicembre 2004, n. 5821, Alfieri, massima n. 231302; cui adde: Sez. 2^, 1 marzo 2000, n. 1173, Previti, massima n. 216528;
Sez. 6^, 2 novembre 1998, n. 1472, Archesso, massima n. 213444; Sez. 1^, 16 marzo 1981, n. 4557, Gelli, massima n. 148869). 3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008